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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Termini e modalita' per la presentazione delle domande per
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il
personale docente ed educativo della scuola - anno scolastico
2002/2003. (Decreto direttoriale del 12 febbraio 2002).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.14 del 19/2/2002 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E01282 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/3/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale della scuola e dell'amministrazione
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli
articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste
dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000,
registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del predetto regolamento
che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei
termini e delle modalita' per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del
punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra
provincia;
Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo
adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, registrato
alla Corte dei conti il 14 luglio 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, con il
quale sono stati dettati termini e modalita' per la presentazione
delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti,
ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del
27 marzo 2000;
Ritenuto che alle istituzioni scolastiche aventi particolari
finalita' di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi in materia
di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile
1994, possono essere applicate le disposizioni a contenuto generale
vigenti in materia di reclutamento, mediante costituzione di
specifiche graduatorie permanenti;
Considerato che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva
n. 89/1948 CEE e n. 92/1951 CEE, prevede il reciproco riconoscimento
delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da
parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea;
Ritenuto che la procedura seguita negli Stati europei per
conseguire l'abilitazione o l'idoneita' all'insegnamento sia
equiparabile a quella indetta ai sensi della citata legge
n. 124/1999;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla
legge 27 ottobre 2000; n. 306, in particolare l'art. 1, commi 6-bis e
6-ter ;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto
ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del citato decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Decreta:
Art. 1.
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
del personale docente ed educativo, costituite in ciascuna provincia
ai sensi del decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, sono
disposte secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento
adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, di
seguito denominato regolamento delle graduatorie permanenti, dal
decreto-legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla legge n. 333 del
20 agosto 2001 e dal decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000.
Per il personale docente di strumento musicale nella scuola media, le
disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2 sono
integrate da quelle specifiche previste dall'art. 4.
2. Il personale docente ed educativo, gia' inserito nella prima,
seconda e terza fascia delle graduatorie permanenti costituite in
ogni provincia, puo' chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui
e' inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento
nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra
provincia, nonche' chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del
punteggio.
3. Il personale docente ed educativo gia' inserito nelle
graduatorie permanenti di due province a seguito della prima
integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad
essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie
permanenti di due province. Qualora lo stesso personale abbia titolo
all'iscrizione in altra graduatoria, deve iscriversi,
necessariamente, in una delle due province in cui e' gia' inserito,
fatta salva la possibilita', in caso di eventuale trasferimento di
provincia richiesto ai sensi del presente decreto, di iscriversi
nella provincia in cui avviene il trasferimento. Il personale gia'
inserito in una sola provincia puo' essere inserito,
complessivamente, per tutti i settori scolastici in cui ha titolo,
nelle graduatorie permanenti di un'unica provincia.
4. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, puo' presentare
domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie
permanenti di una sola provincia.
Art. 2.
Aggiornamento del punteggio per coloro che sono gia' inseriti nella
graduatoria permanente; eventuale trasferimento nella graduatoria di
altra provincia
I docenti ed il personale educativo, gia' inseriti nella prima,
seconda e terza fascia delle graduatorie permanenti costituite in
ogni provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui sono
inseriti in graduatoria;
b) presentare domanda di trasferimento da una o da entrambe le
province di precedente inserimento e conseguente istanza di
iscrizione nella corrispondente fascia di graduatoria permanente di
altra provincia, entro il termine e con le modalita' indicati dal
successivo art. 10, nonche' chiedere, contestualmente,
l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una
provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le
graduatorie in cui l'aspirante e' iscritto e, conseguentemente, la
cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede
di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione, il
candidato e' incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio
conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente
aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2.
c) non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento che di
trasferimento. In tal caso mantengono, con il medesimo punteggio
l'iscrizione nella graduatoria permanente. Il diritto ad usufruire
della riserva di posti deve essere, comunque, confermato barrando
l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere
confermato il diritto alla preferenza a parita' di punteggio,
derivante da situazione soggetta a modifica (lettere M, N, O, R e S
dei titoli di preferenza).
