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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 29/12/2000
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:00E12425
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 478 del 28 luglio 1999, con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia di dottorati di
ricerca dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
Visti i pareri espressi dal Nucleo di valutazione di Ateneo nella
seduta del 5 ottobre 2000 e dell'8 novembre 2000;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta
del 9 novembre 2000;
Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 15 novembre 2000 nella quale e' stato approvato il
regolamento tasse e contributi per i corsi di dottorati di ricerca
anno accademico 2000/2001;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per gli affari economici,
prot. n. 2377 del 22 dicembre 1999;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per la programmazione, il
coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo ed il
potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio IV, prot. n. 1988
del 25 ottobre 2000 avente ad oggetto: PON 2000/2006 "Ricerca
scientifica, sviluppo tecnologico, altra formazione" - Misura III.4
"Formazione superiore e universitaria";
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza, e'
istituito, per l'anno accademico 2000/2001, il XVI ciclo relativo ai
corsi di dottorati di ricerca.
Sono confermati, per il presente ciclo, i posti aggiuntivi
assegnati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica nel XIII ciclo, cofinanziati dal Fondo speciale euoropeo
nell'ambito del P.O. Ricerca, sviluppo e alta formazione e destinati
a riequilibrare la distribuzione delle risorse in relazione al
territorio, con particolare riguardo al mezzogiorno d'Italia, nonche'
in relazione a determinati settori scientifici tecnolofigici.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
sottoelencati corsi di dottorato di ricerca. Per ciascun dottorato
vengono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento,
la durata, il numero di posti messi a concorso, il numero delle borse
di studio diponibili, nonche' le eventuali sedi consorziate.
1. Biologia applicata.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/07 - AGR/11 - AGR/12 - BIO/03
Struttura interessata: Dipartimento di biologia, difesa e
biotecnologie agro-forestali.
Durata: anni tre.
Numero posti: cinque.
Numero borse: tre aggintive (*).
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: due.
2. Biotecnologia degli alimenti.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - AGR/15 - AGR/16 - CHIM/01
- BIO/12
Struttura interessata: Dipartimento di biologia, difesa e
biotecnologie agro-forestali.
Durata: anni tre.
Numero posti: cinque.
Numero borse: tre di cui due aggintive (*), uno su fondi del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica.
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: due.
3. Economia dello sviluppo rurale nei sistemi economici.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - SECS-P/01
Struttura interessata: Dipartimento tecnico economico per la
gestione del territorio agricolo-forestale.
Sedi consorziate; Universita' degli studi di Firenze, Universita'
degli studi del Molise, Universita' degli studi "Federico II" di
Napoli.
Durata: anni tre.
Numero posti: quattro.
Numero borse: due di cui una su fondi del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica e una su
fondi dell'Ateneo.
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: due.
4. Genio rurale.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - AGR/09 - AGR/10
Struttura interessata: Dipartimento tecnico economico per la
gestione del territorio agricolo-forestale.
Durata: anni tre.
Numero posti: tre.
Numero borse: due di cui una su fondi del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica e una su
fondi dell'Ateneo.
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: due.
5. Scienze zootecniche.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/17 - AGR/18 - AGR/19 - AGR/20
Struttura interessata: Dipartimento di scienze delle produzioni
animali.
(*) Posti assegnati al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica nel XIII ciclo - Rif. Note Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n.
2377 del 22 dicembre 1999 e prot. n. 1988 del 25 ottobre 2000 - PON
2000/2006 - F.S.E.
Durata: anni tre.
Numero posti: quattro.
Numero borse: quattro di cui tre aggintive (*) e una su fondi del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica.
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: due.
6. Metodi e tecnologie per il monitoraggio ambientale.
Settore scientifico-disciplinare: ING/03 - ING-INF/02 - FIS/01 -
ICAR/01 - ICAR/02
Struttura interessata: Dipartimento di ingegneria e fisica
dell'ambiente.
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Pisa, Universita'
degli studi di Firenze, Universita' degli studi di Genova.
Durata: anni tre.
Numero posti: quindici.
Numero borse: dieci di cui una (su fondi del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica) una
(finanziata dal DIFA Universita' della Basilicata), una (finanziata
dall'Universita' di Pisa), una (C.N.R. IMAA Potenza tema della
ricerca: "Metodologie e tecniche integrate dal suolo e da satellite
per la protezione dal rischio idormeteorologico"), due (C.N.R. IROE
Firenze tema della ricerca: "Telerilevamento a microonde della
superfice terrestre con sensori possibi" e "Telerilevamento lidar
dell'ambiente marino"), una (C.N.R. IFA Roma tema della ricerca:
"Utilizzo del radar meteorologico per il monitoraggio delle
precipitazioni"), una (Ditta A.M.G.A. di Genova tema della ricerca:
"Ricostruzione e previsione dei campi di pioggia utilizzando misure
integrate fra sensori a terra e radar meteorologico"), due (CIMA
Universita' di Genova e Potenza).
Posti senza borsa: cinque (inclusi eventuali assegni di ricerca,
in numero non superiore a quattro).
