Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI PERUGIA Concorso per l'ammissione al XXVI ciclo<br>dei ...
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso per l'ammissione al XXVI ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca - A.A. 2010/2011

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 12/10/2010
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:0E008439
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/11/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto l'art. 29 dello statuto dell'Ateneo;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi di
dottorato dell'Universita' degli studi di Perugia, emanato con
decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008;
Visti i regolamenti delle scuole di dottorato circa
l'articolazione delle prove di accesso ai corsi;
Visti, in particolare, il regolamento della scuola di dottorato
in «ingegneria» ed il regolamento della scuola di dottorato in
«scienze matematiche, fisiche, informatiche, chimiche, geologiche e
farmaceutiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la nota MIUR prot. n. 606 del 17 marzo 2010, con cui sono
state assegnate a questa Universita' undici borse di dottorato sul
fondo di sostegno dei giovani, per l'esercizio finanziario 2009;
Vista la delibera del senato accademico in data 13 luglio 2010,
con cui si e' proceduto alla ripartizione delle suddette borse di
studio tra le varie scuole di dottorato di ricerca, dando mandato al
rettore di autorizzare l'istituzione/rinnovo dei corsi di dottorato
di ricerca del XXVI ciclo relativi all'A.A. 2010/2011;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 14
luglio 2010, concernente la copertura finanziaria di undici borse di
studio di dottorato;
Visto il decreto rettorale 1598 del 28 luglio 2010 con cui e'
stata disposta l'istituzione/rinnovo dei corsi di dottorato di
ricerca relativi all'A.A. 2010/2011 (XXVI ciclo) ivi riportati, e'
stata autorizzata l'attivazione dei corsi di dottorato con totale
finanziamento a carico di enti esterni di almeno due borse e con cui
e' stata autorizzata l'emanazione del relativo bandi di concorso, una
volta perfezionate le procedure necessarie per l'acquisizione dei
finanziamenti esterni per almeno due borse di studio;
Visti i verbali delle scuole di dottorato di ricerca concernenti
il riparto delle undici borse loro assegnate tra i corsi di dottorato
di rispettiva competenza;
Visto il decreto rettorale n. 1772 del 9 settembre 2010, con cui
e' stato stabilito l'ammontare del contributo per la partecipazione a
prove d'accesso e sono state stabilite le fasce di contributo per
l'accesso, nonche' la frequenza ai corsi a decorrere dall'A.A.
2010/2011;
Viste le convenzioni e gli accordi pervenuti da enti esterni per
il finanziamento di borse aggiuntive per i corsi di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1842 del 17 settembre 2010 di
istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVI
ciclo, ivi riportati, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Perugia - A.A. 2010/2011;

Decreta:


Art. 1


Indizione



 
Parte di provvedimento in formato grafico
 


                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in
possesso, alla data di scadenza del presente bando, di diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal
decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica o
magistrale, conseguita presso universita' italiane, in conformita' a
quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in merito
alle lauree richieste per l'ammissione, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito presso universita' straniere, riconosciuto
equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al consiglio della scuola interessata la dichiarazione
di equipollenza in parola, in particolare: il diploma di laurea, in
originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in
lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa
dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana competente per territorio nel Paese di
conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate ammissibili.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A
e A1 (quest'ultimo solo in caso di richiesta di equipollenza), che
fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in
essi richiesti.

