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UNIVERSITA' DI BERGAMO
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
tecnologie per l'energia e l'ambiente - XVIII ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.85 del 25/10/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI BERGAMO |
Località: | Bergamo (BG) |
Codice atto: | 02E08154 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 25/11/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Premesso che con decreto rettorale prot. n. 10183/IV/009 del
7 agosto 2002 e' stato istituito il XVIII ciclo dei corsi di
dottorato di ricerca, presso l'Universita' degli studi di Bergamo che
prevedeva di bandire il concorso relativo al corso di dottorato in
tecnologie per l'energia e l'ambiente in un secondo momento temporale
per garantirne la pubblicizzazione necessaria all'avvio;
Visto l'art. 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme
sul dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, regolamento
in materia di dottorato di ricerca, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162;
Vista la legge 30 Novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, relativo
all'aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore della condizione
economica e della condizione patrimoniale;
Visto il proprio decreto rettorale n. 6446/I/003 del 20 maggio
2002 regolamento dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento del corso di dottorato di ricerca in
tecnologie per l'energia e l'ambiente;
Vista la relazione del nucleo di valutazione dell'Ateneo in data
22 novembre 2001, relativa alla verifica dei requisiti di idoneita'
previsti dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 per
l'istituzione, tra gli altri, del nuovo corso di dottorato di ricerca
per l'anno 2002/2003 - XVIII ciclo in tecnologie per l'energia e
l'ambiente;
Viste le deliberazioni del senato accademico dell'11 febbraio
2002 e del Consiglio di amministrazione del 12 febbraio 2002 di
istituzione ed attivazione, tra gli altri, del nuovo corso di
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2002/2003 - XVIII ciclo in
tecnologie per l'energia e l'ambiente;
Viste le delibere del senato accademico in data 13 maggio 2001 e
del Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2001 relative
all'approvazione del testo della convenzione da stipulare con gli
enti finanziatori esterni;
Viste le convenzioni sottoscritte con Bas e Dalmine Energie;
Decreta:
Art. 1.
I s t i t u z i o n e
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Bergamo pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in tecnologie per l'energia e l'ambiente, presso il
dipartimento di ingegneria.
=====================================================================
Durata | Posti | borse di studio | posti senza borsa
=====================================================================
3 anni | 6 | 3 | 3
Borse di studio:
una conferita dall'Universita' degli studi di Bergamo;
una fondi della BAS;
una su fondi della Dalmine Energia.
Sedi consorziate: nessuna.
Per tutte le altre informazione e' possibile consultare la pagina
WEB: http://www.unibg.it/formazione post-laurea/dottorati/index.htm).
I posti non coperti da borse di studio sono assegnati ai
candidati, anche titolari di assegni di ricerca nei settori
disciplinari afferenti al settore del dottorato di ricerca, utilmente
collocati in graduatoria. Gli assegnisti conservano l'assegno di
ricerca per la durata dello stesso.
Le borse di studio finanziate da enti esterni vengono assegnate,
fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'ente
esterno interessato.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
Finanziamenti che si rendessero disponibili prima
dell'espletamento dei concorsi, consentiranno il perfezionamento di
convenzioni per il finanziamento di ulteriori borse di studio.
Il mancato perfezionamento di convenzioni per il finanziamento di
borse di studio, gia' indicate nel bando, puo' produrre la riduzione
del numero complessivo dei posti con borsa.
Si informa inoltre che l'ISU ha bandito alcune borse di studio
per gli iscritti ai dottorati di ricerca.
Per avere maggiori informazioni si puo' consultare il sito
internet:
http://www.unibg.it/servizi studenti/isu/index.asp
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente
alla riforma dell'autonomia didattica universitaria, o di laurea
specialistica, ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all'estero preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
Il corso e' rivolto in particolare ai laureati in materie
scientifiche.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente. Gli interessati devono redigere le domande secondo il
fac-simile allegato al presente bando (allegato B), di cui fa parte
integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
L'esclusione dall'esame di ammissione per difetto dei requisiti
e' disposta con decreto motivato dal rettore.
