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UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Concorso riservato a tre posti di assistente socio-sanitario -
infermiere professionale - sesta qualifica - area funzionale
socio-sanitaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 31/3/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CAGLIARI
Località:Cagliari  (CA)
Codice atto:000E2884
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:30/4/2000
Tags:Infermieri

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945,
n. 660;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981,
n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, ed in particolare l'art 5;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Considerato che con decreto ministeriale 27 luglio 1988,
registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1988, registro n. 58,
foglio n. 109, sono state apportate modifiche al decreto ministeriale
20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale
non docente dell'Universita';
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazione, in legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la nota ministeriale del 15 aprile 1996, n. 803,
concernente la composizione della commissione giudicatrice;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto universita', sottoscritto in
data 21 maggio 1996;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1997, n. 567, ed in particolare l'art. 33, il quale detta direttive
operative per i concorsi riservati prevedendo che: "Il 50% dei posti
vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali
alla data del 31 dicembre di ciascun anno sono coperti mediante
concorsi riservati a personale appartenente alla qualifica
immediatamente inferiore della stessa area funzionale..." in possesso
di una determinata anzianita' e del titolo di studio previsto dalle
disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 ottobre
1997 nella quale viene quantificato il numero dei posti e specificate
le qualifiche ed i profili professionali da ricoprire mediante
concorso riservato relativamente alle disponibilita' individuate per
il 1997;
Considerato che il contingente dei posti e la disponibilita'
degli stessi e' definito per ciascun anno ed il personale
riservatario pertanto individuato nell'ambito di quanti in possesso
dei requisiti previsti dal citato art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 567/1987 alla data del 31 dicembre 1997;
Vista la citata delibera del consiglio di amministrazione del
6 ottobre 1997 con la quale, tra gli altri, viene autorizzato l'avvio
di una procedura concorsuale riservata per nove posti di assistente
tecnico (livello sesto, dell'area funzionale tecnico scientifica);
Visto il decreto rettorale n. 476 del 12 gennaio 2000 con il
quale 3 dei suddetti nove posti di assistente tecnico vengono
destinati alla copertura di altrettanti posti di assistente socio
sanitario - infermiere professionale nell'ambito della stessa sesta
qualifica, per soddisfare le esigenze del policlinico universitario;
Considerato che per l'accesso ai profili professionali dell'area
funzionale socio-sanitaria e' comunque prescritto il possesso del
diploma di abilitazione specifica;
Considerato che, ai sensi del citato art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567/1987, al concorso riservato in
argomento potranno partecipare i dipendenti interni appartenenti alla
quinta qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria, rivestenti il
profilo professionale di operatore socio sanitario - infermiere
generico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981, ed in possesso di una anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del 31 dicembre 1997 oltre che del diploma
di infermiere professionale e dell'iscrizione ad albo provinciale
degli infermieri professionali;
Considerato che il predetto profilo di operatore socio
sanitario-infermiere generico (quinta qualifica funzionale) risulta
posto "ad esaurimento" e che per tale motivo al personale
appartenente alla quarta qualifica funzionale dell'area socio
sanitaria, profilo professionale agente socio sanitario,
difformemente da quanto consentito a tutto il restante personale, non
e' data la possibilita' di beneficiare della mobilita' verticale di
cui al citato art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 675/1987 nell'ambito della stessa area funzionale;
Ritenuto opportuno ed equo superare tale limite consentendo a
detto personale l'accesso ai concorsi per la copertura di posti
riservati per la sesta qualifica funzionale della medesima area
funzionale socio sanitaria, purche' in possesso dell'anzianita' di
servizio di almeno tre anni alla data del 31 dicembre 1997 oltre che
del diploma di infermiere professionale e dell'iscrizione ad albo
provinciale degli infermieri professionali;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Tenuto conto di quanto sopraesposto ed assicurata la copertura
finanziaria per i posti di cui alle premesse;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il concorso riservato, per titoli ed esami, a tre
posti di assistente socio sanitario-infermiere professionale - sesta
qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria - per le esigenze del
policlinico universitario.

                               Art. 2.
A norma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 567, possono partecipare al predetto concorso i
dipendenti di questa universita' inquadrati nel profilo professionale
di operatore socio sanitario-infermiere generico della quinta
qualifica dell'area socio sanitaria, con un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del 31 dicembre 1997 in detta qualifica.
Possono inoltre partecipare al concorso i dipendenti di questa
universita' inquadrati nel profilo professionale di agente socio
sanitario della quarta qualifica dell'area socio sanitaria, purche'
in possesso di un'anzianita' di servizio di almeno tre anni, alla
data del 31 dicembre 1997, nella medesima qualifica.
A norma dell'art. 84, penultimo comma, della legge n. 312/1980,
gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso del titolo di
studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso al profilo messo
a concorso (diploma di infermiere professionale o diploma di
infermiere conseguito presso le scuole dirette a fini speciali presso
universita' o istituti di istruzione universitaria o diploma
universitario in scienze infermieristiche) ed essere, inoltre, in
possesso dell'iscrizione ad albo provinciale degli infermieri
professionali.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del
31 dicembre 1997.
I candidati devono inoltre possedere l'idoneita' fisica al
servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale si
concorre.