2. Per il personale di cui al precedente, comma 1, lettera a) e
b), al punteggio gia' posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi
titoli, conseguiti successivamente al 22 giugno 2000, termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di prima
integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del
decreto ministeriale n. 146/2000 e, comunque entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento,
ovvero gia' posseduti, ma non presentati in precedenza, punteggio da
attribuire sulla base della tabella allegata (allegato A). A parita'
di punteggio, precede il candidato gia' iscritto nella medesima
graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle
graduatorie permanenti, mentre, qualora la parita' di punteggio
riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per
la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il
candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001,
convertito dalla legge n. 333/2001).
Art. 3.
Nuovi inserimenti nella terza fascia delle graduatorie permanenti
1. Possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia
delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini
e le modalita' indicate all'art. 10, gli aspiranti che alla data di
scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno
dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o
il medesimo posto:
a) idoneita' o abilitazione all'insegnamento conseguita a
seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed
esami;
b) idoneita' o abilitazione all'insegnamento conseguita presso
le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.);
c) idoneita' o abilitazione all'insegnamento conseguita a
seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi
della legge n. 124/1999 e della legge n. 306/2000.
d) idoneita' o abilitazione all'insegnamento riconosciute con
provvedimento ministeriale a seguito della procedura di
riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale,
rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle
direttive comunitarie n. 89/1948 CEE e 92/1951 CEE, recepite nei
decreti legislativi n. 115 del 27 gennaio 1992 e 319 del 2 maggio
1994.
2. Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che
alla data di scadenza dei termini previsti dall'art. 10 del presente
decreto, stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento o presso le S.S.I.S., o le
sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M. 1/2001, purche' i
corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali entro il
31 maggio 2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale
circostanza nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale
conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare, dichiarando altresi' i titoli valutabili.
Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro cinque giorni dalla
data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente,
entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione sostitutiva del
conseguimento del titolo con il relativo punteggio. Il personale in
questione viene inserito, con riserva, nella graduatoria provvisoria,
con l'attribuzione, relativamente al titolo di idoneita' o di
abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella allegata
(allegato A) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue il
punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione
alla votazione con la quale ha conseguito l'idoneita' o
l'abilitazione.
3. Non e' consentita l'iscrizione nelle graduatorie del personale
educativo ai candidati che hanno superato le prove del concorso per
titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del 28 luglio 2000,
considerato che l'approvazione delle relative graduatorie non potra'
avvenire, su tutto il territorio nazionale, entro i termini previsti
dall'art. 4, comma 1, del regolamento, ne' entro il successivo
termine del 31 maggio 2002, previsto dal precedente comma 2.
4. Dovra' essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di
coloro che abbiano pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale
avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli
ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneita'.
5. Gli aspiranti di cui ai precedenti commi 1 e 2 vengono
iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti con il
punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo la tabella di cui all'allegato A. A parita' di punteggio,
precede il candidato gia' iscritto nella medesima graduatoria
provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie
permanenti, mentre, qualora la parita' di punteggio riguardi
candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima
volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato
trasferito (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 255/2001, convertito
dalla legge n. 333/2001).
6. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie
riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D
annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
7. L'inserimento puo' essere chiesto, ai fini dell'assunzione in
ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee sino al termine delle attivita' didattiche per tutte le
graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei
requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.
Art. 4.
Docenti di strumento musicale nella scuola media
1. L'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di
strumento musicale nella scuola media, gia' costituite ai sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, e'
disposto secondo le modalita' e i limiti stabiliti dai precedenti
articoli 1 e 2. Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia
avviene in coda a coloro che vi sono gia' inclusi. Al punteggio gia'
posseduto dal personale interessato, si aggiunge quello relativo ai
titoli conseguiti successivamente al 22 giugno 2000, termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di prima
integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del
decreto ministeriale n. 146/2000 e, comunque entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento,
ovvero gia' posseduti, ma non presentati in precedenza, punteggio da
attribuire sulla base della tabella allegata (allegato B).