Potranno partecipare agli esami di ammissione al dottorato di
ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro
la data del 31 dicembre 2002. In tal caso, l'ammissione verra'
disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a
pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro il
31 dicembre 2002. Ove tale certificato non fosse disponibile per tale
data e' possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato A),
devono essere indirizzate al rettore dell'Universita' di Bergamo e
presentate direttamente (nei seguenti giorni ed orari: lunedi' e
mercoledi' dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16 e il
martedi', giovedi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 12) o a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, all'Universita' degli studi di Bergamo - Servizi
amministrativi generali - Unita' organizzativa - gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo - via Dei Caniana,
n. 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova, da documentarsi entrambi a mezzo d'idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992.
L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto
riguarda i cittadini comunitari e stranieri e' opportuno indicare un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa;
nel caso il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente:
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza in parola (vedi fac-simile allegato al presente
bando, allegato B);
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Alla domanda il candidato alleghera' il proprio curriculum vitae.
Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio, intesi ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Il colloquio
comprende la verifica della conoscenza della lingua inglese. L'esame
di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua straniera, su
richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del collegio dei
docenti.
I candidati stranieri dovranno anche dimostrare un'adeguata
conoscenza della lingua italiana.
La Commissione, in relazione alle qualita' accertate, attribuisce
ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Bergamo nella sede universitaria di Dalmine, Viale Marconi, n. 2
con il seguente calendario:
prova scritta: 2 dicembre ore 9,30;
prova orale: 4 dicembre ore 14,30.
La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi,
passaporto, carta d'identita', patente di guida).
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del rettorato.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990. Il rettore puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
Le Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione
comparativa dei candidati sono nominate con decreto del rettore,
sentito il collegio dei docenti, e composte da tre membri effettivi e
da due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo confermati, anche di altri atenei italiani e stranieri esperti
nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il
corso.
Alla commissione possono essere aggiunti non piu' di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento delle
borse di studio.
La commissione nomina al proprio interno il presidente e il
segretario.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescienza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 7.
I s c r i z i o n e
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta
libera:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
b) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
c) autocertificazione di cittadinanza;
e) diploma - documento originale o fotocopia o dichiarazione
sostitutiva di documentazione - di scuola secondaria superiore,
ovvero, per i comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita';
e) certificato di laurea con la relativa votazione; per i
candidati laureati presso l'Universita' degli studi di Bergamo, tale
certificato verra' incluso d'ufficio fra la documentazione presentata
dal candidato.
f) e' comunque consentita la presentazione di
autocertificazione sostitutiva del titolo accademico avvalendosi
delle disposizioni di cui all'art. 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
g) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad
altra universita' o istituto di istruzione superiore e di essere a
conoscenza di dover impegnarsi, nel caso di iscrizione ad una scuola
di specializzazione, ovvero di perfezionamento, a sospenderne la
frequenza per tutta la durata del corso e di non poter analogamente
iscriversi ad altri corsi universitari per tutta la durata del
dottorato;
h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i) i cittadini comunitari e stranieri devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Art. 8.
Borse di studio
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata
secondo la normativa vigente. Le borse di studio sono assegnate
previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria, formulata dalla commissione giudicatrice.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 9 giugno 1997.
Le borse di studio vengono assegnate dalla commissione in
relazione alla posizione del candidato nella graduatoria generale di
merito tenendo conto anche delle preferenze espresse dal candidato
stesso.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio
dei docenti, l'importo della borsa di studio e' aumentato del 50%. I
soggiorni all'estero non possono eccedere la meta' dell'intera durata
del dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono
tenuti ad informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su
eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con
l'ente finanziatore.
Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno
successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso comporta
la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei gia'
percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso il
provvedimento. I contributi per l'accesso e la frequenza, se
previsti, e la tassa regionale non sono rimborsabili.
Al dottorando, previa autorizzazione del coordinatore e nei
limiti stabiliti dal consiglio d'amministrazione, spettano rimborsi
per:
1. Partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi:
a) pagamento delle spese di iscrizione;
b) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
2. Mobilita' tra sede amministrativa e sedi consorziate o altre
sedi indicate dal coordinatore:
a) rimborso delle spese di viaggio;
b) contributo per le spese dei vitto e/o alloggio.
