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CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.43 del 1/6/2007
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:07E03575
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:30
Scadenza:31/7/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto
12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, la legge 24 maggio 1951, n. 362, e la legge 2 aprile
1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare
l'art. 13, commi 3 e 4;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248 recante disposizione urgente
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e contrasto all'evasione fiscale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007;
Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa del
Presidente della Corte dei conti relativa all'anno 2007 nella quale,
tra le altre cose, vengono evidenziate le notevoli ed ulteriori
restrizioni di bilancio intervenute nel corrente anno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 gennaio 2007 di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per
esami a 30 posti di Referendario presso la Corte dei conti;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario, di cui sei posti sono riservati ai candidati
appartenenti alla categoria indicata alla lettera e) del successivo
art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente.
2. I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non
utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
3. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso sara'
effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 518,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
4. I vincitori che conseguiranno la nomina saranno assegnati
nelle Sezioni e nelle Procure regionali della Corte dei conti, con
esclusione di quelle aventi sede in Roma, e dovranno permanere, per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.

                               Art. 2.
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati
amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
e) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica muniti della laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni
di anzianita' anche complessiva nella qualifica o posizione
funzionale.
Le anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.

                               Art. 3.
1. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta
semplice secondo lo schema di cui all'allegato A), corredate dei
documenti indicati all'art. 6, debbono essere rivolte al Presidente
della Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e
mobilita' del personale, via Baiamonti n. 25 - 00195 Roma - e
presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non
oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Non si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli
articoli 4 e 6 presentati o spediti a mezzo raccomandata al
Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra
indicati.
4. La data di presentazione delle domande e dei documenti e'
stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al
momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.

                               Art. 5.
1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
indicazione della categoria di appartenenza per la quale si
chiede l'ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato
emanato il provvedimento di nomina a magistrato di tribunale, nel
caso in cui tale data non si desuma dallo stato matricolare allegato.
L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2 devono altresi' dichiarare:
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari.
4. I candidati di cui alla lettera e) dell'art. 2 in possesso,
oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra
laurea, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista
dall'art. 1, comma 1.
5. I candidati che intendano sostenere la prova di esame
facoltativa in una o piu' delle lingue, indicate nell'annesso
programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
6. Tutti i candidati devono dichiarare di essere disposti in caso
di nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per
un periodo non inferiore a cinque anni.
7. La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 6.
1. Alla domanda devono essere allegati:
1) un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente
esercitata;
2) certificato, rilasciato dalla competente universita',
attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
3) copia dello stato matricolare civile a data recente per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c)
ed e) dell'art. 2;
4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale
degli avvocati a data recente per i candidati appartenenti alla
categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2.
2. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la
facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte
le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2 hanno facolta' di esibire i propri lavori giudiziari,
corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o
segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta' di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti
l'autenticita'.
5. Tutti i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in
regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione a
precedenti concorsi a referendario della Corte dei conti possono fare
riferimento ai titoli gia' presentati negli ultimi tre anni solari,
eccezion fatta per lo stato matricolare che comunque deve essere a
data recente.
7. Non e' ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre
amministrazioni.

                               Art. 7.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza nella nomina
debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei
conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del
personale - via Baiamonti n. 25 - 00195 Roma, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

                               Art. 8.
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale -
Ufficio accessi e mobilita' del personale, via Baiamonti n. 25 -
00195 Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti
documenti:
1) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
2) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
2. I concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 2 che intendano
avvalersi della riserva prevista dall'art. 1, comma 1, devono,
altresi', produrre il diploma di laurea in originale o in copia
autenticata in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia
o di altro titolo di studio equipollente.

                               Art. 9.
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che
appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2,
debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei
conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del
personale, via Baiamonti n. 25 - 00195 Roma, entro il termine
stabilito dal precedente art. 8, a pena di decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell'albo
professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonche'
l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato e' in godimento dei
diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di
congedo illimitato;
8) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego.

                              Art. 10.
1. I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4),
5), 6) e 8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l'invito a
produrli.
2. I documenti di cui agli articoli 8 e 9, ad eccezione dei punti
3 ed 8, debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul
bollo.

                              Art. 11.
1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 45, lettera a), del
regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364,
quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
2. Per la prova facoltativa di lingua straniera il giudizio e'
dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un
professore di ciascuna delle lingue indicate dai candidati.

                              Art. 12.
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento
dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di
cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti.
2. A tal fine la Commissione, previa determinazione dei criteri
di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame
dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario
dispone di dieci punti.
3. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non
abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva
dei titoli.

                              Art. 13.
1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 18 dicembre
2007 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in
cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara'
data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto
notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per
non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei
titoli operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a
presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di
esame per sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati
soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in
edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice
e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma 4 debbono consegnare i testi che desiderino consultare presso
la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10 del
giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina
di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile
il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili,
l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere
accompagnati da un elenco, nel quale saranno indicate, oltre ai
titoli degli stessi, le generalita' del candidato e dovranno essere
contenuti in appositi contenitori o borse al fine di evitare
possibili smarrimenti.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
8. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale
riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.

                              Art. 14.
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai
trentacinque punti.
4. Per la prova facoltativa la Commissione esaminatrice puo'
attribuire fino ad un punto per ciascuna lingua prescelta dal
candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
prova facoltativa di lingua.
6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma 1.

                              Art. 15.
1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
2. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al
Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione del Consiglio di presidenza, con provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 16.
1. I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di
presidenza.
3. Coloro che, al momento della nomina, risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove ha sede l'ufficio
richiesto, con esclusione della Regione Lazio, e che siano
disponibili a permanere nell'ufficio per un periodo non inferiore a
cinque anni, hanno la precedenza nell'assegnazione in deroga
all'ordine di graduatoria.

                              Art. 17.
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
saranno disponibili all'indirizzo internet:
www.corteconti.it/cittadini-/concorsi/index.asp> 2. In particolare, saranno disponibili sul sito internet della
Corte dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura
concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il
Segretariato Generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale -
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 06/38762248;
06/38762104; 06/38762496).

                              Art. 18.
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e
mobilita' del personale, per le finalita' di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutzione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata
legge, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.

                              Art. 19.
1. Il presente decreto sara' comunicato al Servizio del Bilancio
di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2007
Il Presidente: Lazzaro

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