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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso, per esami, per complessivi cinquantaquattro posti per
l'ammissione ai corsi ordinari per l'anno accademico 2001/2002,
presso la classe di lettere e filosofia e la classe di scienze
matematiche, fisiche e naturali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.51 del 29/6/2001
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:001E5498
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:54
Scadenza:28/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale
n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 1995, e successive modifiche e integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 6, lettera h), 24 e seguenti
dello statuto;
Vista la delibera del consiglio direttivo in data 4 aprile 2001
con la quale si approva il bando di concorso a posti del corso
ordinario, presso la Scuola Normale Superiore per l'anno accademico
2001/2002;
Sentiti la preside della classe di lettere e filosofia ed il
preside della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
La Scuola Normale Superiore di Pisa bandisce per l'anno
accademico 2001/2002 un concorso per esami per:
ventiquattro posti interni per allievi concorrenti al primo anno
del corso ordinario presso la classe di lettere e filosofia;
trenta posti interni per allievi concorrenti al primo anno del
corso ordinario presso la classe di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Prima dell'inizio delle prove d'esame, il consiglio direttivo
della Scuola puo' deliberare di aumentare il numero dei posti messi a
concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso di un titolo
di studio che dia accesso ai corsi di laurea dell'Universita' e che
alla data di scadenza di cui all'art. 3, non siano iscritti nell'anno
2000/2001 alla facolta' corrispondente alla classe presso la quale
presentano domanda. Per l'ammissione al concorso si prescinde dalla
votazione conseguita nell'esame di maturita'.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che, alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda, abbiano compiuto
ventidue anni di eta'.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di scadenza
 
La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta libera
(vedi facsimile riportato sotto l'allegato A), deve essere
indirizzata al direttore e pervenire alla Scuola entro le ore 12 del
28 agosto 2001.
Il ritardo nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa,
anche se la spedizione risultasse effettuata entro il termine
prefissato, comportera' la non ammissione al concorso.
Nella domanda i candidati debbono dichiarare:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
2) la cittadinanza;
3) di essere immuni da malattie che non consentano la vita in
comunita';
4) di non aver riportato condanne penali e non aver
procedimenti penali in corso;
5) la residenza e il domicilio eletto per il concorso (ove
diversi);
6) la classe per cui intendono concorrere;
7) il titolo di studio posseduto con le indicazioni di cui
all'art. 4).
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
debitamente sottoscritta dal candidato, allegando copia di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
Saranno considerate valide le domande inviate via fax (050-
563513), purche' accompagnate da una copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'. In tal caso, a seguito della
trasmissione via fax, il candidato dovra' assicurarsi della
leggibilita' della domanda pervenuta alla Scuola.
I concorrenti debbono inoltre dichiarare di non essere iscritti
per l'anno accademico 2000/2001 alla facolta' corrispondente alla
classe presso la quale presentano domanda.
I concorrenti possono presentare la domanda solo per una classe.
Coloro che concorrono per la classe di lettere debbono indicare:
a) le due discipline nelle quali intendono sostenere le prove
scritte, scelte tra quelle indicate nell'allegato B), oltre la prova
scritta di italiano, che e' obbligatoria per tutti;
b) le discipline in cui intendono sostenere le tre prove orali,
solo nel caso che siano diverse da quelle scelte per le prove
scritte.
I concorrenti alla classe di scienze matematiche, fisiche e
naturali devono indicare sulla domanda l'esatto corso di laurea per
cui intendono concorrere tra i seguenti: fisica, matematica,
informatica, chimica, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze
naturali, scienza dei materiali.
Non e' consentito presentare piu' di una domanda per la classe di
scienze.
Coloro che concorrono per scienze biologiche o scienze naturali
debbono indicare la disciplina nella quale intendono sostenere la
prova scritta tra quelle indicate nell'allegato B), oltre la prova
scritta di scienze biologiche che e' obbligatoria.
Coloro che concorrono per chimica debbono indicare la disciplina
nella quale intendano sostenere la prova scritta tra quelle indicate
nell'allegato B), oltre la prova scritta di chimica che e'
obbligatoria.
Coloro che concorrono per scienza dei materiali debbono optare
tra le prove previste per in candidati in fisica o in chimica.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere
posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti e' disposta con decreto motivato del direttore della
Scuola, e notificata agli interessati a mezzo di lettera
raccomandata.

                               Art. 4.
 