3. Periodi di studio o di ricerca all'estero:
a) rimborso del biglietto aereo a/r per la classe economica.
Art. 9.
Contributi per l'accesso e la frequenza
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca a seconda delle condizioni economiche, reddito e
situazione patrimoniale possedute nell'anno solare 2001 dal nucleo
familiare convenzionale dello studente, sono determinate secondo le
seguenti fasce di reddito:
=====================================================================
Reddito Euro | n. componenti nucleo familiare
=====================================================================
12.879,00 | 1 componente
21.466,00 | 2 componenti
28.621,00 | 3 componenti
34.917,00 | 4 componenti
40.928,00 | 5 componenti
46.366,00 | 6 componenti
51.518,00 | 7 componenti
Per redditi inferiori alle suddette fasce il contributo per
l'accesso e la frequenza e' fissato in Euro 1.033,00. Per redditi
superiori alle suddette fasce il contributo per l'accesso e la
frequenza e' fissato in Euro 1.550,00.
Sono esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per
l'accesso e la frequenza dei corsi, i dottorandi titolari di borse di
studio conferite sui seguenti finanziamenti:
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
fondi dell'Universita' di Bergamo;
fondi delle Universita' consorziate.
Sono inoltre esonerati preventivamente dal pagamento del
contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi, i dottorandi
vincitori di posti senza borsa, inclusi quelli assegnati a
beneficiari di assegni di ricerca.
Nel caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con
soggetti pubblici o privati il contributo per l'accesso e la
frequenza e' a carico dell'ente finanziatore se non diversamente
indicato.
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
per il diritto allo studio pari a Euro 100,00 salvo ulteriori
determinazioni della regione Lombardia.
Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e
dell'erogazione della borsa di studio, previa deliberazione del
collegio dei docenti, ai dottorandi nei casi di maternita', servizio
militare, ovvero servizio civile, grave e documentata malattia.
Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
Il collegio dei docenti puo' autorizzare lo svolgimento da parte
dei dottorandi di una limitata attivita' didattica sussidiaria o
integrativa.
Tale attivita' non da' diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
Il dottorando puo' svolgere parte della propria attivita' di
ricerca presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa
autorizzazione del coordinatore, il quale e' tenuto ad illustrarne i
motivi al collegio dei docenti nella prima riunione successiva
all'autorizzazione.
Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi,
o per le eventuali proroghe, e' prescritta l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti.
Il dottorando deve presentare ogni anno, al collegio dei docenti,
una dettagliata relazione scritta sull'attivita' svolta ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
collegio stesso. Il collegio, sentito anche il supervisore, con
motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo e
all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone
al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla
prosecuzione del corso.
Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Bergamo, si consegue con il
superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una
dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo' essere ripetuto una
sola volta. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il
candidato, avente per tema la sua tesi.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
d'Ateneo.
Art. 12.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unita' organizzativa
gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo sita in via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, dell'Universita' degli studi di
Bergamo e trattati per le finalita' di gestione del bando di concorso
e dell'eventuale ammissione al corso di dottorato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento della presente selezione e' la
dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa-gestionale presso i
Servizi amministrativi generali - Unita' organizzativa gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo sito in via Dei
Caniana, n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052.619, fax 035/2052.862,
e-mail: selezioni@unibg.it
Art. 14.
Informazione
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione, il fac-simile per le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta',
saranno resi disponibili sul sito WEB dell'Universita' degli studi di
Bergamo
http://www.unibg.it/formazione post-laurea/dottorati/index.htm.
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente alla dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area
amministrativa-gestionale presso i Servizi amministrativi generali -
Unita' organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello
informativo - sito in via Dei Caniana, n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052.619, fax 035/2052.862, e-mail: selezioni@unibg.it e
alla rag. Rosanna Piubeni C2 area amministrativa presso i Servizi
amministrativi generali - Unita' organizzativa gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo - sito in via Dei
Caniana, n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052.878, fax 035/2052.862,
e-mail: piubeni@unibg.it
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 e nel
regolamento vigente di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Bergamo, 9 ottobre 2002
Il rettore: Castoldi
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