                               Art. 3 


Domande di ammissione


La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato
(allegato A - allegato A1 nel caso di richiesta di equipollenza),
debitamente firmata, con firma autografa, a pena di esclusione, ed
indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di
Perugia - Piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia, dovra'
pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - mediante il servizio postale o mediante
consegna diretta all'ufficio protocollo dell'Ateneo nei giorni ed
orari di apertura dello stesso.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di sabato
o in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il
timbro di arrivo del protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno
irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche'
spedite entro il termine dei trenta giorni prima indicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in corso di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1. le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico,
il fax e l'indirizzo di posta elettronica, con espresso impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, si richiede
l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in
Italia, eletta quale proprio domicilio;
2. indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato,
per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione;
3. la propria cittadinanza;
4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari);
5. il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art. 1
quale requisito di ammissione, nonche' la data di conseguimento e
l'universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito
presso una universita' straniera;
6. la/e lingua/e straniera/e la cui conoscenza sara' oggetto
della prova di lingua in sede di prova orale;
7. la lingua in cui si chiede di sostenere tutte le prove di
esame (se diversa da quella italiana);
8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
9. di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
10. di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana;
11. solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (si dovra' produrre, in allegato alla domanda
di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia
autenticata, attestante la disabilita' che da' diritto ai benefici
richiesti, a pena di decadenza dai benefici richiesti).
Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per diversi
corsi di dottorato, dovra' presentare distinte domande, e relativa
documentazione, per ognuno di essi.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della
corretta produzione della documentazione richiesta per l'ammissione
al presente concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che
le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui
possono essere dichiarati stati, qualita' personali e fatti
tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere
dichiarati stati, qualita' personali, fatti che siano a diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato che la
fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme all'originale)
possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai
cittadini dell'Unione europea; i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la
condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che
l'utilizzabilita' delle dichiarazioni sostitutive suddette sia
consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' sono regolarmente rese se sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero se sono
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia (viene allegato al
bando uno schema di tali dichiarazioni: allegato B).
L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare:
fotocopia di un documento di identita';
quietanza attestante il versamento di € 60,00 da effettuarsi su
apposito modulo (distinto per ogni corso di dottorato e
contraddistinto, oltre che dal nome del dottorato, anche dal numero
che il corso stesso ha come riferimento nel bando) scaricabile al
sito internet www.unipg.it/studenti «Dottorati di ricerca» (in nessun
caso si procedera' al rimborso del sopra citato contributo);
titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme:
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in
Italia: certificazione, in originale o copia autenticata, o copia
dichiarata conforme all'originale, conformemente all'allegato B, ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, ovvero autocertificazione resa mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai
sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di
conseguimento, l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa
votazione;
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all'estero: il diploma di laurea in originale o copia autenticata,
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato
(ove necessario) e relativa dichiarazione di valore a cura della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonche' i documenti
utili a consentire al consiglio della scuola interessata la
dichiarazione di equipollenza (vedere N.B.);
i titoli valutabili in relazione al corso di dottorato a cui si
fa domanda di ammissione (vedere art. 4 del presente bando), nel
rispetto delle forme di seguito specificate a pena di non
valutazione:
originale o copia autenticata;
(limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.) copia
dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando
l'allegato B;
(limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.)
autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta',
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'allegato B; tale forma di
presentazione del titolo non e' valida per le tesi di laurea, le
pubblicazioni e le lettere di referenza, che presuppongono, ai fini
della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti;
ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese,
inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione, in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui e' consentito (vedere
N.B.), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal
candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 utilizzando l'allegato B.
Le pubblicazioni sono valutabili se edite (ivi compresi gli
estratti di stampa) entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. Per le pubblicazioni stampate in Italia
anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere stati adempiuti gli
obblighi di cui al decreto luogotenenziale n. 660/1945; se stampate
in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato
il deposito legale nelle forme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006, purche' prodotti secondo le
modalita' sopraindicate.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati,
comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura:
«Domanda di ammissione al corso di dottorato di ricerca in
..................... dell'Universita' degli studi di Perugia - XXVI
ciclo», nonche' il mittente.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande e la
documentazione prevista dal presente articolo che non siano prodotte
nel termine stabilito dal presente decreto.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio
concorsi (numeri telefonici 075/5852219-2333 - e-mail:
rossana.ragni@unipg.it).
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o
telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 


