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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rideterminazione delle modalita' di svolgimento del concorso
pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato,
di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello
dirigenziale non generale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.29 del 13/4/2021 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E04040 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Rettifica |
Numero di posti: | 5 |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile
Visto il P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6
ottobre 2020, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico per
esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per
complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di
istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 24, comma 2 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che ha previsto
che per le procedure concorsuali del personale dell'esecuzione
penale, minorile ed esterna, si applicano le disposizioni previste
dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che l'art. 259, decreto-legge n. 34/2020, al fine di
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 e
per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la
possibilita' per le pubbliche amministrazioni di rideterminare le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali «con
provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in
deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti»;
Visto l'art. 10, comma 10, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici» che, nel modificare l'art. 259 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, estende la disciplina
derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o
da indirsi per l'accesso ai ruoli ed alle qualifiche del personale
dell'esecuzione penale, minorile ed esterna;
Ritenuta la necessita' di procedere alla rideterminazione degli
articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e
modalita' di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina
dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale e' stato indetto il
concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di
dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale
non generale, in conformita' alle disposizioni contenute all'art. 259
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Decreta:
Gli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova
scritta e modalita' di svolgimento) e 12 (Formazione della
graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il
quale e' stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso
alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque
posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i
minorenni di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati
come segue:
«Art. 9.
Prove di esame
1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto
penale minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consistera'
in una prova di preselezione, due prove scritte e una prova orale.
La prova di preselezione consistera' in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento
al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e
diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n.
123/2018 e n. 124/2018);
b) diritto amministrativo;
c) diritto costituzionale e pubblico;
d) diritto penale;
e) elementi di procedura penale;
f) legislazione penale minorile con particolare riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 e relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
g) contabilita' di stato, con particolare riferimento al
regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena;
h) sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
i) elementi di psicologia dell'eta' evolutiva (fase
adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della
devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi centocinquanta,
nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
candidato classificato all'ultimo posto utile.
4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non
concorrera' ai fini della determinazione della votazione complessiva
finale.
5. Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due
elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a. diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro IV,
titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto
penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000, decreto legislativo n. 121/2018) con
particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni;
b. scienze pedagogiche, sociologia della devianza e
criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte
devianti ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed
attuazione del progetto educativo volto a favorire la
responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne in
condizione detentiva, nonche' a ridurre il rischio di recidiva.
Dette prove, la cui durata e' stabilita in otto ore, dovranno
essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione
minima per il superamento di ciascuna delle prove scritte e' di
21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i
candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la
valutazione minima di 21/30.
7. La prova orale vertera' sulle stesse materie delle prove
scritte ed inoltre:
a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento
al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e
diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n.
123/2018 e n. 124/2018);
b) diritto amministrativo;
c) diritto costituzionale e pubblico;
d) diritto penale;
e) elementi di procedura penale;
f) legislazione penale minorile con particolare riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 e relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
g) contabilita' di stato, con particolare riferimento al
regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena;
h) sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
i) elementi di psicologia dell'eta' evolutiva (fase
adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della
devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile;
j) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia
sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del
diritto sindacale;
k) ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
8. La prova orale prevede altresi' l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese e delle capacita' e attitudini
all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito
della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella
domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova
facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall'inglese
indicate alla lettera j) dell'art. 5 del bando di concorso. Alla
prova facoltativa di lingua straniera e' attribuito il punteggio
massimo di 1,00.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di
eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle
previste alla lettera j) dell'art. 5 del bando, consiste in una
traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una
conversazione. La prova orale di informatica sara' diretta ad
accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue
una votazione di almeno 21/30».
«Art. 10.
Diario della prova di preselezione e modalita' di svolgimento
1. La prova di preselezione si svolgera' nel luogo e nelle date
che saranno stabilite con successivo provvedimento che sara'
pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della Commissione esaminatrice.
Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro
e con l'esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal
concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita', della copia della domanda e della ricevuta di
invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova di
preselezione.
L'assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
L'esito della prova di preselezione sara' pubblicato sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
4. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte».
«Art. 12.
Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori
1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il Direttore generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile approva la
graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo
conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2 e delle
riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza e precedenza, a
parita' di merito e a parita' di merito e titoli, previsti dalle
vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al
concorso. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
penitenziari di Istituto penale per i minorenni e ammessi a
frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgera' presso
la Scuola superiore dell'esecuzione penale, della durata di diciotto
mesi, articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a
tirocinio operativo, le cui modalita' saranno stabilite con
successivo decreto del Ministro della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione,
ad un istituto penale per minorenni, in relazione alla scelta
manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio
dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed
eccezionali situazioni personali.
6. In caso di mancato superamento del corso di formazione
iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto e il relativo
provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera il
corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del
personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza senza
detrazioni d'anzianita'».
Il presente provvedimento sara' efficace, ai sensi dell'art. 259,
comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione
di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, dalla data di
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della
giustizia.
Roma, 8 aprile 2021
Il direttore generale: Cacciapuoti
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