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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Concorso pubblico unitario, per esami, per l'ammissione di 13
borsisti al percorso formativo per l'accesso a 10 posti di
dirigente, ed il reclutamento di 100 funzionari della terza area,
fascia retributiva F1.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.99 del 29/12/2009 |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 9E008350 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/1/2010 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana
sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 1, comma 1,
lettere a) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 15, 17,
17-bis, 28 e 35, concernenti, rispettivamente, i dirigenti, le loro
funzioni, la vicedirigenza, l'accesso alla qualifica di dirigente ed
il reclutamento del personale nelle Pubbliche Amministrazioni,
nonche' l'art. 7, sulla pari opportunita' tra uomini e donne
sull'accesso al lavoro e l'art. 37, sull'accertamento della
conoscenza informatica e delle lingue straniere nei concorsi
pubblici;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e in particolare
l'art. 3, comma 5;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 aprile
2006, relativo al personale dirigente Area 1, per il quadriennio
normativo 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14
settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il
quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007
nonche' l'insieme dei CC.CC.NN.L. relativi al processo di
privatizzazione del citato personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le modalita' di accesso
alla qualifica di dirigente;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro,
con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto legislativo n. 165/2000, al fine di garantire pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Visto l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla
partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il regolamento del Ministero dell'economia e delle
finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre
2000, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000,
con il quale e' stato approvato il decreto rettorale del 22 dicembre
2000, relativo alla disciplina di funzionamento ed organizzazione
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2002, con il quale e'
stato approvato il regolamento didattico e di ricerca della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede l'assunzione, a
decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali previo
superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito
e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con possibilita' di utilizzazione delle attivita' di
cui all'art. 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, concernente la
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
agosto 2005 concernente la disciplina delle attivita' connesse allo
svolgimento dello speciale corso-concorso pubblico unitario di cui
all'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge finanziaria 2005), come modificato dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
agosto 2005, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'economia e
delle finanze a bandire concorsi per 100 posti di dirigente di
seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno 2009, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze
a bandire concorsi per 100 posti di funzionario;
Ravvisata la necessita' di indire lo speciale corso-concorso
pubblico unitario per il reclutamento di 10 dirigenti e di 100
funzionari, per le esigenze delle articolazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno specificare che nel presente bando si intende
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni,
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS) il titolo
accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze (d'ora in
poi SSEF) indice un concorso pubblico unitario per esami per:
a) l'ammissione di 13 borsisti al percorso formativo per
l'accesso a 10 posti di dirigente del Ministero dell'economia e delle
finanze (d'ora in avanti MEF);
b) il reclutamento di 100 funzionari della terza area - fascia
retributiva F1, da destinare al MEF, di cui:
b1. 50 con profilo economico;
b2. 50 con profilo giuridico.
2. In materia di riserva di posti, per la procedura di cui alla
lettera b) del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574,
all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma
1, della medesima legge.
3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni e integrazioni, non puo', comunque,
superare la meta' dei posti messi a concorso.
4. Coloro che intendano avvalersi delle sopra citate riserve,
devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al
concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
Art. 2
Requisiti
1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che il candidato
sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, per gli aspiranti dirigenti, e di uno
degli Stati membri dell'Unione europea, per gli aspiranti funzionari;
b) per la procedura di cui all'art. 1, lettera b), uno dei
seguenti titoli di studio conseguito presso universita' o istituti di
istruzione universitaria, con voto non inferiore a 105/110:
i. laurea specialistica (LS), ora denominata laurea
magistrale (LM), in una delle seguenti classi di laurea: finanza
(19/S), giurisprudenza (22/S), relazioni internazionali (60/S),
scienze dell'economia (64/S), scienze della politica (70/S), scienze
delle pubbliche amministrazioni (71/S), scienze economiche per
l'ambiente e la cultura (83/S), scienze economico-aziendali (84/S),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (88/S), statistica
economica, finanziaria ed attuariale (91/S), studi europei (99/S);
ii. diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparato alle su citate classi di laurea
specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, o altro diploma di laurea
equipollente secondo la normativa vigente.
c) per la procedura di cui all'art. 1, lettera a), il possesso
di un dottorato di ricerca ovvero di un diploma di una scuola di
specializzazione, conseguito ai sensi del decreto ministeriale n. 270
del 2004 in materie afferenti alle classi di laurea di cui al punto
precedente, unitamente al possesso di una laurea specialistica (LS) o
di un diploma di laurea (DL) conseguiti con un voto non inferiore a
105/110;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla
normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici.
2. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti, per aver conseguito l'impiego mediante
la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
3. Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli
di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti
disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali.
5. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta dalla SSEF, con decreto motivato.
Art. 3
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di ammissione
al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la
data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una
specifica applicazione informatica all'indirizzo
www.concorsi.mef.gov.it. Dopo aver inserito i dati richiesti, il
candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e conservarla,
per poterla esibire in caso di necessita'. In fase di inoltro verra'
automaticamente attribuito un numero di protocollo necessario per le
operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice concorso
indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere indicato per
qualsiasi comunicazione successiva. Ai fini della partecipazione al
concorso, si terra' conto unicamente della domanda con data di
protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di produzione o
di invio delle domande di partecipazione al concorso. La data di
presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso
e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine
utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e
l'invio del modulo elettronico. Riguardo al concorso per il
reclutamento di 100 funzionari, il candidato dovra' indicare nella
domanda il profilo, giuridico o economico, per il quale intende
concorrere.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda
di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento delle
prova preselettiva prevista dall'art. 7 o della prima delle prove
scritte di cui all'art. 6 del presente bando, e avranno altresi'
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del su citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino italiano o, per la procedura relativa ai
funzionari, di uno degli Stati membri dell'Unione europea; in questo
secondo caso, ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio
di assistenza tecnica, di cui all'indirizzo Internet citato al punto
1, provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico
necessario al completamento della procedura telematica;
c) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale);
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, solo per
la procedura di cui all'art. 1, lettera a);
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal
presente bando, voto conseguito ed estremi relativi al suo
conseguimento;
f) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
nell'impiego al quale il concorso di riferisce;
g) le eventuali condanne penali riportate, in Italia o
all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego
statale, ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver
conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti.
i) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori;
j) solo per la procedura di cui all'art. 1, lettera b),
l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dalle
disposizioni normative di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni;
k) di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai
sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n 165;
l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica ed
eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di
fax, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative
alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni;
m) a quale delle procedure selettive di cui all'art. 1 si
intende partecipare. ? possibile iscriversi, previo possesso dei
requisiti necessari, sia alla selezione per dirigente che a quella
per funzionario. In quest'ultimo caso, pero', e' necessario indicare,
in alternativa, per quale dei due profili si intende concorrere;
n) per la procedura di cui all'art. 1, lettera a), la
conoscenza di una seconda lingua tra francese, tedesco e spagnolo,
secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c); tale
dichiarazione e' facoltativa;
o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. ? fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d) del presente bando.
7. Non si tiene conto delle domande incomplete e irregolari. In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente
bando.
8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata
esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
9. La SSEF non e' responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La SSEF puo'
disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della
procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata
all'interessato con provvedimento motivato.
Art. 5
Commissioni esaminatrici
1. Le Commissioni esaminatrici saranno nominate in conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2005, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 6
Prove di esame
1. Gli esami dello speciale concorso pubblico unitario
consisteranno:
a) per l'ammissione di 13 borsisti al percorso formativo per
l'accesso a 10 (dieci) posti di dirigente, in tre prove scritte, di
cui una sulla conoscenza della lingua inglese, e in una prova orale,
volte ad accertare il possesso di una adeguata cultura negli ambiti
giuridico, economico-finanziario, fiscale-tributario, amministrativo
e organizzativo-gestionale, e a valutare l'attitudine del candidato
allo svolgimento di compiti che prevedono assunzione di
responsabilita' connessa a funzioni dirigenziali.
b) per il reclutamento di 100 funzionari con profilo:
i. economico - in due prove scritte di prevalente contenuto
economico e statistico, una delle quali puo' consistere in una serie
di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale;
ii. giuridico - in due prove scritte di prevalente contenuto
giuridico e organizzativo, una delle quali puo' consistere in una
serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale.
Art. 7
Prove preselettive
1. Se il numero delle domande, per ciascuna delle procedure di
cui all'art. 1, risulta pari o superiore a sei volte il numero dei
posti rispettivamente messi a concorso, la SSEF effettuera' prove
preselettive per determinare l'ammissione dei candidati alle
successive prove scritte.
2. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, del 9
marzo 2010, e' reso noto il diario delle eventuali prove preselettive
comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non
ricevono dalla SSEF comunicazione di esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva, secondo le
indicazioni contenute in detto avviso, muniti di un valido documento
di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Per la procedura di cui all'art. 1, lettera a), la prova
preselettiva, della durata di 90 minuti, consiste in una serie di
domande a risposta multipla, da effettuarsi anche con l'ausilio di
sistemi computerizzati. Le domande, predisposte a cura della SSEF,
saranno tese a verificare la conoscenza dei seguenti gruppi di
materie: a) storia contemporanea; b) diritto costituzionale e diritto
amministrativo; c) diritto civile e commerciale; d) economia
politica; e) scienza delle finanze e contabilita' di Stato e degli
enti pubblici, f) lingua inglese.
4. Per la procedura di cui all'art. 1, lettera b), la prova
preselettiva, differenziata per i due profili, della durata di 60
minuti, consiste in una serie di domande a risposta multipla, da
effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati. Le
domande, predisposte a cura della SSEF, saranno tese a verificare la
conoscenza dei seguenti gruppi di materie: a) diritto costituzionale
e diritto amministrativo; b) scienza delle finanze e contabilita' di
Stato e degli enti pubblici, c) lingua inglese.
5. Le Commissioni esaminatrici compilano le graduatorie secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno
ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio
riportato nella prova preselettiva, si siano collocati in
graduatoria:
a) entro il cinquantesimo posto, per chi concorre alla
selezione di cui all'art. 1 lettera a);
b) entro il centocinquantesimo posto, per ciascuno dei profili,
per chi concorre alle selezione di cui all'art. 1 lettera b).
6. Saranno altresi' ammessi coloro che si siano classificati ex
aequo all'ultimo posto utile delle rispettive graduatorie. Nel
medesimo avviso di cui al comma 2, e' indicata la data della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, Concorsi ed
esami, nella quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi
alle prove scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti. Lo stesso elenco sara' consultabile nell'apposita
sezione del sito Internet di cui all'art. 3 del bando.
7. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti
cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne'
comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione la Commissione esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso.
8. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8
Prove scritte per l'ammissione di 13 borsisti al percorso formativo
per l'accesso a 10 posti di dirigente
1. Le tre prove scritte saranno volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto
quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in tre diversi giorni.
2. Le due prove scritte, diverse dalla prova di conoscenza della
lingua inglese, avranno ad oggetto argomenti afferenti alle seguenti
aree di materie:
a) economia politica con lineamenti di storia economica;
b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica;
c) statistica;
d) diritto pubblico generale e diritto amministrativo;
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto del lavoro;
g) diritto internazionale e comunitario;
h) diritto tributario;
i) scienza e tecnica dell'organizzazione.
3. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un
elaborato per verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed
alla riflessione critica di questioni inerenti alle materie sopra
indicate.
4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle funzioni
che prevedono assunzione di responsabilita' connesse a compiti di
funzioni dirigenziali, e consistera' nella risoluzione di un caso
pratico in ambito giuridico, economico-finanziario, amministrativo,
gestionale-organizzativo.
5. La prova sulla conoscenza della lingua inglese verra'
effettuata mediante una composizione e una traduzione.
6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, con il quale viene comunicato
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data di inizio
delle prove scritte e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e
sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione automatica
dal concorso.
7. Per ciascuna delle tre prove la Commissione predisporra' tre
casi e/o argomenti e ne fara' sorteggiare uno da un candidato.
Ciascuna delle due prove di cui al comma 2 dovra' essere svolta nel
termine di cinque ore dalla dettatura; la prova sulla conoscenza
della lingua inglese in quattro ore. I candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' avvalersi
di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne'
possono comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi di
legge non commentati, il vocabolario della lingua italiana e il
vocabolario madrelingua inglese. In caso di violazione la Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
8. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno settanta centesimi.
9. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata o telegramma, con l'indicazione delle votazioni
riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la
presentazione alla prova orale e' dato ai candidati almeno venti
giorni prima della data prestabilita.
Art. 9
Prove scritte per il reclutamento di 100 funzionari
1. Le due prove scritte saranno volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto
quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in due diversi giorni.
2. Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti
alle seguenti aree di materie:
a) per il profilo economico:
i. economia politica con lineamenti di storia economica;
ii. scienza delle finanze e contabilita' pubblica;
iii. statistica;
iv. scienza e tecnica dell'organizzazione;
b) per il profilo giuridico:
i. diritto pubblico generale e diritto amministrativo;
ii. diritto civile e commerciale;
iii. diritto del lavoro;
iv. diritto internazionale e comunitario;
v. diritto tributario.
3. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un
elaborato per verificare l'attitudine del candidato all'analisi e
alla riflessione critica di questioni inerenti alle materie sopra
indicate.
4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle funzioni
e puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica.
5. Per ciascuna delle due prove la Commissione predisporra' tre
casi e/o argomenti per ciascun profilo e ne fara' sorteggiare uno per
profilo da un candidato. Ciascuna delle due prove di cui al comma 2
dovra' essere svolta nel termine di cinque ore dalla dettatura. I
candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Possono
essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario
della lingua italiana. In caso di violazione la Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, con il quale viene comunicato
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data di inizio
delle prove scritte, e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e
sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal
concorso.
7. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno settanta centesimi.
8. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata o telegramma, con l'indicazione delle votazioni
riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la
presentazione alla prova orale e' dato ai candidati almeno venti
giorni prima della data prestabilita.
Art. 10
Prova orale
1. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui agli articoli 8 e 9, con l'aggiunta di una
conversazione in lingua inglese, nonche' sulle seguenti materie:
a) ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) utilizzo del personal computer e dei software applicativi
piu' diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo e
navigazione in rete, da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi;
c) per la procedura di cui all'art. 1, lettera a), conoscenza
di una seconda lingua tra francese, tedesco e spagnolo, eventualmente
indicata dal candidato nella domanda di ammissione: tale prova e'
facoltativa;
d) per la procedura di cui all'art. 1, lettera b), diritto
pubblico generale e diritto amministrativo, per il profilo economico;
scienza e tecnica dell'organizzazione, scienza delle finanze e
contabilita' pubblica, per il profilo giuridico.
2. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
3. Sara' previsto un giorno di recupero per i concorrenti che,
per causa di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova
orale alla data prestabilita. In tale ipotesi, entro il giorno
stabilito per la prova orale, il concorrente interessato dovra' far
pervenire all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, Rettorato, via Maresciallo Caviglia 24, 00135 Roma, un
telegramma contenente l'indicazione della causa di forza maggiore che
giustifica l'assenza. Di tale causa dovra', comunque, essere data
adeguata dimostrazione prima che venga sostenuta la prova orale nel
giorno di recupero.
4. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede d'esame.
6. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno far
pervenire, prima dello svolgimento della stessa, il proprio
curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, all'indirizzo della
Scuola di cui al precedente comma 3.
Art. 11
Termini per la presentazione dei titoli di riserva e di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
riserva e/o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o
far pervenire, a mezzo raccomandata postale, all'indirizzo: Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato, via Maresciallo
Caviglia 24, 00135 Roma, i relativi documenti in carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
stessa.
Art. 12
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito
1. Sulla base delle prove d'esame di cui agli articoli 8 e 9
vengono predisposte due distinte graduatorie. Una per dirigenti e una
per funzionari, a sua volta articolata per i due profili giuridico ed
economico.
2. Le graduatorie di merito sono predisposte dalle Commissioni
esaminatrici in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
costituito dalla media tra il voto della prova orale e il voto
risultante dalla media dei voti di ciascuna delle prove scritte.
3. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, la
SSEF provvedera' d'ufficio, in conformita' al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso
dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso, connessi ai titoli di riserva e/o di
preferenza indicati dagli stessi.
4. Le graduatorie di merito, formulate dalle Commissioni
esaminatrici secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione
complessiva, conseguita da ciascun candidato, saranno successivamente
riformulate tenendo conto dei titoli di riserva e/o di preferenza.
5. Saranno ammessi a frequentare il percorso formativo per
l'accesso a 10 posti di dirigente, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando, i
candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti
messi a concorso maggiorato del 30%. Agli stessi verra' data
comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
6. Saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva per
funzionari, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei
requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando, i candidati
utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a
concorso per i due profili giuridico ed economico. Agli stessi verra'
data comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
7. Le graduatorie di merito saranno approvate con apposito
decreto del Rettore della SSEF e successivamente pubblicate nel
Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' sul sito Internet della Scuola: http://www.ssef.it. Di tale
pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
8. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 13
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
1. I candidati ammessi a partecipare al percorso formativo di cui
all'art. 1, lettera a), del presente bando e i concorrenti dichiarati
vincitori della procedura di reclutamento per funzionari, salvo
quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche,
dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all'indirizzo: Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato, via Maresciallo
Caviglia 24, 00135 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la
seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti
e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la SSEF ha facolta' di effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni
non veritiere o mendaci;
b) un certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i candidati di cui al comma 1.
