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UNIVERSITA' DI SASSARI
Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, ad un posto di
collaboratore di elaborazione dati dell'area funzionale delle
strutture di elaborazione dati.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.41 del 26/5/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI SASSARI |
Località: | Sassari (SS) |
Codice atto: | 000E4784 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 25/6/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981,
n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre
1987, n. 567;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il decimo
comma dell'art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319, ed in particolare l'undicesimo comma dell'art. 22;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto-legge n. 344/1990 convertito nella legge
23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in particolare
l'art. 5, secondo comma;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni in legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come modificata
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, recante
ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria
2000);
Visto lo statuto dell'Universita' di Sassari, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto universita' sottoscritto in
data 21 maggio 1996;
Vista la delibera in data 3 febbraio 1999 con la quale il
consiglio di amministrazione approva, per sopperire ad esigenze di
settori particolarmente carenti di personale, di avviare l'iter
amministrativo per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo
da destinare a tali settori;
Visto il decreto rettorale n. 77/C del 7 aprile 2000 con il quale
sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di collaboratore di elaborazione dati bandito con decreto
rettorale n. 37/C del 26 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 20 del
12 marzo 1999 atteso che nessun candidato e' dichiarato vincitore;
Considerato che data l'unicita' del posto messo a concorso la
riserva del 50% non risulta operante;
Considerata l'opportunita' che la graduatoria di merito del
concorso di cui trattasi rimanga efficace dalla data di approvazione
degli atti per l'eventuale copertura di posti della medesima
qualifica e area che dovessero rendersi necessari;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tempo
indeterminato, ad un posto di collaboratore di elaborazione dati
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati presso
l'Universita' degli studi di Sassari.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in informatica, scienze dell'informazione,
ingegneria elettronica e ingegneria informatica, diploma
universitario in ingegneria informatica, ingegneria elettronica,
informatica ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi di attivita'
lavorativa di collaborazione tecnica per elaborazione dati presso lo
Stato, enti pubblici, o aziende di importanza nazionale.
Si terra' conto delle relative equiparazioni ai sensi della
normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Si prescinde dal titolo di studio suddetto, a norma del terzo
comma dell'art. 84 della legge n. 312/1980 per il personale della
qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni
senza demerito;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica all'impiego;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta con decreto rettorale.
Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domande e termini di presentazione
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Sassari, piazza Universita' n. 21 - e' di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, oltre il proprio
nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non e'
dattiloscritta):
1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario e i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);
5) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del
presente bando, con l'indicazione della data di conseguimento del
titolo stesso e della scuola presso la quale e' stato conseguito.
I candidati che partecipano ai sensi del terzo comma dell'art. 84
della legge n. 312/1980 devono dichiarare, in mancanza del prescritto
titolo di studio, di essere in servizio da almeno cinque anni senza
demerito nella qualifica immediatamente inferiore;
6) godimento dei diritti politici;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
10) conoscenza della lingua straniera inglese.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove d'esame.
Dalle domande deve risultare, altresi', il recapito cui
indirizzare le eventuali comunicazioni.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata e composta a norma
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
Art. 5.
Prove d'esame
Gli esami verteranno sui seguenti argomenti:
reti telematiche, architetture di sistema, sistemi operativi,
linguaggi di programmazione inclusa la conoscenza di Java e HTML,
data base, ambienti di sviluppo con particolare riguardo agli open
system;
architettura di rete, servizi di rete, reti geografiche, reti
locali, metodi di trasmissione con particolare riguardo al modello
TCP-IP. Amministrazione di data base relazionali, e sviluppo di
applicazioni con linguaggi in ambiente relazionale con particolare
riguardo al data base Oracle.
Tale programma verra' articolato con lo svolgimento di due prove
scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico;
colloquio: oltre agli argomenti previsti per le prove scritte
comportera' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese,
effettuato tramite traduzione simultanea di un testo tecnico e
colloquio sullo stesso.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente. Il colloquio si intende superato con una votazione di
almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio
sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna prova scritta.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento
della prova stessa che dovra' svolgersi in un'aula aperta al pubblico
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso verranno inoltrate
agli interessati a mezzo raccomandata con tassa a carico del
destinatario.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
Art. 6.
Diario delle prove d'esame
Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data e il luogo
delle prove saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento tassa a carico del
destinatario non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto
di validita'.
Art. 7.
Preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore
dell'Universita' di Sassari entro il termine di quindici giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati
avranno superato la prova orale stessa, i documenti, redatti nelle
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.
I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi
anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso purche' possano
essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici
conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di
preferenza nella graduatoria.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti:
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore del
concorso, e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con decreto rettorale ed
e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Sassari. Di
tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si
tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito
Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il
termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti
documenti redatti su carta bollata, tranne quello indicato al punto
b):
a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio
prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento
o di distruzione del diploma, il candidato dovra' presentare il
documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato
dalla competente autorita'.
Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato e'
consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma
contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti
il diploma fino a quando quest'ultimo potra' essere rilasciato;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana oppure certificato
comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal
sindaco del comune di residenza. i cittadini appartenenti a uno degli
Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificato di
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza;
e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato
dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non
puo' essere sostituito con il certificato penale;
f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi
militari e cioe' a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di
servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di
esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.
In sostituzione dei sopracitati documenti i vincitori potranno
presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, cosi' come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico
provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.
Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione
fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed
assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un
esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto
ogni capacita' lavorativa, che egli, per la natura e il grado della
sua invalidita' non puo' riuscire di danno alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e
che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle mansioni
del ruolo impiegatizio cui aspira.
Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non
invalidi, che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del
sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di
cui alle lettere a) e g) nonche' una copia integrale dello stato
matricolare in competente bollo.
I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva
debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma,
soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:
1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di
appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego e che e' stato eseguito nei loro
confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 537.
I documenti di cui alle lettere c), d), ed f) ed il certificato
di cui al n. 4 debbono essere di data non anteriore di oltre sei mesi
a quella del ricevimento dell'invito a produrli.
I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno, altresi',
attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza
italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a
presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i
casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
Art. 10.
Assunzione in servizio
Il vincitore del concorso sara' assunto in prova con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella settima
qualifica, area funzionale delle strutture di elaborazione dati,
profilo collaboratore di elaborazione dati e assegnato a prestare
servizio presso l'Universita' degli studi di Sassari.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le formalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 12.
R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e
modificazione.
Sassari, 9 maggio 2000
Il rettore: Maida
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