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MINISTERO DELLA DIFESA
Arruolamento per l'anno 2000 per complessivi quattrocento volontari
in ferma annuale nell'Aeronautica militare nelle categorie "governo
specialita' vigilanza A.M." ed "automobilisti specialita'
conducenti".
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.60 del 1/8/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E6964 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/8/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentiche
delle firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 177;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505,
concernente l'armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari
al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in
servizio permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di
finanza per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
Visto il foglio dello Stato maggiore dell'Aeronautica
n. SMA/22/12616/P2-2 in data 14 luglio 2000 con il quale e' stato
stabilito il numero dei posti per i volontari in ferma annuale da
arruolare nell'Aeronautica militare per l'anno 2000;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per l'arruolamento
1. E' indetto l'arruolamento per l'anno 2000 per complessivi
quattrocento volontari in ferma annuale nell'Aeronautica militare
nelle categorie "Governo specialita' vigilanza A.M." ed
"automobilisti specialita' conducenti" cosi' ripartiti:
a) trecentoventi per la categoria governo specialita' vigilanza
A.M.;
b) ottanta per la categoria automobilisti specialita'
conducente.
2. I candidati possono indicare la categoria in via
preferenziale. La scelta della categoria non e' tuttavia vincolante
per l'amministrazione.
3. Il numero dei posti per ciascuna delle categorie di cui al
precedente comma 1 potra' subire modificazioni fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione all'arruolamento
1. Possono partecipare all'arruolamento i cittadini italiani di
sesso maschile che:
a) siano celibi o vedovi;
b) siano riconosciuti in possesso dei requisiti previsti per
l'idoneita' alle suddette categorie cosi' come previsto dal decreto
ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni;
c) abbiano compiuto il diciassettesimo anno e non superato il
ventottesimo anno d'eta' alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda;
d) non siano in servizio alle armi in qualita' di volontari in
ferma breve;
e) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
f) possiedano i requisiti di moralita' e condotta
incensurabile, di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislatico
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;
g) abbiano, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o
del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre
l'arruolamento in ferma volontaria annuale;
h) non siano stati riformati alla visita di leva ne'
successivamente ad essa;
i) siano in possesso del diploma di scuola media inferiore o
titolo equipollente.
2. I suddetti requisiti di partecipazione, ad eccezione del
limite di eta' e dell'idoneita' psicofisica e attitudinale accertata
nei tempi e nei modi previsti dal successivo art. 7, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e mantenuti sino all'incorporazione.
3. In caso di mancanza dei requisiti prescritti gli aspiranti
saranno esclusi dall'arruolamento e dall'incorporazione.
Art. 3.
Compilazione ed inoltro delle domande
1. La domanda di ammissione all'arruolamento deve essere:
a) redatta in carta semplice secondo il modello in allegato "A"
che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dall'interessato;
c) completa, nel caso dell'aspirante minorenne, del "visto"
apposto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o in mancanza di essi dal tutore,
come indicato nel citato modello in allegato "A". In quest'ultimo
caso alla domanda dovra' essere allegato l'atto di assenso in carta
semplice conforme all'allegato "B" che costituisce parte integrante
del presente decreto redatto dal sindaco o suo delegato e
sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo nel caso di
impedimento dell'altro o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i
genitori.
Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori
dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso
dell'altro genitore;
d) presentata al Centro di selezione dell'Aeronautica militare,
via Sauro Rinaldi n. 3 - cap. 00012 Guidonia (Roma) secondo le
seguenti modalita':
se civile: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La
domanda di arruolamento si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
se militare in servizio di leva obbligatorio: tramite il
proprio Comando di appartenenza entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che provvedera' ad inviarla
all'indirizzo sopra indicato del Centro di selezione settimanalmente
e comunque non oltre il terzo giorno dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
2. La presentazione della domanda di arruolamento quale
volontario in ferma annuale comportera' la rinuncia al beneficio del
differimento o ritardo per motivi di studio, se in godimento, della
chiamata alle armi; a tal fine, gli interessati debbono presentare la
relativa istanza di rinuncia al Distretto militare o all'Ufficio leva
della Capitaneria di porto di appartenenza; copia di detta istanza
deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
3. I Distretti militari/Capitanerie di porto hanno la facolta' di
differire per un massimo di tre mesi, eventualmente rinnovabili per
una sola volta, la chiamata alle armi degli aspiranti volontari in
ferma annuale fino alla definizione dell'iter di arruolamento.
4. In caso di non ammissione all'arruolamento i giovani che
ancora debbono assolvere gli obblighi di leva, verranno avviati alle
armi per l'assolvimento degli obblighi stessi, entro i termini di
tempo previsti dalla normativa vigente. All'uopo il Centro di
selezione di Guidonia trasmettera' immediatamente gli elenchi di
coloro che hanno prodotto domanda per l'arruolamento suddetto ai
competenti Distretti militari/Capitanerie di porto di appartenenza.
