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CAMERA DEI DEPUTATI
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere della
Camera dei deputati, con lo stato giuridico e il trattamento
economico iniziale del quarto livello funzionale-retributivo
stabiliti dal Regolamento dei Servizi e del personale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/1999 |
Ente: | CAMERA DEI DEPUTATI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 099E6506 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 10 |
Scadenza: | 23/9/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata nella
riunione del 28 luglio 1999;
Visti gli articoli 2, 6, 37, 41, 42, 43, 56, 59 e 60 del
Regolamento dei Servizi e del personale;
Visto il Regolamento dei concorsi per le assunzioni della Camera
dei deputati, approvato con Decreto del Presidente della Camera n.
1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 23 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 10 posti di
ragioniere della Camera dei deputati (codice 025) con lo stato
giuridico e il trattamento economico iniziale del quarto livello
funzionaleretributivo stabiliti dal Regolamento dei Servizi e del
personale.
2. Il quarto livello funzionale-retributivo e' caratterizzato da
mansioni attinenti all'istruttoria e alla formulazione di elaborati
documentali, tecnici o contabili relativi ad operazioni che
richiedono attivita' di ricerca o progettazione, nonche' da compiti
di coordinamento.
Art. 2.
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente dalla Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente dalla Camera dei
deputati appartenente al secondo e al terzo livello, che abbia
maturato in tali livelli almeno cinque anni di anzianita', e'
riservato, altresi', un numero di posti pari ad un quinto delle
assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni;
c) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti o
imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;
d) godimento dei diritti politici;
e) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai
sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale,
di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la prescrizione, o
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o
riabilitazione;
f) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da un
istituto tecnico commerciale, con esclusione di titoli di studio
equipollenti, integrato dall'iscrizione all'albo dei ragionieri e
periti commerciali, esclusa l'iscrizione nell'elenco speciale, ovvero
da una esperienza professionale come ragioniere, maturata per almeno
trentasei mesi nell'ultimo quinquennio con rapporto di lavoro
dipendente documentabile.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi da quelli previsti dall'articolo 8 del Regolamento di
disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera, su proposta del
Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al presente concorso, ai dipendenti
di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di
cui alla lettera b) del comma 1.
4. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' quelli che
diano titolo di preferenza, a parita' di punteggio, nella formazione
della graduatoria, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. I
titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.
5. L'Amministrazione si riserva di chiedere la documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti, nonche' dei titoli
dichiarati ai fini della formazione della graduatoria, e di
provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e
titoli.
6. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo'
disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dal concorso,
dandone comunicazione agli interessati.
7. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte
utilizzando il modulo riportato in allegato A, reperibile anche
presso la Camera dei deputati (Servizio del personale, via della
Missione, n. 9; Libreria, via degli Uffici del Vicario, n. 17),
nonche' all'indirizzo Internet http://www.camera.it. Il modulo puo'
essere fotocopiato. Le domande, sottoscritte dai candidati, devono
essere spedite alla Camera dei deputati, Servizio del personale,
Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo organizzativo, Casella
postale 729, 00187 Roma Centro, esclusivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante. Le domande devono comunque
pervenire entro quarantacinque giorni dalla medesima data di
pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale ricevente. Il candidato deve indicare
sull'avviso di ricevimento il codice del concorso (025).
2. Non si terra' conto delle domande non sottoscritte dal
candidato, nonche' di quelle che, anche se inoltrate in tempo utile,
perverranno oltre il termine indicato al comma 1.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve indicare
il codice del concorso e i propri dati anagrafici, secondo lo schema
riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) il codice fiscale;
e) il tipo ed il numero del documento di riconoscimento, in corso
di validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
del concorso;
f) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
g) il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso e il numero telefonico completo di prefisso;
h) la lingua straniera, scelta tra inglese (cod. 101), francese
(cod. 102), tedesco (cod. 103) e spagnolo (cod. 104), nella quale
intende sostenere la prova orale obbligatoria;
i) il possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, comma 1,
lettere a), c), d), e) ed f);
l) se si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma
2;
m) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per
la partecipazione al concorso.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenza di
essere assistiti durante le prove, devono inviare alla Camera dei
deputati, Servizio del personale, Ufficio reclutamento, formazione e
sviluppo organizzativo, via della Missione, n. 9, 00186 Roma, entro
lo stesso termine fissato per la presentazione della domanda, anche
una comunicazione che indichi il tipo di handicap e l'ausilio
necessario.
7. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione e la presentazione di un curriculum vitae.
8. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati, Servizio
del personale, Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo
organizzativo, via della Missione, n. 9, 00186 Roma, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito stesso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Art. 5.
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, tre prove scritte e
una prova orale.
2. Le materie oggetto delle prove selettiva e scritte sono
riportate nell'allegato C.
3. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
saranno disponibili all'indirizzo Internet http://www.camera.it.
> 4. La prova selettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla e
a correzione informatizzata. L'Amministrazione curera' la
pubblicazione di un volume di quesiti, dai quali saranno estratti i
quesiti oggetto della prova. Le informazioni sulla disponibilita' del
volume saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- del 5 novembre 1999.
5. Ove il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento
contestuale della prova selettiva per tutti, i candidati sono
distribuiti in turni successivi, sorteggiando la lettera di inizio
delle convocazioni.
6. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione
di 1 punto per ogni risposta sbagliata e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. L'esito della prova selettiva, con il punteggio
riportato, e' comunicato agli interessati il giorno seguente a
ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la
Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della
Missione, n. 9.
7. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
sessione dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati che si siano collocati entro il 150 posto. Il
predetto numero di 150 ammessi puo' essere superato per
ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile
dell'elenco di idoneita'.
8. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della Missione, n. 9, a partire dal quindicesimo giorno successivo
all'ultima giornata delle prove selettive. L'affissione dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli
effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni
per la proposizione di eventuali ricorsi.
9. Le prove scritte tendono ad accertare la preparazione del
candidato nelle materie economiche, giuridiche, tecnico-contabili e
informatiche, nonche' la capacita' di applicare le cognizioni
teoriche anche ai fini della soluzione di casi concreti.
10. Le prove scritte sono tre:
a) la prima prova consiste nell'esame di una questione concernente
il diritto civile e commerciale, e di una questione concernente il
diritto costituzionale e il diritto amministrativo. Il tempo a
disposizione e' di tre ore;
b) la seconda prova, a carattere teorico-pratico, consiste
nell'esame di documentazione concernente questioni di contabilita' di
Stato, ragioneria generale e applicata e statistica, ai fini della
redazione di una nota di sintesi, ovvero della individuazione di
un'ipotesi di soluzione. L'estrazione e l'elaborazione dei dati
contenuti nella documentazione comportano l'utilizzazione di
programmi Microsoft Office 97 per la videoscrittura, il foglio di
calcolo e la gestione di basi dati. Il tempo a disposizione e' di
quattro ore;
c) la terza prova consiste nella risposta sintetica a cinque
quesiti di diritto della previdenza sociale, ovvero a cinque quesiti
di diritto tributario, secondo la scelta operata da ciascun candidato
dopo il sorteggio dei due questionari. Il tempo a disposizione e' di
due ore.
11. Per la redazione di tutte le prove scritte il candidato deve
utilizzare esclusivamente il programma di videoscrittura Microsoft
Word 97.
12. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati stampati da ciascun
candidato.
13. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alle
prove orali i candidati che nelle prove scritte conseguono un
punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in
ciascuna prova.
14. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della Missione, n. 9, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 3. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi.
15. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della personalita', della preparazione, dell'attitudine e
dell'aggiornamento professionale del candidato, con particolare
riferimento alle competenze giuridiche, economiche e
tecnico-contabili richieste per le prove selettiva e scritte, nonche'
ai temi dell'attualita' istituzionale, sociale ed economica. Nel
corso della prova orale si procede, altresi', all'accertamento della
conoscenza della lingua straniera scelta per sostenere la prova
obbligatoria, attraverso l'ascolto di un brano registrato e una
conversazione sul brano ascoltato. La prova orale e' valutata in
trentesimi. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a 21/30.
16. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla
conoscenza di non piu' di due lingue straniere, tra quelle indicate
all'articolo 4, comma 5, lettera h). La prova facoltativa e' valutata
in trentesimi, con l'attribuzione di un punteggio variabile fino a un
massimo di 0,10 per ogni lingua.
17. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
18. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
19. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
20. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto
altresi' dei titoli di preferenza a parita' di punteggio, nonche'
della riserva dei posti di cui all'articolo 2.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto.
2. La Commissione puo' aggregarsi membri esperti, anche per singole
fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione dispone le prove d'esame; cura l'osservanza delle
istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa, ovvero
dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove e
dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 7,
comma 3; decide sull'ammissione dei candidati alle prove scritte e
alla prova orale; approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 7.
Diario d'esame
1. I candidati devono presentarsi per sostenere la prova selettiva
nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - del 5 novembre 1999, muniti del
documento di identita' indicato nella domanda.
2. I candidati non ammessi al concorso ricevono una comunicazione
di esclusione.
3. Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - di cui al comma 1
sono fornite anche le informazioni circa la pubblicazione del diario
delle prove scritte. Insieme con il diario delle prove scritte sono
fornite le informazioni inerenti la pubblicazione presso la Camera
dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione, n.
9, dell'elenco degli ammessi alla prova orale.
4. La pubblicazione del diario della prova selettiva e delle prove
scritte nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - assume valore
di notifica a tutti gli effetti.
Art. 8.
R i c o r s i
1. Avverso i provvedimenti della procedura concorsuale e'
proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il
personale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento,
ovvero dalla data di pubblicazione all'albo del Servizio del
personale degli elenchi degli ammessi.
Art. 9.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo
organizzativo, ai soli fini della gestione della procedura
concorsuale e possono essere comunicati, ad esclusione dei dati
concernenti lo stato di handicap, a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della
medesima procedura.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Nella domanda di
partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il
proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
all'Amministrazione della Camera per la partecipazione al concorso.
Art. 10.
Assunzione dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono apposito
avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne
l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I vincitori devono presentare, entro trenta giorni dalla data
della richiesta e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati.
3. I vincitori sono inquadrati in ruolo subordinatamente all'esito
favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi
al possesso dei requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa.
5. Durante il periodo di prova hanno gli stessi doveri e gli stessi
diritti del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento
economico.
6. Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera
delibera sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma, il
licenziato ha diritto ad una indennita' pari a due mensilita' del
trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a
quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato prorogato. In
caso di conferma, il periodo e' valido a tutti gli effetti.
Roma, 30 luglio 1999
Il Presidente: Violante
Il Segretario generale: Zampini
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