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UNIVERSITA' DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico
presso il dipartimento di elettronica
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.93 del 23/11/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PAVIA |
Località: | Pavia (PV) |
Codice atto: | 099E9322 |
Sezione: | Aziende sanitarie |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 23/12/1999 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 11 luglio 1990, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693;
Visto il C.C.N.L. 21 maggio 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 aprile
1999 con cui, in sede di ripartizione di posti di personale
tecnico-amministrativo, e' stato assegnato, tra l'altro, un posto di
assistente tecnico (sesta qualifica funzionale dell'area tecnico
scientifica) al dipartimento di elettronica, disponendo la relativa
copertura finanziaria;
Rilevato che risulta inoperante la riserva di cui all'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987;
Considerato altresi' che non trovano applicazione le riserve di cui
al comma 3, punti 1), 2) e 3) dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni;
Accertata la vacanza del posto da coprire;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di
assistente tecnico in prova (sesta qualifica funzionale - area
tecnico scientifica) presso il dipartimento di elettronica
dell'Universita' degli studi di Pavia.
L'amministrazione garantisce parita' e pari oportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici
riconosciuti per legge, il diploma di maturita' professionale ai
sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti
magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti
dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal
titolo di studio suddetto per il personale della qualifica
immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito;
2) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in
base alla normativa vigente;
5) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
6) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
(legge n. 370/1988), in conformita' allo schema allegato al presente
bando, ed indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Pavia - Strada Nuova, 65 - dovranno essere presentate
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'universita' stessa entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate
dovranno indicare, oltre il cognome da nubile anche quello da
coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea): di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
i) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea): di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' leventuale necessita' di tempi aggiunti allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti: I requisiti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693.
Art. 5.
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una pratica ed
una prova orale secondo il seguente programma:
prima prova scritta: descrizione delle funzioni e delle
caratteristiche di apparecchiature elettroniche standard, con
particolare riferimento a quelle usualmente presenti nei laboratori
di ricerca nel settore dell'elettronica circuitale;
seconda prova teorico-pratica: montaggio su disegno di un circuito
elettrico o elettronico, esecuzione della relativa verifica
funzionale e relazione scritta;
prova orale: analisi di circuiti elettronici di base e discussione
della prova scritta.
Questa Universita' dara' comunicazione, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno della sede e della data dello svolgimento delle
prove scritte non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.
Art. 6.
Ammissione al colloquio
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle singole prove.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle due prove di cui al precedente art. 5 e della
votazione conseguita nel colloquio.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti.
Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Pavia entro e' non oltre il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove
previste dall'allegato programma d'esame, i sotto specificati
documenti in originale o copia autenticata, che attestino il possesso
dei seguenti titoli:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Art. 9.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita'' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 8.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove
d'esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
le eventuali impugnative. Detta graduatoria rimane efficace per un
termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al
concorso.
Art. 10.
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed
e' assunto in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine perentorio di 30 dalla stipula del contratto il
vincitore del concorso pubblico dovra' produrre la seguente
documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato dall'azienda sanitaria
locale o da un medico militare o da un medico condotto o
dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio
suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato
eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data della rettorale con cui
viene richiesto. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta'
di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di
fiducia;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eveituali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
A termine dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al personale statale di ruolo devono presentare nel termine sopra
indicato una copia integrale dello stato matricolare, il certificato
medico, la dichiarazione di cui al punto 2 per quanto riguarda il
titolo di studio e sono esonerati dalla presentazione degli altri
documenti di rito.
In sostituzione dello stato matricolare il vincitore potra'
presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cosi' come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1999,
n. 403.
I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche' esibiscano il certificato
di poverta', ovvero quanto risulti dai documenti stessi la loro
condizione di indigenza mediante citazione degli estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 11.
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella sesta qualifica
funzionale, area tecnico scientifica, profilo di assistente tecnico,
con diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto
collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita'
stipulato il 5 settembre 1996.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il vincitore non potra' ottenere il trasferimento nei primi 7 anni
di servizio.
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del
Personale dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 13.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e'
la sig.ra Devoti Tina, ripartizione personale non docente, Strada
Nuova, 65 - 27100 Pavia, telefono 0382/504234, fax 0382/504243.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e
nella legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Pavia, 27 ottobre 1999
p. Il rettore: Vita Finzi Zalman
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