Analogamente, immediata comunicazione ai citati Distretti
militari/Capitanerie di porto dovra' essere data dal Centro stesso in
merito agli aspiranti incorporati quali VFA ed a quelli non ammessi
all'incorporazione quali VFA. In quest'ultimo caso l'aspirante
iscritto nelle liste di leva di mare resta iscritto nelle citate
liste. Il periodo di disponibilita' per l'assolvimento degli obblighi
di leva dei non ammessi quale VFA, decorre dalla data di
comunicazione ai Distretti militari/Capitanerie di porto.
5. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita);
b) il codice fiscale;
c) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
iscrizione o, qualora militare in servizio, il Comando/Ente di
appartenenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il proprio stato civile;
f) la residenza;
g) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
h) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile";
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Se
militare in servizio, dovra' indicare la data di inizio del servizio;
l) non essere in servizio alle armi in qualita' di volontario
in ferma breve;
m) il titolo di studio posseduto;
n) il possesso dei titoli richiesti per l'arruolamento di cui
al successivo art. 5. La mancata indicazione degli, stessi
comportera' la non attribuzione dei relativi punteggi in sede di
valutazione dei titoli;
o) la categoria prescelta. La scelta effettuata non e' tuttavia
vincolante per l'amministrazione;
p) di aver preso conoscenza del bando e di acconsentire senza
riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) il recapito al quale si desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative all'arruolamento, completo di codice di
avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico. Il
concorrente dovra' altresi' segnalare, direttamente e nel modo piu'
celere, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga
a verificarsi durante le procedure di arruolamento, al Centro di
selezione dell'Aeronautica militare, via Sauro Rinaldi n. 3 - cap.
00012 Guidonia. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
6. L'omissione o l'incompleta indicazione delle generalita' (nome
e cognome), la mancanza della firma del candidato o dell'assenso nel
caso di aspirante minorenne, costituira' motivo di esclusione
dall'arruolamento e dall'incorporazione.
7. Le domande di partecipazione all'arruolamento prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte e/o
non conformi al modello di domanda di cui al gia' citato allegato "A"
al presente decreto potranno essere accettate a giudizio
discrezionale ed insindacabile dell'amministrazione per essere
regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti.
Art. 4.
Fasi dell'arruolamento
L'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli;
b) accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al successivo art. 8, provvedera' a
redigere la graduatoria provvisoria di merito dei candidati sulla
base del punteggio, espresso in centesimi, risultante dalla somma dei
punti riportati in ciascuno dei sottoindicati titoli:
a) diploma di scuola media inferiore:
sufficiente punti 60;
buono punti 70;
distinto punti 80;
ottimo punti 90;
b) diploma di scuola media superiore conseguito presso
l'O.N.F.A.:
punti 3;
c) diploma di scuola media superiore conseguito presso le
Scuole militari:
punti 2;
d) possesso di porto d'armi/licenze di fucili uso caccia/tiro a
volo:
punti 1 (per un massimo di 3);
e) possesso patente di guida:
tipo "B" - punti 0,50;
tipo "C" - punti 1;
tipo "D" - punti 1,50;
tipo "E" - punti 2.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza all'aspirante
piu' giovane di eta'.
Art. 6.
Ammissione all'accertamento fisio-psico-attitudinale
1. Il Centro di selezione dell'Aeronautica militare convochera'
mediante formale comunicazione (raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma) indirizzata al recapito indicato nella
domanda di partecipazione, i candidati che occupano nella graduatoria
provvisoria risultante dalla valutazione dei titoli i primi mille
posti e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del
millesimo classificato.
2. I candidati convocati per l'accertamento dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale dovranno produrre all'atto della
presentazione presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare
medesimo, la seguente documentazione:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera rilasciato dai medici della Federazione medico
sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture previste
dalla vigente normativa;
b) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
non oltre due mesi antecedenti la data della visita medica attestante
i risultati dell'accertamento dei markes dell'epatite B e C;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace
"standard" qualora effettuato presso organi sanitari militari o
struttura sanitaria pubblica, entro i tre mesi antecedenti la data
della visita medica;
d) attestato del profilo sanitario posseduto qualora gia'
sottoposto a visita di leva;
e) i candidati convocati per l'accertamento
fisio-psico-attitudinale saranno invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione - secondo i modelli di cui in allegati "C" e "D" al
presente decreto - di consenso informato al Protocollo diagnostico in
uso presso il Centro di selezione psico-fisiologico dell'Istituto
medico legale di Roma di cui in allegato "E" al presente decreto ed
al protocollo vaccinale previsto per il personale militare dopo
l'eventuale arruolamento di cui in allegato "F" al presente decreto.