Art. 14
Svolgimento dei corsi e valutazione continua
1. Per l'accesso alla qualifica di dirigente e' previsto un
percorso formativo della durata di 12 mesi, tenuto presso una o piu'
sedi stabilite dalla SSEF, e articolato in periodi di formazione in
aula e periodi di formazione teorico-applicativa, nelle modalita' e
con i criteri stabiliti con decreto dal Rettore della SSEF e
comunicati agli allievi prima dell'inizio dei corsi.
2. Al termine di ogni modulo formativo gli allievi sosterranno
una prova tesa a verificare la conoscenza e la capacita' di
elaborazione delle discipline trattate e delle esperienze maturate
nonche' a valutare le attitudini di tipo manageriale con particolare
riferimento alla capacita' di risoluzione di problematiche connesse
all'esercizio della funzione dirigenziale.
3. Al termine del percorso formativo di cui al comma 1 viene
predisposta, con decreto del Rettore, la graduatoria finale di merito
in base alla media dei voti delle prove della valutazione continua,
non inferiore a settanta centesimi. Sulla base della graduatoria
finale di merito sono individuati, secondo il numero dei posti messi
a concorso dal bando, i vincitori che accedono alla qualifica di
dirigente.
4. La graduatoria finale, approvata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
del MEF e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami.
5. Per i vincitori della procedura di reclutamento per funzionari
e' previsto, successivamente all'assunzione, un periodo formativo di
5 mesi presso una o piu' sedi stabilite dalla SSEF.
6. La SSEF stabilisce, anche sulla base delle esigenze emerse in
fase di programmazione, le materie di insegnamento, gli eventuali
insegnamenti opzionali e i piani di studio in funzione degli
obiettivi formativi e professionali di volta in volta individuati per
la formazione dei dirigenti e dei funzionari.
Art. 15
Trattamento giuridico ed economico degli ammessi al percorso
formativo per l'accesso ai posti di dirigente
1. Agli allievi del percorso formativo di cui al comma 1 del
precedente articolo, non dipendenti di amministrazioni pubbliche, la
SSEF assegna una borsa di studio pari allo stipendio tabellare
previsto per il personale inquadrato nella terza area - fascia
retributiva F1 del MEF, da corrispondersi con le modalita' stabilite
nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi e in
relazione alla frequenza del corso. Agli allievi dipendenti da
amministrazioni pubbliche, e' corrisposto, a cura
dell'amministrazione di appartenenza, durante lo svolgimento del
corso-concorso, il trattamento economico in godimento, senza alcun
trattamento di missione, nonche', a cura della SSEF, la differenza
tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi
del corso non dipendenti di amministrazioni pubbliche. L'importo
cosi' corrisposto sara' rimborsato dal Centro di responsabilita' del
MEF di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha
anticipato.
2. Il dipendente di un'amministrazione pubblica ammesso a
frequentare il corso e' collocato a disposizione della SSEF per la
durata del corso e con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio
a tutti gli effetti di legge.
3. I vincitori accedono alla qualifica di dirigente e vengono
assunti a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda
fascia del MEF. Il periodo di prova decorre dalla data di
conferimento del primo incarico.
Art. 16
Assunzione in servizio dei vincitori della procedura per funzionario
1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura di
reclutamento per funzionari e che risulteranno in possesso dei
prescritti requisiti e in regola con la documentazione, dovranno
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente.
2. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione, saranno
assunti a tempo indeterminato e inquadrati nel profilo professionale
di Funzionario, terza area - fascia retributiva F1, del ruolo unico
del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato,
saranno soggetti a un periodo di prova della durata prevista dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto Ministeri.
Art. 17
Accesso agli atti del concorso
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine
dalla SSEF e' finalizzato all'espletamento delle attivita'
concorsuali.
2. Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita'.
3. I dati saranno raccolti presso la SSEF e potranno essere
comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo'
precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti
o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
Rettorato, via Maresciallo Caviglia 24, 00135 Roma.
Art. 19
Norme di salvaguardia
1. Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale,
sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse
troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilita'
per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla base
delle leggi previgenti.
2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento del personale.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Roma, 15 dicembre 2009
Il rettore: Pisauro
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
stessa data.
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