7. Stroria del mezzogiorno e dell'Europa mediterranea dal medioevo
all'eta' contemporanea.
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 - M-STO/02 - M-STO/04
Struttura interessata: Dipartimento di scienze storiche,
linguistiche e antropologiche.
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Salerno, Universita'
degli studi della Calabria, Universita' degli studi "G. D'Annunzio"
sede di Pescara.
Durata: anni tre.
Numero posti: tre.
Numero borse: tre di cui una su fondi del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica, una su
fondi dell'Ateneo e una finanziata dell'Universita' di Salerno.
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: una.
8. Scienze chimiche.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 - CHIM/02 - CHIM/03 -
CHIM/06 - BIO/10
Struttura interessata: Dipartimento di chimica.
Durata: anni tre.
Numero posti: tre.
Numero borse: due su fondi del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnlogica.
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: due.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il collegio dei
docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del
titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione
ai corsi.
Possono presentare domanda per partecipare agli esami di
ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea
entro e non oltre il 31 dicembre 2000. In tal caso, l'ammissione
verra' disposta "con riserva" ed i candidati saranno tenuti a
presentare a pena di decadenza, la relativa dichiarazione sostitutiva
di certificazione entro e non oltre il 5 gennaio 2001.
E' richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo la schima allegato al presente bando e debitamente
sottoscritta, dovra' pervenire al maghifico rettore dell'Universita'
degli studi della Basilicata - Ufficio speciale ricerca scientifica e
rapporti internazionali via N. Sauro n. 85 - 85100 Potenza, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A
tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate)
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso.
I cittadini stranieri dovranno indicare, se possibile, il proprio
recapito in Italia o quello della Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
e) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito una
universita' straniera;
g) la cittadinanza;
h) se cittadini italiani, di essere iscritto nelle liste
elettorali con l'indicazione del comune, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se
cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato
godimento;
i) la lingua straniera in cui si intende sostenere la prova
orale (per i cittadini italiani);
j) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini comunitari e stranieri);
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
l) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
m) se titolare di assegno di ricerca, indicare il settore
scientifico-disciplinare, l'Universita' e la durata.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare espressa
richiesta ed allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di
laurea con esami e votazioni). I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia. In ogni
caso i cittadini stranieri devono allegare il titolo di studio
posseduto.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme
di semplificazioni delle certificazioni amministrative, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza della lingua straniera prescelta.
Per i cittadini stranieri la commissione, nel corso della prova
orale, accertera' l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento quindici giorni prima della data stabilita per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente mediante
lettera raccomandata, esclusivamente ai candidati che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova orale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono nominate con
decreto rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte
del collegio dei docenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture
pubbliche e private di ricerca.
Ogni omissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
massimo di 60 punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 6.
I candidati ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino
alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun
corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito
del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
I concorrenti che risultano utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuta la comunicazione, domanda di
iscrizione di un anno del corso di dottorato, corredata dai seguenti
documenti:
1) fotocopia del documento d'indentita', debitamente firmata;
2) autocertificazione di cittadinanza;
3) autocertificazione attestante la laurea possseduta con
relativa votazione ed indicazione della data dell'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo
equipollente in originale con traduzione legalizzata;
4) autocertificazione attestante il godimento dei diritti
civili e politici;
5) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di
studi, ovvero di impegno a sospenderne la frequenza nel caso di
iscrizioni a corsi di laurea, scuole di specializzazione o
perfezionamento;
6) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio per dottorato di ricerca;
7) dichiarazione con la quale si impegna, qualora divenga
assegnatario della borsa di studio, a non cumulare la borsa stessa
con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorato;
8) dichiarazione di essere titolare di assegno di ricerca,
indicando il settore scientifico-disciplinare, l'Universita' e la
durata.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine
perentorio di 15 giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei dirirri civili e
politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato in cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre
al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali in Italia.