2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella
graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media di
una sola provincia, in una fascia successiva a quella gia' costituita
ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 146/2000, che
comprende anche l'eventuale coda di cui al comma 1, secondo le
modalita' e i termini indicati all'art. 10, gli aspiranti in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella
scuola media, conseguita entro il 25 maggio 1999, data di entrata in
vigore della legge n. 124/1999, congiunta all'inserimento negli
elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del decreto
ministeriale 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 1996 (art. 2-bis, decreto-legge n. 255/2001,
convertito dalla legge n. 333/2001).
b) abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella
scuola media conseguita a seguito della partecipazione alla sessione
riservata indetta ai sensi dell'O.M. 1/2001 (art. 1, comma 6-bis,
decreto-legge n. 240/2000, convertito dalla legge n. 306/2000).
c) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella
scuola media, nonche' servizio di insegnamento di strumento nei corsi
ad indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del
prescritto titolo di studio, per almeno trecentosessanta giorni
maturati nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 ed il
27 aprile 2000, di cui almeno centottanta dall'anno scolastico
1994/1995. (art. 6, comma 6, O.M. 1/2001).
3. Gli aspiranti che si iscrivono per la prima volta saranno
graduati secondo il punteggio spettante sulla base della citata
tabella allegata (allegato B). Qualora siano inclusi negli elenchi
compilati ai sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996,
vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro
gia' attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei
titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo
tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli
elenchi stessi, sulla base della medesima tabella di valutazione dei
titoli (allegato B).
4. I titoli artistico-professionali dovranno essere
opportunamente documentati con la relativa certificazione o
attestazione.
5. La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie
permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono
effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del regolamento delle
graduatorie permanenti.
6. Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale
nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su
tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2002/2003. Le
predette graduatorie sono utilizzabili altresi' per il conferimento
delle supplenze annuali e sino al termine delle attivita' didattiche.
Art. 5.
Insegnamento di sostegno
1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di
specializzazione, di cui all'art. 325 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio
1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni
portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per
tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di
titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.
2. Il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli
alunni portatori di handicap puo' essere utilmente conseguito anche
successivamente alla scadenza del termine di cui al successivo
art. 10, comma 1, purche' il conseguimento avvenga entro il 31 maggio
2002. In tal caso i candidati sono tenuti, entro cinque giorni dal
conseguimento del titolo citato e comunque, tassativamente, entro la
data del 31 maggio 2002 ad inviare la dichiarazione del conseguimento
del titolo.
3. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare
sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in
fasce.
4. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, e' predisposto
un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. In detto elenco
ciascun aspirante e' incluso in base alla migliore collocazione di
fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di
scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
In relazione alla specificita' dei titoli valutabili per la
graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e
alla conseguente disomogeneita' dei punteggi conseguiti in detta
graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre
graduatorie, il personale interessato viene incluso negli elenchi del
sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, previa
apposita valutazione dei titoli posseduti, in base a quanto previsto
dalla tabella annessa, come allegato A, al presente decreto.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado
sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione
prevista dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170; gli
aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria
permanente di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo
elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione
monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione
della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di
sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
7. Per coloro che conseguano il titolo successivamente al
31 maggio 2002 e, comunque, entro il 20 luglio 2002, sara'
consentita, entro quest'ultima data, l'iscrizione in coda agli
elenchi di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie,
limitatamente all'anno scolastico 2002/2003, in posizione subordinata
a tutti coloro che gia' vi figurano avendo conseguito il predetto
diploma entro la data citata del 31 maggio 2002; nell'ambito di tale
coda gli aspiranti sono graduati in base ai medesimi criteri indicati
ai precedenti commi 3, 4 e 5, tenendo conto della posizione di fascia
occupata in graduatoria dagli aspiranti stessi.
