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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti per l'accesso al
gruppo sportivo Fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria,
di cui 1 posto nel ruolo maschile e 1 posto nel ruolo femminile.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.70 del 3/9/2010 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 0E007026 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/10/2010 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge
1° febbraio 1989, n. 53, nonche' l'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132, concernente il «Regolamento recante modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per
un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la nota 14 dicembre 2009, n. 0053218, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, ha comunicato che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 19 ottobre 2009 questa Amministrazione, in
attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo
indeterminato, un contingente di 74 unita' nel Corpo di polizia
penitenziaria;
Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per
l'accesso di complessivi due atleti, dei quali uno nel ruolo maschile
ed uno nel ruolo femminile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili per l'assunzione
1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a complessivi due
posti nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, di cui un posto nel ruolo
maschile ed un posto nel ruolo femminile.
I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive
nel modo seguente:
Ruolo maschile - un atleta riservato alla disciplina «triathlon»,
specialita' «triathlon olimpico e sprint, duathlon sprint ed
acquathlon»;
Ruolo femminile - un atleta riservato alla disciplina «pentathlon
moderno», specialita' «programma tecnico della prova olimpica».
2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di Polizia
penitenziaria.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 124 del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come
modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53 e dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 30
ottobre 1992, n. 443;
f) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel
Corpo di polizia penitenziaria, in conformita' di quanto previsto
dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare:
A) Requisiti psico-fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per le
donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza della massa
muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di
meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente
non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15
decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il
20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque:
devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con
protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443;
B) Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di
lavoro.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a
pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
3. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei
requisiti previsti nonche' i candidati che non si presentino nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali.
4. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori
requisiti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
6. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta, con decreto motivato del Direttore Generale del Personale e
della Formazione, l'esclusione dei candidati al concorso. Detta
esclusione puo' avvenire in qualunque momento.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte dagli
interessati e redatte su carta semplice devono essere spedite, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al
Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione -
Concorsi di Polizia Penitenziaria Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere spedite entro il
termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare
il cognome da nubile);
b) la data e il comune di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il Comune
ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a carico. In caso contrario dovra'
indicare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti
penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio con l'indicazione
dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre che dovra' essere
esplicitamente indicata.
4. Le domande sottoscritte dai candidati, dovranno, altresi',
contenere la corretta indicazione del recapito al quale dovranno
essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e
l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata -
le eventuali variazioni dello stesso.
5. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica della concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale
del Personale e della Formazione - Il responsabile del trattamento e'
il Direttore del Servizio dei Concorsi di Polizia Penitenziaria.
Art. 5
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse
1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo di presentazione delle domande.
A) Categoria I
Speciali riconoscimenti fino a punti 210.
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30;
2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25;
3) record mondiale punti 25;
4) vincitore di Coppa del mondo punti 20;
5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15;
6) record europeo punti 15;
7) vincitore di Coppa europea punti 12;
8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a
punti 12;
9) campione italiano punti 12;
10) record italiano punti 15;
11) vincitore di Coppa Italia punti 10;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati
italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei
campionati italiani di categoria fino a punti 5.
B) Categoria II
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea punti 2:
a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado punti 1;
3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra
loro.
2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 6
predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e'
composta da un dirigente penitenziario con qualifica dirigenziale,
con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo
Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'Associazione Sportiva Astrea e
da altri due membri scelti tra gli appartenenti al ruolo direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore
all'ottava ovvero appartenenti all'area III.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla
settima.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7
Accertamenti psicofisici
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta in conformita' a quanto previsto dal terzo comma
dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, anche
da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture
del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto
legislativo n. 443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero appartenenti all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato, corrispondendo la retribuzione
stabilita con decreto primo agosto 1995 del Ministro della Giustizia
di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta in
conformita' a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti
medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto motivato dal Direttore Generale del personale e della
formazione.
Art. 8
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e composta
da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
appartenenti all'area funzionale III.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con
decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico individuabile
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e composta da due
dirigenti penitenziari in qualita' di componenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.
Art. 9
Graduatoria
1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione,
individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle
singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale,
determinato ai sensi del precedente art. 5, conseguito da ciascun
candidato.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con decreto del Direttore Generale del personale e della
formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, vengono
approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori e
gli idonei non vincitori del concorso sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
Art. 10
Pubblicazione graduatoria
1. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori
saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della
Giustizia.
2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
Art. 11
Nomina e assegnazione
1. Con decreto del Direttore Generale del personale e della
formazione, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo
di polizia penitenziaria, ed assegnati al Gruppo Sportivo «Fiamme
Azzurre».
Art. 12
Documentazione Amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed
attitudinali dovranno consegnare al personale in sede, due modelli
appositamente predisposti da questa amministrazione:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dalla
candidata, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio
documento di identita', con il quale attesti il possesso di eventuali
titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e dalle altre disposizioni
speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.
3. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando, e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al punto
1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 5 agosto 2010
Il direttore generale: Turrini Vita
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