Titoli di studio per l'ammissione
 
Per quanto attiene al titolo di studio posseduto, i candidati al
primo anno devono dichiarare:
il titolo di studi medi superiori, l'istituto dove e' stato
conseguito, la sede e l'anno scolastico di conseguimento.
Oualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero o in
scuole parificate, nella domanda dovra' essere dichiarata
l'equipollenza al titolo conferito da istituti superiori della
Repubblica italiana e la legge che ha disposto tale equipollenza.
nonche' l'istituto, il luogo e la data di conseguimento dello stesso.

                               Art. 5.
 
Calendario e sede delle prove d'esame
 
Le prove di concorso sono scritte e orali. Esse si svolgeranno
nelle sedi sottoindicate, secondo il seguente calendario.
 
Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali
 
Prove scritte 4 e 5 settembre 2001, ore 8,30 - sede d'esame: Polo
"Nuova Marzotto", via F. Buonarroti, 4 - Pisa.
Per lo svolgimento di ciascuna prova sono concesse sei ore.
Il calendario specifico delle singole prove per ciascun corso di
laurea sara' affisso all'albo della Scuola e presso la sede d'esame.
 
Classe di lettere e filosofia
 
Sede d'esame: Polo "Nuova Marzotto", via F. Buonarroti, 4 - Pisa.
Inizio prove: 10 settembre 2001, ore 8,30.
Prova di latino 10 settembre 2001;
Prova di greco 11 settembre 2001;
Prova di italiano 12 settembre 2001;
Prova di storia 13 settembre 2001;
Prova di filosofia 14 settembre 2001;
Prova di storia dell'arte 15 settembre 2001.
La prova scritta di storia dell'arte fissata per il 15 settembre
verra' spostata al 17 settembre 2001, nel caso in cui un candidato
iscritto alla prova intenda fruire del riposo sabbatico e ne abbia
fatto richiesta - all'atto della domanda -- secondo il disposto
dell'art. 4, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 101 "Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita'
ebraiche italiane".
Di tale eventuale spostamento verra' data comunicazione a tutti
gli interessati.
La prova scritta di storia dell'arte, salvo diversa disposizione,
sara' sostenuta presso la Scuola, piazza dei Cavalieri, 7.
Per lo svolgimento di ciascuna prova sono concesse sei ore.
Le prove orali si svolgeranno presso la Scuola Normale Superiore,
piazza dei Cavalieri 7, ed avranno inizio:
classe di scienze matematiche, fisiche e naturali - I anno,
inizio dal 12 settembre 2001, ore 9;
classe di lettere e filosofia, inizio dal 20 settembre 2001,
ore 9.
I candidati si dovranno presentare alle prove muniti di un
documento di identificazione.
I candidati ammessi alle prove orali saranno convocati a
domicilio a mezzo telegramma.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice e formazione graduatorie
 
Le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso
ordinario e i loro presidenti, sono nominati con provvedimento del
direttore.
Le commissioni possono svolgere una parte della loro attivita'
articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali, e le
graduatorie finali, sono comunque deliberate in seduta plenaria.
Per lo svolgimento delle prove scritte, il direttore, con proprio
decreto, puo' ricorrere alla collaborazione di professori e
ricercatori della Scuola e dell'Universita' di Pisa, da lui nominati,
anche se non sono membri della commissione.
Per ciascuna prova scritta la commissione attribuisce un
punteggio da uno a dieci.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che, nelle prove
scritte, abbiano conseguito una media di almeno sette decimi.
L'elenco dei concorrenti ammessi alle prove orali con il
punteggio complessivo da ciascuno riportato nelle prove scritte e'
affisso all'albo ufficiale della Scuola prima dell'inizio delle prove
orali stesse.
La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano
conseguito una votazione di almeno sette decimi.
A conclusione dei lavori il punteggio riportato dai candidati
nella prova orale e' affisso, a cura della commissione, all'albo
ufficiale della Scuola.
Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano superato entrambe le
prove.
La commissione, tenuto conto della media dei voti riportati nelle
prove scritte e del voto riportato nella prova orale, forma la
graduatoria dei candidati in ordine di merito.
L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.

                               Art. 7.
 
Nomina dei vincitori
 
Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei
concorsi e nomina i vincitori.
Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti di
cui al successivo art. 8. In caso di rinuncia di uno o piu' dei
candidati vincitori, se questo si verifica entro trenta giorni
dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale di pubblicazione all'albo della
Scuola dei risultati del concorso, il posto e' attribuito
immediatamente in base alla graduatoria degli idonei.

                               Art. 8.
 
