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UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore di ruolo di prima fascia
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.74 del 17/9/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO |
Località: | Milano (MI) |
Codice atto: | 099E7208 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 18/10/1999 |
Tags: | Professori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 5 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento
amministrativo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l''integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693, concernente il regolamento recante norme
sull'accesso, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, primo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n 28;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale 4 maggio 1999;
Visto il proprio decreto n. 837 del 19 luglio 1999, recante il
regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari;
Viste le richieste di procedure di valutazione comparativa per la
copertura, di un posto di professore di prima fascia deliberate dal
consiglio di facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" in data 4
maggio 1999;
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' trovano
disponibilita' nei rispettivi organici e godono della relativa
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di bilancio fissati dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 3 giugno 1999;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 6 luglio
1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del
16 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
I n d i z i o n e
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia nella facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" per il
seguente settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
F20X - Ginecologia e ostetricia
Discipline:
Fisiopatologia della riproduzione umana;
Ginecologia ed ostetricia;
Ginecologia endocrinologica;
Ginecologia oncologica;
Medicina dell'eta' prenatale.
Sede di servizio: Roma.
Tipologia dell'impegno scientifico: il candidato deve dimostrare di
essere in grado di svolgere ricerca autonoma in collaborazione e
guidare gruppi di ricerca nell'ambito della fisiopatologia endocrina
della riproduzione e nella medicina dell'eta' prenatale. La tutela
della salute riproduttiva e la cura della vita nascente dovra' essere
l'impegno didattico, scientifico e clinico applicativo prevalente:
pertanto il candidato dovra' aver maturato lunga esperienza autonoma
dirigenziale nel campo clinico e scientifico della gestione dei casi
di patologia organica e funzionale ginecologica e di gravidanze ad
alto rischio ostetrico.
Tipologia dell'impegno didattico: il candidato deve dimostrare di
possedere matura esperienza didattica nel settore disciplinare
ginecologia e ostetricia avendo gia' espletato corsi di insegnamento
in piu' discipline nell'ambito del corso di laurea di medicina e
chirurgia, nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a
fini speciali. Nelle sue attivita' didattiche, scientifiche e
complessive il candidato avra' dimostrato costantemente di attenersi
ed ispirarsi alla bioetica cattolica.
Numero massimo di pubblicazioni: 100.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato domande per un numero di
valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti universitari di ruolo di prima fascia, seconda fascia e di
ricercatore universitario) superiore a cinque, compresa la presente,
presso questa o altre sedi universitarie, nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative di
cui al precedente art. 1 devono presentare la domanda al Magnifico
rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il modulo della domanda allegato al presente decreto (allegato A)
e' disponibile in via telematica al sito http://www.rm.unicatt.it
> Coloro che intendono concorrere devono compilare il modulo della
domanda fornito per via telematica, indicando obbligatoriamente il
codice di identificazione personale (codice fiscale).
Una copia stampata e debitamente firmata di detto modulo deve
essere consegnata (entro le ore 17.00 del giorno di scadenza) ovvero
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Universita' Cattolica del Sacro Cuore, facolta' di
medicina e chirurgia "A. Gemelli" - ufficio personale docente - Largo
Francesco Vito, 1 - 00168 Roma, entro il termine perentorio indicato
al primo comma del presente articolo. A tal fine fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere presentata in carta semplice.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il candidato che intenda partecipare a piu' valutazioni comparative
e' tenuto a presentare distinte domande, indicando in ognuna di esse
le altre valutazioni per le quali ha chiesto l'ammissione.
Art. 4.