Art. 7.
Accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
1. Accertamenti psico-fisiologici:
a) i candidati ammessi saranno sottoposti, a cura dell'Istituto
medico legale - Centro aeromedico di selezione psico-fisiologica -
dell'Aeronautica militare, a visite mediche generali e specialistiche
tendenti ad accertare il possesso dell' idoneita' psico-fisiologica
prevista per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, a
mente del decreto ministeriale 18 aprile 1990 e successive
modificazioni. Il predetto Centro aeromedico, seduta stante,
comunichera' al candidato l'esito della visita medica sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo" quale volontario in ferma annuale nell'Aeronautica
militare;
"non idoneo" quale volontario in ferma annuale
nell'Aeronautica militare, con indicazione della causa di non
idoneita';
b) ai candidati minorenni risultati non idonei agli
accertamenti psico-fisiologici, sara' comunicato il solo giudizio di
non idoneita' provvedendo successivamente, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, a precisare la specifica diagnosi
formulata;
c) gli aspiranti non idonei agli accertamenti psico-fisiologici
non saranno ammessi ai successivi accertamenti;
d) l'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti
che durante la visita risultassero non in possesso di uno solo dei
requisiti previsti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal
concorso.
2. Accertamenti psico-attitudinali:
a) i candidati che risulteranno idonei agli accertamenti
psico-fisiologici saranno sottoposti, a cura del Reparto attitudinale
presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare, ad una serie
di prove consistenti in batterie testologiche e prove individuali
atte ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali previsti per
le categorie suddette. Tra gli accertamenti attitudinali e' inserita
anche una prova di efficienza fisica di carattere ginnico-sportiva.
Per tale ragione i concorrenti dovranno presentarsi alla prova muniti
di "certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera" rilasciato dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture
previste dalla normativa vigente;
b) gli accertamenti psico-attitudinali danno luogo ad un
giudizio di idoneita' o non idoneita' senza attribuzione di
punteggio. L'organo preposto all'accertamento rendera' noto
immediatamente il giudizio al candidato sottoponendogli alla firma
apposito foglio di notifica;
c) il giudizio riportato nei predetti accertamenti e'
definitivo e non comporta attribuzioni di punteggio;
d) il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione
dall'arruolamento.
3. Gli aspiranti che, per qualsiasi motivo, non si presentino
ovvero si presentino in ritardo alle suddette convocazioni saranno
considerati rinunciatari.
Art. 8.
Commissione
1. Con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per
il personale militare sara' nominata la commissione che dovra'
provvedere:
a) alla valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5;
b) alla redazione della graduatoria finale di merito.
2. La citata commissione sara' composta da un colonnello
dell'Aeronautica militare, presidente, due ufficiali superiori
dell'Aeronautica militare, membri, ed un ufficiale inferiore
dell'Aeronautica militare, segretario.
Art. 9.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare, sulla base
delle operazioni di accertamento dei requisiti prescritti compiute
dal Centro di selezione dell'Aeronautica militare, disporra' le
esclusioni per mancanza dei requisiti previsti dal presente decreto.
2. La Direzione generale stessa potra' escludere in ogni momento
dall'arruolamento e dall'incorporazione qualsiasi aspirante che non
fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.
3. I candidati saranno ammessi alle diverse fasi concorsuali con
riserva di accertamento dei requisiti previsti dal presente decreto
e, qualora risultassero, anche ad una verifica successiva
all'incorporazione, in difetto di uno soltanto dei requisiti
richiesti sara' disposta la revoca della ferma.
4. In ordine all'accertamento del requisito di cui al precedente
art. 2, comma 1, lettera f), il Centro di selezione dell'Aeronautica
militare provvedera' a richiedere la seguente documentazione relativa
agli aspiranti da ammettere all'incorporazione:
a) certificato del casellario giudiziale;
b) certificato carichi pendenti alla Procura della Repubblica
presso il tribunale o pretura competenti per territorio;
c) informazioni presso i Comandi provinciali dell'Arma dei
carabinieri competenti per territorio.
Le richieste dovranno evidenziare le generalita' complete degli
aspiranti volontari in ferma annuale e l'indicazione che il riscontro
alle richieste medesime dovra' essere dato direttamente al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione, via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, che provvedera' alla valutazione in merito al suddetto
requisito.
Art. 10.
