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UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
in diritto commerciale, diritto internazionale dell'economia e
storia economica e sociale - XV ciclo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.101 del 21/12/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" |
Località: | - |
Codice atto: | 99E10205 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/1/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi approvato con delibera
del consiglio di facolta' del 5 luglio 1999;
Viste le proposte della giunta di dipartimento di economia politica
presentate in data 13 settembre 1999 e 14 ottobre 1999;
Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato di valutazione di
Ateneo in data 14 settembre 1999 e 19 ottobre 1999 in merito ai
requisiti di idoneita' per l'istituzione dei dottorati di ricerca;
Viste le delibere adottate dal consiglio di facolta' nelle sedute
del 27 settembre 1999 e del 25 ottobre 1999, con cui viene approvata
l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 novembre
1999;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" e' istituito il XV
ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca in diritto commerciale e in diritto
internazionale dell'economia.
E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
al corso di dottorato di ricerca in storia economica e sociale.
Di ciascuno dei corsi di dottorato suddetti vengono indicati il
settore disciplinare, le sedi consorziate, la durata, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio e degli esoneri previsti.
Diritto commerciale:
settore disciplinare: N04X; sedi consorziate: Bologna, Modena,
Pavia, Torino; durata: 3 anni; posti: 6; borse di studio: 4; esoneri:
2.
Diritto internazionale dell'economia:
settori disciplinari: N14X, N05X, P01G; sedi consorziate: Bergamo,
Milano, Modena, Torino; durata: 3 anni; posti: 6; borse di studio:
4; esoneri: 2.
Storia economica e sociale:
settori disciplinari: P03X, sedi consorziate: Bologna, Brescia,
Cattolica di Milano, Parma, Pavia, II Universita' degli studi di
Milano, Venezia; durata: 3 anni; posti: 6; borse di studio: 4;
esoneri: 2.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 28
febbraio 2000. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con
riserva" e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea entro il successivo mese
di marzo.
Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando,
va presentata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento all'Universita' commerciale "Luigi
Bocconi", via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con il riferimento
"Ufficio dottorati di ricerca" e con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini stranieri, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Art. 4.
L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto
commerciale e diritto internazionale dell'economia avviene mediante
un concorso per esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta (unica) ed
in un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica e le sue conoscenze nelle discipline oggetto del
dottorato.
Nel colloquio per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in
diritto commerciale il candidato deve dimostrare la conoscenza di una
lingua a scelta tra francese, inglese e tedesco.
Nel colloquio per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in
diritto internazionale dell'economia il candidato deve dimostrare la
conoscenza della lingua inglese.
I candidati stranieri devono altresi' dimostrare la buona
conoscenza della lingua italiana.
Art. 5.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia economica e
sociale avviene mediante un concorso per titoli ed esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta (unica) ed
in un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica e le sue conoscenze nelle discipline oggetto del
dottorato.
Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri devono dimostrare altresi' la buona
conoscenza della lingua italiana.
Art. 6.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Storia
economica e sociale i candidati che siano in possesso di eventuali
titoli dovranno allegare alla domanda di ammissione:
a) un dettagliato curriculum con particolare riferimento al piano
di studi seguito nel corso di laurea;
b) un elenco in duplice copia delle pubblicazioni degli ultimi
cinque anni (dal 1995 al 1999).
Le pubblicazioni, unitamente ad un elenco in duplice copia identico
a quello allegato alla domanda, devono essere inviate a mezzo di
apposito plico raccomandato, o consegnate a mano, al medesimo
indirizzo a cui deve essere presentata o spedita la domanda di
ammissione ed entro lo stesso termine perentorio.
Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni consegnate o
spedite dopo il termine di cui al comma precedente.
Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni - Concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca (denominazione del dottorato)", nonche' il
cognome, nome e indirizzo del candidato.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.
I cittadini comunitari possono presentare le pubblicazioni in
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono avvalersi delle suddette dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
Alle pubblicazioni redatte in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini
appartenenti alla Comunita' europea possono allegare alla traduzione
in lingua italiana una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' al testo straniero.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del candidato
e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nell'attivita' di ricerca del dottorato;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica.
Per i fini di cui sopra la Commissione puo' far anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Art. 7.
Gli esami di ammissione previsti dagli articoli 4 e 5 del bando si
svolgeranno presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di
Milano, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata quindici giorni prima della
data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede
concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 8.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Art. 9.
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto
commerciale e diritto internazionale dell'economia ogni commissione,
per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'.
Al termine delle prove, la commissione formula un'apposita
graduatoria sulla base della somma dei voti conseguiti da ciascun
candidato nelle singole prove.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
La comunicazione dell'esito del concorso verra' effettuata dal
rettore con raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 10.
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Storia
economica e sociale, la commissione dispone di cento punti
attribuibili al candidato come segue:
a) valutazione dei titoli: fino a 15 punti;
b) prova scritta: fino a 45 punti;
c) prova orale: fino a 40 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove.
Al termine delle prove d'esame, la commissione formula un'apposita
graduatoria sulla base della somma dei punteggi conseguiti da ciascun
candidato nelle singole prove e nella valutazione dei titoli.
Sono ammessi al corso di dottorato, secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso, i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo
non inferiore a sessantasei punti.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria, purche' abbiano conseguito un punteggio
complessivo non inferiore a sessantasei punti.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
La comunicazione dell'esito del concorso verra' effettuata dal
rettore con raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 11.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione
universitaria, al medesimo indirizzo di cui all'art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno
successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito
del concorso, i seguenti documenti in carta libera:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) certificato di laurea con la votazione finale o relativa
autocertificazione;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di perfezionamento o ad altri corsi di
dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non avere goduto in passato di altre borse di
studio di dottorato.
I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'autocertificazione e'
resa dai cittadini comunitari ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 12.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca sono stabiliti in L. 3.500.000 annue, pagabili in due rate di
L. 1.750.000 l'una.
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
Le borse di studio sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo delibera motivata del collegio dei docenti a
seguito della valutazione dei risultati conseguiti dai dottorandi.
Ai rimanenti vincitori, qualora autocertifichino di avere
conseguito un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a lire quindici milioni nell'anno solare 1999, e' concesso l'esonero
dai contributi di accesso e frequenza dei corsi.
Negli anni successivi gli esoneri sono confermati automaticamente,
salvo delibera motivata del collegio dei docenti a seguito della
valutazione dei risultati conseguiti dai dottorandi, fermo restando
il requisito del mancato superamento del reddito personale
complessivo annuo lordo di lire quindici milioni nell'anno solare
precedente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato a
domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
Art. 13.
I dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi
all'estero e stage presso enti pubblici e privati secondo le
modalita' e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo
conto delle linee stabilite dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito dal
consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica sussidiaria o
integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione
dell'attivita' svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una
relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di
ciascun anno di corso.
Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata per iscritto dal rettore
all'interessato.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 14.
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.
Art. 15.
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
Art. 16.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 1 dicembre 1999
Il rettore: Ruozi
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