Contenuto delle domande
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare:
1) cognome e nome (le coniugate debbono indicare nell'ordine il
cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio);
2) luogo e data di nascita;
3) codice di identificazione personale (codice fiscale);
4) luogo di residenza;
5) cittadinanza;
6) se cittadino italiano, iscrizione nelle liste elettorali con
l'indicazione del comune ovvero i motivi della eventuale non
iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se cittadino non
italiano, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello stato di appartenenza o di provenienza;
7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
8) posizione nei confronti del servizio militare o civile;
9) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
10) valutazione comparativa cui si intende partecipare (precisare
la facolta', la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare);
11) di non avere presentato domanda per un numero, di valutazioni
comparative complessivamente intese (per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e di
ricercatore universitario) superiore a cinque, compresa la presente,
presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno, decorrente
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta;
12) non rivestire la qualifica di professore ordinario inquadrato
nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta
domanda.
Ogni candidato puo' eleggere nella domanda un domicilio speciale ai
fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione universitaria.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio personale docente dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli", Largo
F. Vito, 1 - 00168 Roma.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
della prova didattica, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di L.
100.000 sul c.c. p. 10936003 intestato Universita' Cattolica del
Sacro Cuore facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli", Largo F.
Vito, 1 - 00168 Roma, indicando la causale: contributo per la
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia presso Universita' Cattolica del Sacro Cuore.
Art. 5.
Allegati alle domande
La domanda deve essere corredata da:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento;
2) qualsiasi titolo e pubblicazione ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa (rispettando il numero massimo previsto
all'art. 1 del presente bando);
3) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica;
4) elenco, in duplice copia, dei titoli e delle pubblicazioni
presentati;
5) ricevuta del versamento del contributo di cui all'art. 4 del
presente bando.
Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice. I
documenti, i titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in
originale, copia autenticata, ovvero in copia semplice accompagnata
dalla dichiarazione di conformita' all'originale resa dal concorrente
stesso (allegato B).
I cittadini extracomunitari possono rendere la dichiarazione di
conformita' all'originale se la stessa e' certificabile o attestabile
da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I cittadini italiani e della Comunita' europea possono ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione per comprovare:
titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualificazione tecnica (allegato B). L'amministrazione si
riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e'
consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni gia'
presentati all'Universita'. Non verranno prese in considerazione le
domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 6.
Eventuali esclusioni
I candidati sono ammessi con riserva, alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione previsti dalla
legge e' disposta con decreto motivato del rettore.
Art. 7.
Invio delle pubblicazioni
Le pubblicazioni prodotte dai candidati ai fini delle valutazioni
comparative di cui al presente bando debbono essere allegate alla
domanda ma confezionate in plico separato dalla stessa.
II plico dovra' riportare esternamente gli estremi per
l'individuazione del concorso cui si riferisce (tipologia del posto,
facolta', settore scientifico-disciplinare) nonche' il nome, cognome
e indirizzo del concorrente.
Dopo la scadenza del termine suddetto non sara' ammessa alcuna
integrazione documentale o l'acquisizione di ulteriori pubblicazioni
da parte delle commissioni.
Non e' consentito il rinvio alle pubblicazioni prodotte per la
partecipazione ad un'altra valutazione comparativa.
E' facolta' del candidato inviare copia delle pubblicazioni a
ciascun componente le commissioni giudicatrici di cui all'art. 10 del
presente bando.
Art. 8.
Domande dei concorrenti non italiani
I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana con le modalita' ed entro il termine
stabilito negli articoli precedenti. Gli atti e documenti redatti in
lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in
lingua italiana dichiarata conforme al testo originale dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero, da un
traduttore ufficiale.
Art. 9.
Pubblicazioni di concorrenti non italiani
Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti i concorrenti non
italiani debbono produrre le rispettive pubblicazioni nella lingua di
origine.
Art. 10.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative saranno
costituite secondo le modalita' stabilite dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. La nomina delle
stesse sara' disposta con decreto del rettore che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' in via
telematica. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche
dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 11.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono, essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 12.
Adempimenti delle commissioni
Ogni commissione giudicatrice, prima di procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima. Tali
criteri sono consegnati, senza indugio, al responsabile del
procedimento di cui all'art. 25 del presente bando, che ne assicura
la pubblicita' almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione giudicatrice presso la sede del rettorato e
della facolta' cui il posto si riferisce.