Selezioni per l'accesso


A] Corsi di dottorato afferenti alla scuola di dottorato in
«scienze matematiche, fisiche, informatiche, chimiche, geologiche e
farmaceutiche» (dottorato n. 9], dottorato n. 10], dottorato n. 11]).
Selezione, per titoli ed esame, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea,
le pubblicazioni,
le esperienze professionali o altri titoli,
le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri;
la prova d'esame consiste in un colloquio, inteso ad accertare
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nel settore o
nei settori scientifici coinvolti nel corso di dottorato per cui il
candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova orale
comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue
straniere, nel rispetto delle competenze linguistiche indicate nella
domanda di partecipazione.
La commissione dispone di un numero complessivo di 90 punti, di
cui 30 punti riservati ai titoli e 60 punti alla prova orale. La
commissione procede alla determinazione, nella seduta preliminare,
dei criteri di valutazione dei titoli e della prova d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima
dello svolgimento della prova orale. La prova orale si intende
superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 42/60.
La prova puo' essere espletata, a richiesta del candidato, in una
lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e'
subordinata alla espressa accettazione da parte della commissione
giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio
della prova d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
attribuito alla prova orale e alla valutazione dei titoli.
B] Corsi di dottorato afferenti alla scuola di dottorato in
«ingegneria» (dottorato n. 1], dottorato n. 2], dottorato n. 3]).
Selezione, per titoli ed esami, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea,
le pubblicazioni,
le esperienze professionali o altri titoli;
le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, nel settore o nei settori scientifici coinvolti
nel corso di dottorato per cui il candidato ha presentato domanda di
ammissione. La prova orale comprende anche la verifica della
conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese,
francese, tedesco, spagnolo. Il superamento della prova di lingua
costituisce un requisito indispensabile per l'ammissione ai corsi.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 30 punti riservati ai titoli, 40 punti riservati alla prova
scritta e 30 punti alla prova orale. La commissione procede alla
determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione
dei titoli e delle prove d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale
soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si intende superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e'
subordinata alla espressa accettazione da parte della commissione
giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
attribuito alle delle due prove e alla valutazione dei titoli.
C] Corsi di dottorato afferenti alla scuola di dottorato in
«scienze agrarie, veterinarie, ambientali ed alimentari» (dottorato
n. 4]), alla scuola di dottorato in «scienze biologiche, biomediche e
biotecnologiche» (dottorato n. 5], dottorato n. 6], dottorato n. 7]),
alla scuola di dottorato in «scienze giuridiche, economiche e
statistiche» (dottorato n. 8]), alla scuola di dottorato in «scienze
mediche e chirurgiche» (dottorato n. 12], dottorato n. 13]).
Selezione, per titoli ed esami, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea,
le pubblicazioni,
le esperienze professionali o altri titoli,
le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri;
le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, nel settore o nei settori
scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato per
cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova orale
comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue
straniere, mediante apposito colloquio, nel rispetto delle competenze
linguistiche indicate nella domanda di partecipazione.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 30 punti riservati ai titoli, 40 punti riservati alla prova
scritta e 30 punti alla prova orale. La commissione procede alla
determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione
dei titoli e delle prove d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale
soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si intende superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e'
subordinata alla espressa accettazione da parte della commissione
giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
attribuito alle due prove e alla valutazione dei titoli.
In tutti i casi di cui ai punti A], B] e C] del presente
articolo, le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli
studi di Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalita'
di seguito esposte.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul
sito internet www.unipg.it/studenti, alla voce «dottorati di ricerca»
e all'albo ufficiale di questa Universita', almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle prove stesse. In data 9 novembre 2010 sara'
pubblicato un apposito avviso.
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
La mancata presentazione del candidato il giorno, all'ora e nel
luogo di espletamento delle prove comportera' l'esclusione del
candidato per rinuncia, qualunque ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al
presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto,
patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi,
tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione
dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
I verbali delle selezioni devono essere trasmessi
all'amministrazione che provvede con decreto rettorale
all'approvazione degli atti del concorso, ovvero al rinvio degli
stessi alla commissione per eventuali regolarizzazioni ed
integrazioni. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono pubblicate
sul sito web e all'albo dell'Universita'.
Ai candidati e' consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti
dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento di Ateneo in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della
conclusione del concorso.

                               Art. 5 


Commissioni giudicatrici


Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita'
alla normativa vigente presso l'Universita' degli studi di Perugia.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.

                               Art. 6 


Ammissione ai corsi


Le graduatorie di merito, approvate all'esito del presente
concorso, vengono pubblicate sul sito web e all'albo
dell'Universita'.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. In caso di parita' di merito, ai fini della
graduatoria prevale il candidato piu' giovane di eta', ma per
l'assegnazione delle borse di studio prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non procedano
all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro 7
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all'albo
dell'Universita'. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, punto c, dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del regolamento d'Ateneo in
materia di scuole e di corsi di dottorato.

                               Art. 7 


Documenti per l'immatricolazione


I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni sette a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione all'albo ufficiale dell'Universita' della
relativa graduatoria di merito, ovvero a quello del ricevimento della
comunicazione da parte dell'ufficio scuole di dottorato e assegni di
ricerca in caso di scorrimento della graduatoria medesima, i seguenti
documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione
o corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
b) una fotocopia del documento di identita' in corso di
validita'.

                               Art. 8 


Borse di studio


Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando,
l'importo delle borse non puo' essere inferiore a quanto determinato
dall'art. 1, comma 1, lettera a) legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni. Esso e' aumentato del 50 per cento in caso
di soggiorno all'estero. Per le borse di studio finanziate da enti
esterni, l'eventuale incremento dell'importo conseguente ad
attuazioni di disposizioni legislative e/o regolamentari, sara'
corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva erogazione da
parte dell'ente finanziatore.
Le borse sono assegnate dalla commissione giudicatrice secondo
l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi della
normativa vigente.
Ove un vincitore borsista, rinunci in corso d'anno alla borsa,
questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte
residua. Nel caso di borsa finanziata in base ad un accordo con
soggetti pubblici e/o privati, in cui sia stato specificato un
progetto di ricerca, il dottorando subentrante dovra' accettare di
proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia alla borsa s'intende
definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso.
L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un corso e' di
regola compatibile con altri redditi, nei limiti stabiliti dalla
legge.
Se e' ammesso al corso un pubblico dipendente, il suo trattamento
e' quello previsto dalle leggi in materia.
La borsa e' erogata per l'intera durata del corso. Il pagamento
avviene al massimo ogni bimestre.
Ove una o piu' borse attribuite al corso non siano assegnate,
esse, su richiesta del consiglio della scuola, possono essere
utilizzate per la stessa scuola nel successivo ciclo. L'eventuale
importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione di
un dottorando, che non sia stata assegnata ad altro dottorando non
borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla
medesima scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare
il residuo. In caso contrario l'importo residuo sara' comunque
riassegnato l'anno successivo alla stessa scuola.