                               Art. 8.
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definitivo nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa e' di L. 20.450.000 (10.561,54
Euro).
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata
del corso di dottorato.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con rate successive.
 

L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2000/2001
e' stabilito in L. 1.200.000 (619,74 Euro). Detta contribuzione copre
tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi
allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e
conseguenti alla domanda di iscrizione.
Detta contribuzione viene ridotta, a domanda secondo le seguenti
fasce di ICER (indicatore della condizione economica riparametrato):
prima fascia ICER fino a 20 milioni.
seconda fascia, ICER da 20.001.000 e fino a 60 milioni;
terza fascia ICER da 60.001.000 e fino a 90 milioni.
coloro che rientrano nella prima fascia di ICER possono
beneficiare di una riduzione per condizione economica pari a L.
850.000.
Quelli che rientano nella seconda fascia di ICER possono
beneficiare di riduzione per condizione economica, il cui importo
massimo e' pari a L. 640.000, nella misura di L. 240.000 cui bisogna
sommare L. 10.000 per ogni milione di differenza fra 60 milioni ed il
proprio ICER, con arrotondamento del risultato di tale differenza al
milione inferiore o superiore, a seconda che le migliaia di lire non
superino ovvero superino L. 500.000. L'importo minimo della
detrazione spettante, pertanto, e' pari a L. 240.000.
Quelli che rientrano nella terza fascia di ICER possono
beneficare di riduzioni per condizione economica, fino ad un massimo
di L. 210.000, nella misura di L. 7.000 per ogni milione di
differenza fra 90 milioni ed il proprio ICER, con arrotondamento del
risultato di tale differenza al milione inferiore o superiore, a
seconda che le migliaia di lire non superino ovvero superino
L. 500.000.
Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio
conferita su fondi MURST ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione i
dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta
pari o superiore al 66% ovvero invalidita' con handicap
intellettivo-fisico, indipendentemente dalla percentuale di
invalidita'.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli
studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di dottore di
ricerca.
La prima rata e' fissata in L.350.000 e deve essere versata
all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata e' fissata in L. 400.000 e deve essere versata
entro il 30 aprile 2001.
La terza rata e' fissata in L. 450.000 e deve essere versata
entro il 30 giugno 2001.
I dottorandi esonerati dalla contribuzione universitaria sono
comunque tenuti al pagamento di L. 100.000 per oneri amministrativi.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in sovrannumero, senza borsa di studio, a
condizione che il dottorato a cui partecipano riguardi lo stesso
settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni.

                              Art. 10.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per le
attivita' connesse al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni,
verranno consentiti ai dottorandi che comprovino di dover adempiere
agli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata, sentito il Collegio dei docenti.
Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' l'esclusione del
dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

                              Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore all'atto del superamento dell'esame finale e puo'
essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Ateneo.

                              Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Basilicata per le finalita' di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una
banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura
selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di
ammissione e' disponibile sul sito Web dell'Universita' degli studi
della Basilicata all'indirizzo: http.//www.unibas.it.> Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale del 30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo
emanato con decreto rettorale n. 478 del 28 luglio 1999.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'ufficio speciale ricerca scientifica e rapporti internazionali
dell'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza (Tel.
0971/202199-0971/202198).
Potenza, 30 novembre 2000
Il rettore: Leij Garolla Di Bard

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