Per ogni riunione, ogni commissione redige un verbale apposito.
Fanno parte integrante della verbalizzazione i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' la relazione
riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori ogni
commissione, previa valutazione comparativa, con propria
deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti dichiara
inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
Art. 13.
Criteri di valutazione
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui al presente articolo la commissione fara' anche
ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale.
Art. 14.
Titoli da valutare
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Art. 15.
Prova didattica
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato
sostengono una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del
settore scientifico-disciplinare connessa con i titoli del candidato
e da lui indicata all'atto della domanda) su tema da assegnarsi con
24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre
fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo
immediatamente quello che formera' oggetto della lezione.
La prova orale e' pubblica.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui
le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera, raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di venti
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti di
un documento di riconoscimento valido.
Non sono, prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
Art. 16.
Accertamento della regolarita' formale delle valutazioni comparative
La regolarita' formale degli atti delle commissioni contenenti la
proposta di non piu' di tre idonei per ogni posto bandito e'
accertata con decreto rettorale entro 20 giorni dalla consegna dei
verbali della commissione.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
suddetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Accertata la regolarita' formale degli atti il rettore trasmette
gli stessi alla facolta' interessata per gli adempimenti di sua
competenza.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati idonei.
La relazione, riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.
Art. 17.
Delibera della facoIta' che ha richiesto il bando
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero, puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando, i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
Art. 18.
Delibera della facolta' di non chiamata
Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facolta', decorso
il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento
della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze
didatticoscientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova
procedura, di valutazione comparativa per la copertura del posto gia'
bandito ovvero proporre, la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i
sessanta giorni successivi alla data di accertamento della
regolarita' dei relativi atti.
Art. 19.
Chiamata da parte di altre universita'
I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione
comparativa i quali non siano stati nominati dalle universita' che
hanno bandito il posto entro il termine di cui all'art. 16 del
presente bando, possono, essere nominati in ruolo, entro un triennio
decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita'
degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura, del relativo posto.
Art. 20.
Rinuncia alla nomina
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso universita' che ha bandito il posto
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
Art. 21.
Restituzione delle pubblicazioni
L'Universita' provvedera' alla restituzione delle pubblicazioni non
prima di quattro mesi dalla comunicazione dell'approvazione degli
atti del concorso.
Art. 22.
Documenti di rito per la nomina
I candidati dichiarati idonei e chiamati dalle facolta' a coprire i
posti di cui alla presente procedura, riceveranno comunicazione
diretta dal rettore, ai fini della nomina.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
interessati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il candidato chiamato che ricopre un posto di ruolo
nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le
dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) e deve invece
dichiarare che trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione
della retribuzione goduta.
Qualora il candidato chiamato sia cittadino extracomunitario, deve
presentare nel termine di trenta giorni sopracitato, pena la
decadenza al diritto alla nomina i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il candidato chiamato e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 23.
N o m i n a
La nomina in ruolo dei candidati chiamati e' disposta con decreto
rettorale e decorre, dal 1 novembre successivo. Ad essi spetta il
trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto
ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.
Art. 24.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio personale
docente dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore facolta' di
medicina e chirurgia "A. Gemelli" - Largo Francesco Vito, 1 - 00168
Roma e trattati per le finalita' di gestione della procedura di
valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 25.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' il dott. Giancarlo Angeli - Ufficio personale
docente - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma (tel. 06/30154340 fax
06/3055087 - E-mail: perdo rm.unicatt.it).
Art. 26.
Pubblicita'
II presente bando e' pubblicato anche via Internet, presso il web
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo http://
href="http://www.rm.unicatt.it
www.rm.unicatt.it
>
Art. 27.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Milano, 17 agosto 1999
p. Il rettore: Colasanto
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