                               Art. 9 


Contributi per l'accesso e la frequenza


Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando,
l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e' graduato
secondo fasce di condizione economica definite come segue:
dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono
di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art. 3,
comma 1, punto d) del regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di
corsi dottorato:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

dottorandi che fruiscono di borse di studio finanziate con
fondi di cui alle lettere a, b e c, comma 1 dell'art. 3 del
regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi dottorato:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

Altre tasse:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

I dottorandi di cui alla prima tabella, per poter ottenere la
riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento
dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli
disponibili presso l'ufficio dottorato e assegni di ricerca e in rete
al sito www.unipg.it/studenti, alla voce dottorati di ricerca.

                               Art. 10 


Attivita' dei dottorandi


Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando, i
diritti ed i doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti
delle scuole.
In ogni caso il dottorando ha diritto:
a) ad essere seguito da un tutore;
b) alla verifica annuale del suo progetto formativo e di ricerca;
c) alla sospensione della frequenza in caso di maternita' o di
grave malattia. Se la sospensione dura piu' di trenta giorni e'
sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
In ogni caso il dottorando ha il dovere:
a) di svolgere il programma formativo stabilito;
b) di non compiere attivita' incompatibili con la frequenza del
corso e comunque di rendere noto lo svolgimento di ogni ulteriore
attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza
del corso;
c) di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni
anno, la relazione sulle attivita' svolte e sullo stato di
avanzamento della ricerca;
d) d'iscriversi, se ammessi, all'anno successivo entro il 31
dicembre di ogni anno;
e) di non iscriversi contemporaneamente a piu' corsi o ad una
scuola di specializzazione;
f) di presentare, al termine del corso, una tesi di ricerca che
giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati;
g) di versare i contributi di cui all'art. 28 del presente
regolamento.
Il dottorando e' escluso:
a) in caso di giudizio negativo del collegio dei docenti espresso
a fine anno o per gravi inadempienze nell'attivita' di formazione;
b) in caso di svolgimento di attivita' incompatibili con la
frequenza del corso, fra le quali rientrano le prestazioni di lavoro
non autorizzate dal collegio dei docenti;
c) per assenze ingiustificate;
d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali.
L'esclusione e' deliberata dal collegio dei docenti e disposta
dal direttore della scuola. L'interessato puo' appellarsi, entro
quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, al senato
accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta giorni
anche eventualmente per mezzo di una commissione appositamente
costituita.
L'esclusione comporta la revoca della borsa con l'obbligo di
restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e'
stato emesso il provvedimento. In ogni caso il dottorando
inadempiente non sara' ammesso a sostenere l'esame finale per il
conseguimento del titolo.

                               Art. 11 


Conferimento del titolo


Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando, il
titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue a
seguito del superamento dell'esame finale, consistente nella
discussione pubblica della tesi da tenersi entro il 28 febbraio di
ogni anno. L'esame puo' essere ripetuto una sola volta, senza proroga
della borsa di studio. La tesi puo' essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' cura il
deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali
di Roma e Firenze.
Gli accordi di cooperazione interuniversitari internazionale
possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del
titolo.

                               Art. 12 


Restituzione della documentazione
presentata per l'ammissione


I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla
data di pubblicazione all'albo dell'Universita' del provvedimento di
approvazione degli atti del concorso, non computando il periodo di
sospensione dei termini giudiziari, ed entro i successivi due mesi,
la restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a
persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra,
l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione
della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Perugia.

                               Art. 14 


Responsabile del procedimento


Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' la
dott.ssa Rossana Ragni - e-mail: rossana.ragni@unipg.it, tel.
075/5852219 - 2333 - fax 075/5855168.

                               Art. 15 


Pubblicita'


Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». A
decorrere dalla data di pubblicazione del bando, il presente decreto
verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di
Perugia e sara' consultabile al seguente indirizzo telematico:
http://www.unipg.it/studenti alla voce «dottorati di ricerca».

                               Art. 16 


Disposizioni finali


Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla
normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto
stabilito dal regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi di
dottorato, emanato con decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008.
Perugia, 30 settembre 2010

Il rettore: Bistoni

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