Ammissione alla ferma annuale ed all'incorporazione
1. L'ammissione all'arruolamento sara' disposta, con riserva di
accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto,
dalla Direzione generale per il personale militare nel numero dei
posti previsti dal bando di concorso. A tal fine il centro di
selezione dell'Aeronautica militare dovra' trasmettere immediatamente
alla suddetta Direzione generale la graduatoria di merito per la
formalizzazione del relativo provvedimento con l'indicazione nello
stesso della categoria attribuita ai giovani risultati idonei.
2. L'ammissione alla ferma annuale decorrera' per gli effetti
giuridici ed amministrativi dalla data di incorporazione.
3. I giovani idonei ma non arruolati ed i rinunciatari
all'arruolamento in ferma volontaria annuale possono concorrere ai
successivi arruolamenti. Ripresentando domanda verra' comunque
considerato Valido il giudizio di idoneita' alla visita
fisio-psico-attitudinale effettuata in occasione dell'arruolamento
precedente se non antecedente di oltre mesi dodici dalla data di
presentazione della domanda.
Art. 11.
Iter addestrativo e assegnazione alla sede di servizio
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito, a seconda se civili o militari, saranno ammessi ad un iter
addestrativo con le modalita' e la durata che saranno stabilite dalla
Forza armata e che ne permetta l'impiego su tutto il territorio
nazionale ed all'estero.
Art. 12.
Obblighi di servizio
1. La durata della ferma e' di mesi dodici decorrenti dalla data
dell'incorporazione quale volontario in ferma annuale.
2. Il servizio prestato per i dodici mesi previsti e' valido ai
fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. In caso di
proscioglimento a domanda, d'ufficio o d'autorita', il periodo di
servizio prestato in qualita' di volontario in ferma annuale non e'
valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
3. Ai volontari in ferma annuale si applicano le norme del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997. n. 332 in
materia di dimissioni e proscioglimento. In caso di dimissioni il
volontario, ove non abbia assolto o completato gli obblighi di leva,
deve essere trattenuto in servizio presso l'Ente di assegnazione in
attesa di successivo reimpiego quale militare di leva. Il periodo
durante il quale il dimissionario permarra' presso il suddetto Ente
in attesa di reimpiego sara' ritenuto valido ai fini del servizio
militare di leva.
4. Ai volontari in ferma annuale compete una paga equivalente a
quella dei militari di leva maggiorata di un assegno mensile pari al
50% della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il
primo anno di ferma; agli stessi non compete alcun premio di
congedamento.
5. All'atto dell'incorporazione quale volontario in ferma annuale
il militare dovra' rinunciare al grado eventualmente rivestito.
Art. 13.
Possibilita' di carriera e benefici
1. I volontari in ferma annuale possono partecipare al
reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, sempre che
siano in possesso dei requisiti prescritti. In tal caso, qualora non
possano essere sottoposti, durante la ferma annuale a tutte o parte
delle prove di selezione per il reclutamento quale volontario in
ferma breve, possono a domanda chiedere il prolungamento della ferma
contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento
delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo
transito in ferma breve che potra' avvenire, pertanto, senza
soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso del
periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione
comportera' il collocamento in congedo degli interessati. La domanda
di trattenimento dovra' essere inviata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - II Reparto - 6a
Divisione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma a cura dei Reparti
interessati, a mezzo corriere, in tempo utile (ottanta giorni) per la
definizione entro la data di previsto congedo.
2. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite
durante il servizio militare costituiscono titolo valutabile nei
concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso alle carriere nelle
Pubbliche amministrazioni nonche' per l'iscrizione nelle liste
ordinarie o speciali di collocamento.
Art. 14.
V a r i e
I. Le spese di viaggio inerenti alle operazioni di arruolamento
saranno a carico dei candidati che, per l'acquisto del biglietto
ferroviario, potranno usufruire della riduzione di cui alla prevista
tariffa. Il documento che da' diritto alla concessione potra' essere
rilasciato dal Distretto militare piu' vicino al luogo di residenza,
previa esibizione della documentazione comprovante l'avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ovvero
della lettera di convocazione per l'accertamento
fisio-psico-attitudinale.
2. Gli aspiranti dovranno esibire un valido documento di
riconoscimento ogni qualvolta si presenteranno alle operazioni
previste per l'arruolamento.
3. I concorrenti in servizio militare potranno fruire
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari fino ad un massimo di cinque giorni.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta' la suddetta licenza straordinaria sara' computata
come licenza ordinaria dell'anno in corso.
4. Gli interessati ad ulteriori informazioni potranno rivolgersi
al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare - Ufficio relazioni con il pubblico - tel. 06/47355941,
secondo il seguente orario:
lunedi'/mercoledi' dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16;
martedi'/giovedi' e venerdi' dalle 9 alle 12,30.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2000
Il ten. gen.: Simeone
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