                               Art. 3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, secondo lo schema di cui all'allegato "A", indirizzate al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari - settore
concorsi e assunzioni, via Universita' n. 40 - 09124 Cagliari, e' di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il
timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' oltre il proprio nome e cognome (scritti in carattere
stampatello se la domanda non e' dattiloscritta):
1) la data e il luogo di nascita;
2) titolo di studio posseduto secondo le indicazioni riportate
nell'art. 2 del presente bando;
3) il profilo professionale di appartenenza e l'anzianita' di
servizio prestato presso questa Universita';
4) il proprio domicilio o il recapito al quale si desidera
vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
5) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego pubblico.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell'art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, citate in
premessa, non e' soggetta ad autenticazione.
Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa
amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
questa amministrazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
F Dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato "B")
rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, della legge 16 giugno
1998, n. 191, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, relativamente al possesso dei seguenti titoli:
a) titolo di studio previsto per l'accesso, con l'indicazione
dell'istituto scolastico che l'ha rilasciato, nonche' della data del
conseguimento e della votazione riportata;
b) stato di servizio prestato presso l'Universita' o le
Pubbliche amministrazioni, con l'indicazione degli incarichi svolti
nell'ambito di detti rapporti;
c) eventuali pubblicazioni scientifiche edite a stampa;
d) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni.
F Copia fotostatica del documento di identita'.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' composta a norma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico e in una prova orale.
La prova scritta vertera' sulle materie ed argomenti oggetto del
corso di studio per conseguire il titolo di infermiere professionale
e sui seguenti temi generali:
compiti e doveri dell'infermiere professionale;
l'assistenza al malato degente in ospedale;
sepsi e antisepsi, norme igieniche;
le diete;
la profilassi e la terapia;
vie e modalita' di somministrazione dei farmaci;
compiti dell'infermiere in sala operatoria;
preparazione ed esecuzione di prelievi per esami di
laboratorio;
la terapia intensiva;
l'assistenza infermieristica in pediatria;
l'assistenza al malato anziano.
La prova scritta a contenuto teorico-pratico vertera' sugli
stessi argomenti della prima prova scritta e tendera' ad accertare
l'attitudine del candidato alla corretta soluzione di problematiche
connesse alla professione nonche' la conoscenza delle principali
materie attinenti alla sfera di competenza dell'infermiere
professionale.
La prova orale vertera' sulle stesse materie oggetto delle
precedenti prove.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti cosi'
suddivisi:
Punti 60 da riservare alle prove d'esame di cui: punti 20 alla
prima prova, punti 20 alla seconda prova e punti 20 alla prova orale;
Le tre prove si intendono superate se il candidato riportera' in
ciascuna di esse una votazione di almeno 7/10. Per essere ammessi
alla prova orale i candidati dovranno superare la prima e la seconda
prova riportando in ciascuna una votazione di almeno 7/10;
Punti 40 da riservare alla valutazione dei titoli.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto
attribuito per la valutazione dei titoli al voto complessivo
assegnato per le prove d'esame. Quest'ultimo si determinera' sommando
alla media dei punteggi riportati nelle prime due prove, il voto
riportato nella prova orale.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle precedenti prove.
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso verranno inoltrate
agli interessati a mezzo raccomandata.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso
nella sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma
dell'aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identita';
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

                               Art. 6.
 
Preferenza a parita' di merito
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore
dell'universita' di Cagliari entro il termine di quindici giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di cui i singoli candidati
avranno sostenuto la prova orale stessa, documenti, redatti nelle
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici
conseguiti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di
preferenza nella graduatoria.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dallo stato
di coniugato;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2,
comma 9), della legge n. 191/1998.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli
 
A norma del punto 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 567/1987, sono valutabili:
i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso di
cui all'art. 2 del presente decreto, fino ad un massimo di punti 3;
le anzianita' di servizio, con esclusione di quella di cui al
primo comma dell'art. 2 del presente bando, prestate presso le
Universita' e le Pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di
punti 15;
gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, fino ad un
massimo di punti 10;
le pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2;
gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle
Pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 10.
Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 40.

                               Art. 8.
 
Approvazione della graduatoria
 
Sulla base dei risultati degli esami e della valutazione dei
titoli la commissione giudicatrice provvedera' a formulare la
graduatoria generale di merito.
La graduatoria di merito, e' pubblicata all'albo ufficiale
dell'universita' degli studi di Cagliari. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.

                               Art. 9.
 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
 
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina di cui agli articoli 16 e 17 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo
del comparto universita', citato nelle premesse del presente decreto.

                              Art. 10.
 
Documenti di rito
 
La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso dovra' presentare la seguente
documentazione:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1959, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in
pericolo la salute pubblica, e dovra', inoltre, essere conforme alle
leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante:
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente
decreto, con la data e il luogo di conseguimento.
copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.

                              Art. 11.
 
Rinvio a norme
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni in materia di concorsi.
Cagliari, 6 marzo 2000
Il rettore: Mistretta

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