Art. 6.
Graduatorie permanenti per scuole e istituti per non vedenti e per
sordomuti
1. Sono istituite, nelle province ove sono presenti istituzioni
scolastiche aventi particolari finalita', distinte graduatorie
permanenti per le classi di concorso previste nelle scuole ed
istituti statali per non vedenti e per sordomuti.
2. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette
graduatorie i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione o idoneita' all'insegnamento comune,
corrispondente alle discipline impartite negli istituti con
particolari finalita';
b) titolo di specializzazione specifico monovalente o
polivalente per l'insegnamento ad alunni portatori di handicaps, non
vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo
n. 297/1994 citato in premessa ovvero previsto dal decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera B
della tabella di valutazione dei titoli (allegato A), sono valutati
solo i servizi d'insegnamento prestati, rispettivamente, nelle scuole
per non vedenti e per sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o
classe di concorso cui si partecipa.
4. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per
sordomuti obbliga il docente a permanere nell'istituto per almeno 5
anni.
Art. 7.
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in
ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11
dell'art. 401 del decreto legislativo n. 297/1994, sostituito
dall'art. 1, comma 5, della legge n. 124/1999. Le predette
graduatorie sono altresi' utilizzate per il conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle
attivita' didattiche.
2. Con successivo decreto, da emanare a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica autorizzativo del contingente di
assunzioni di personale scolastico, saranno dettate ulteriori
disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e
determinato.
Art. 8.
Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: scelta della provincia
ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato.
Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il personale incluso in graduatorie permanenti di due province
ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di
impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie
permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto.
2. Il personale incluso in graduatorie permanenti di una sola
provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti di
impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti,
mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle
graduatorie di circolo e di istituto, puo' scegliere o la stessa
provincia oppure una provincia diversa.
3. Ai fini del conseguimento delle supplenze temporanee sulla
base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono
indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel
regolamento emanato con decreto ministeriale 20 maggio 2000 n. 201 e
del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di
30 istituzioni scolastiche della provincia a tale scopo prescelta.
L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola
elementare puo' indicare fino ad un massimo di dieci circoli
didattici e fino ad un massimo di venti istituti, anche se
comprensivi. Il limite di trenta istituzioni scolastiche riguarda,
complessivamente, tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia
di prima che di seconda e terza fascia, in cui l'aspirante ha titolo
ad essere incluso per i diversi insegnamenti.
4 - Il personale che figuri gia' incluso nelle graduatorie
permanenti per l'anno scolastico 2001/2002 - sia che abbia o meno
richiesto, ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti per
l'anno scolastico 2002/2003, trasferimento di provincia e/o
aggiornamento del punteggio - puo' nuovamente esercitare in tutto o
in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3,
coerentemente alle scelte operate con riguardo all'inclusione nelle
graduatorie permanenti.
5. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto ministeriale n. 201/2000, per l'anno scolastico 2002/2003, le
graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono
integralmente riformulate, mentre permane la validita' delle
graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia.
Conseguentemente, l'aspirante gia' presente nell'a.s. 2001/2002
in graduatorie permanenti e in graduatorie di circolo e di istituto,
ove indichi per l'a.s. 2002/2003 nuove istituzioni scolastiche
rispetto a quelle di precedente inclusione, per tali scuole figurera'
a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima
fascia, mentre sara' incluso in coda alla rispettiva fascia di
pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di
terza fascia in cui ha eventuale titolo a figurare per altri
insegnamenti, secondo le disposizioni di cui ai commi 11 e 12
dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 201/2000.
6. Per il personale gia' incluso in graduatoria permanente che
non produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o
delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di
lavoro a tempo determinato, permangono, al riguardo, le medesime
opzioni gia' precedentemente espresse.
Norme comuni
Art. 9.