Documenti per l'ammissione alla Scuola
 
I vincitori del concorso devono prendere posto nella Scuola a
decorrere dalla data indicata nella comunicazione di nomina. In caso
contrario saranno considerati decaduti.
Entro un mese dalla data della comunicazione, i vincitori del
concorso debbono presentare alla direzione della Scuola, pena la
decadenza dal posto, i seguenti documenti:
a) certificato in carta semplice rilasciato dalla struttura
sanitaria del comune di residenza da cui risulti l'immunita' da
malattie che non consentano la vita in comunita', in data non
anteriore a sei mesi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante
l'iscrizione alla rispettiva facolta' dell'Universita' di Pisa. Per i
cittadini dei paesi non appartenenti alla Unione europea e' richiesto
un certificato attestante l'iscrizione, rilasciato dall'Universita'
degli studi di Pisa;
c) dichiarazione di accettazione delle norme dello statuto e
dei regolamenti, con esonero di qualsiasi responsabilita' della
direzione della Scuola per le conseguenze derivanti dalla loro
inosservanza. Per i minori di eta' tale dichiarazione dovra' essere
rilasciata da un genitore o da chi ne fa le veci;
d) due foto formato tessera.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 127 del 15 maggio
1997, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza e residenza, saranno rilevati da un documento di
riconoscimento in corso di validita';
e) per i titoli di studio conseguiti all'estero dovra' essere
presentato un certificato dell'istituto superiore che lo ha
rilasciato, tradotto in lingua italiana, con eccezione dei titoli in
lingua francese, inglese, spagnola e tedesca.
La Scuola si riserva la facolta' di verificare la veridicita' dei
dati contenuti nel documento di identita' e relativamente ai titoli
di studio dichiarati.
La Scuola si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere al
tribunale competente il certificato del casellario giudiziale ovvero
di richiedere il certificato equipollente alla competente autorita'
dello stato di cui lo studente e' cittadino.

                               Art. 9.
 
Obblighi didattici degli allievi
 
Gli allievi del corso ordinario devono:
seguire gli insegnamenti impartiti nella Scuola e nelle
corrispondenti facolta' dell'Universita' di Pisa;
sostenere colloqui e prove di esame secondo un piano di studi
approvato dalle classi di appartenenza;
ottenere il giudizio di idoneita' nei colloqui e sostenere
tutti gli esami dei corsi universitari e di quelli interni previsti
nel piano di studi secondo le norme dello statuto e dei regolamenti.
Gli allievi devono riportare negli esami universitari e in quelli
interni sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno
ventisette su trenta, ed in ciascun esame il punteggio di almeno
ventiquattro su trenta.

                              Art. 10.
 
Diritti degli allievi
 
I vincitori del concorso usufruiscono da parte della Scuola, fino
alla fine dell'anno accademico in corso:
dell'alloggio e del vitto gratuito, esclusi i periodi di
vacanza previsti dal calendario accademico stabilito dal consiglio
direttivo;
del rimborso delle tasse dovute e pagate all'Universita' di
Pisa;
di un contributo didattico di L. 1.800.000 annue.
Il contributo di cui al presente articolo e' soggetto ai fini
fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate
dalle universita' e dalle regioni.
Il consiglio di classe puo' autorizzare la partecipazione degli
allievi ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della
Scuola. Tali richieste documentate sono vagliate da una commissione
nominata dal consiglio di classe.
Per gravi motivi, il consiglio di classe puo' autorizzare
l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attivita' didattica per
non piu' di una volta e fino a un anno.
E' disposta d'ufficio, su comunicazione dell'interessato, il
differimento o la sospensione dell'attivita' didattica per obblighi
di leva.
Gli allievi del corso ordinario non possono accettare impegni che
siano incompatibili con i loro doveri.

                              Art. 11.
 
Responsabile del procedimento concorsuale
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il capo ufficio della segreteria studenti - Scuola
normale superiore, piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa -
tel. 050/509237 - 509026 - fax 050/563513. E-mail:
Segreteria.Studenti@sns.it

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali verranno inseriti nelle banche dati della Scuola
e saranno trattati ai sensi dell'art. 27 della legge 31 dicembre
1996, n. 675. I dati di cui al presente articolo saranno custoditi e
trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza
e sicurezza, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 della citata
legge.

                              Art. 13.
 
Allegati
 
Fanno parte integrante del presente bando gli allegati riportati
sotto le lettere A), B).
Pisa, 4 giugno 2001
Il direttore: Settis

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