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai
precedenti articoli 3, 5 e 6, debbono possedere alla data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
(eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
D.P.R. n. 693/1996);
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre possedere i seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal
vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola"
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella
sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti,
per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Art. 10
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1. Le domande per il trasferimento di graduatoria, per
l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie
dovranno essere presentate al centro per i servizi amministrativi del
capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli
allegati al presente decreto (mod. 1 e 2), entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Entro il medesimo termine
deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle
istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto
si chiede l'inclusione (mod. 3).
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneita', anche i
titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli
artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento
musicale nella scuola media, come indicato al precedente art. 4.
Dovranno essere dichiarati, altresi', gli eventuali titoli posseduti
di idoneita' all'insegnamento della lingua straniera e di
specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di
handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato C) o alla
preferenza (allegato D) nella graduatoria nel caso di parita' di
punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
3. La domanda dovra' essere spedita con r/r ovvero presentata a
mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti
all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la
competente autorita' consolare.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in
forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorita'
assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la
regolarizzazione.
5. Non e' ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal precedente comma 1.
b) la domanda priva della firma del candidato.
6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda
nei termini prescritti coloro che non risultino in possesso dei
requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento
o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia,
ivi incluse le province di Bolzano e Trento e quella della Valle
d'Aosta.
7. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti
svolti dalla competente autorita' scolastica.
(1) La domanda non puo' essere presentata agli uffici scolastici
delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta, in
quanto detti uffici adottano specifici ed autonomi provvedimenti.
Art. 11.
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1. I dirigenti preposti al centro per i servizi amministrativi
del capoluogo di ciascuna provincia pubblicheranno all'albo
dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed
aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con
accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di
posti o alle preferenze a parita' di punteggio. A parita' di
punteggio, sara', comunque, attribuita una precedenza assoluta al
candidato gia' iscritto nella medesima graduatoria provinciale in
occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti,
mentre, qualora la parita' di punteggio riguardi candidato trasferito
da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella
graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito
(art. 2, comma 3, decreto-legge n. 255/01, convertito dalla legge
n. 333/2001). Saranno indicati, altresi', il possesso dell'idoneita'
all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del
titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o
all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
Ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno agli alunni
portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i
criteri indicati al precedente art. 5.
Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare
sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per
ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in
cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in
graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica
idoneita' all'insegnamento della lingua straniera.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle predette
graduatorie provvisorie puo' essere presentato reclamo da parte dei
candidati e l'amministrazione puo' procedere, anche in autotutela,
alle correzioni necessarie.
3. Entro la data del 31 maggio 2002 i dirigenti preposti al
centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna
provincia pubblicheranno le graduatorie definitive.
4. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita'
della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure e' ammesso ricorso
gerarchico all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite
dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso
giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al
competente all'ufficio scolastico regionale con la formulazione delle
proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la
decisione, nonche' con la prova dell'avvenuta comunicazione ai
controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la
competente autorita' scolastica, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del
ricorso, nelle forme di rito e per conto dell'ufficio scolastico
regionale, agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso
gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la decisione
all'interessato, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione
concernente l'esito sfavorevole del ricorso gerarchico, ai sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71,
decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di
eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente
della Repubblica.
Avverso la graduatoria, approvata con decreto della competente
autorita' scolastica, trattandosi di atto definitivo, e' ammesso per
i soli vizi di legittimita' ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
5. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di
cui all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso
stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono
iscritti con riserva nella graduatoria.
6. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il
diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo
indeterminato o determinato.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni
recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste
dal presente decreto.
Art. 13.
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di
insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo
n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia provvedera' ad emanare tempestivamente apposito
decreto per la definizione dei tempi e modalita' per la presentazione
delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti
statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste
e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sara' emanato
tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente
decreto, nonche' delle disposizioni particolari previste dagli
articoli 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/94.
Art. 14.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, nel
regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto
ministeriale n. 123, del 27 marzo 2000, nel regolamento recante norme
sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201
e nel decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge
20 agosto 2001, n. 333.
Roma, 12 febbraio 2002
Il direttore generale: Zucaro
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