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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Concorso per l'attribuzione di borse di studio per il perfezionamento
all'estero
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.39 del 19/5/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA |
Località: | Venezia (VE) |
Codice atto: | 000E4641 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 18/6/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Vista la delibera del Senato accademico del 21 marzo 2000 che
approva il regolamento borse di studio post-lauream e definisce il
numero e la distribuzione delle borse di studio per il
perfezionamento all'estero per le aree relativamente all'anno solare
2000;
Vista la comunicazione del Ministero dell'universita' della
ricerca scientifica e tecnologica del 21 marzo 2000, prot. n. 736,
che prevede un finanziamento per le borse di studio post-lauream per
l'anno 2000 di L. 2.441.450.000, anziche' di L. 2.917.532.000 come
precedentemente comunicato;
Nelle more di una definitiva delibera del Senato accademico in
merito alle borse di studio da istituire per l'anno solare 2000;
Considerata l'opportunita';
Decreta:
E' emanato il seguente bando di concorso per l'attribuzione di
borse di studio per il perfezionamento all'estero:
Art. 1.
Indizione
L'Universita' degli studi "Ca' Foscari" di Venezia, d'ora in poi
denominata "Ateneo" indice un concorso, a titoli ed esami, per
l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi di
perfezionamento di durata non inferiore ai nove mesi, al di fuori dei
confini nazionali (sono escluse Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano) presso istituzioni universitarie o di livello
universitario.
Possono concorrere i laureati di cittadinanza italiana che non
abbiano compiuto il ventinovesimo anno di eta' alla data di scadenza
del presente bando, che documentino una formale accettazione da parte
di istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con
la relativa indicazione dei corsi e della durata.
E' esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di eta', previsti, sia
pure ad altri fini, dalla normativa vigente.
Il concorso si svolge per le seguenti aree:
area storico-filosofica e linguistico-letteraria: quattro borse
di studio;
area socio-economica e giuridica: tre borse di studio;
area scientifica: due borse di studio.
Art. 2.
Importo delle borse di studio e modalita' per usufruirne
L'importo di ciascuna borsa e' di L. 22.000.000.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per corsi di
perfezionamento all'estero (ai sensi della legge 30 novembre 1989,
n. 398) non puo' usufruirne una seconda volta.
Il limite del reddito personale complessivo annuo lordo per
fruire delle borse di studio e' fissato in L. 15.000.000. Alla
determinazione di tale reddito, che e' riferito all'anno 1999,
concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva. Ai borsisti e' comunque consentito svolgere attivita'
professionale o di consulenza retribuita, a condizione che:
a) sia compatibile con la permanenza all'estero per la quale e'
stata conferita la borsa di perfezionamento all'estero;
b) il reddito personale complessivo lordo, con riferimento
all'anno in cui prevalentemente e' goduta la borsa di studio, non
superi il limite di L. 15.000.000 determinato ai sensi del precedente
comma. Il venir meno di tali requisiti comporta la decadenza dal
diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di
darne tempestiva comunicazione all'Universita' "Ca' Foscari" di
Venezia.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere sugli
appositi moduli, va indirizzata al Rettore dell'Universita' "Ca'
Foscari" di Venezia e presentata, a pena di esclusione dal concorso,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La domanda puo' essere:
a) consegnata personalmente alla Sezione diritto allo studio
dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, Dorsoduro 3861, 30100
Venezia, nell'orario di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle
9.30 alle 12,30 tranne il sabato; il mercoledi' anche dalle 14,30
alle 16,30);
b) spedita per posta a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento all'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, Dorsoduro 3246,
30100 Venezia; sulla busta dovra' essere riportata in modo evidente
la dicitura "domanda di partecipazione per il perfezionamento
all'estero"; per il rispetto del termine predetto fara' fede la data
del timbro dell'ufficio postale accettante;
c) inviata tramite fax al seguente numero (0412578351) o altro
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di
provenienza: (ad esempio acquisizione con lo scanner ed invio in
attachment tramite e-mail: dss-dirstudunive.it).
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio eletto
ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale e,
se possibile, il numero telefonico);
b) di essere cittadino italiano;
c) l'area della borsa per la quale intende concorrere;
d)il corso di studi che intende seguire (tipologia e
caratteristiche), l'istituzione estera di livello universitario
presso la quale ha ottenuto l'impegno formale di accettazione con
indicazione di uno o piu' docenti di riferimento;
e) di non godere di altre borse o di goderne e di essere
disposto a rinunciarvi nel caso in cui risultasse vincitore;
f) di non avere gia' usufruito in precedenza di altre borse di
studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero;
g) che il proprio reddito personale complessivo lordo riferito
all'anno 1999 non e' stato superiore a L. 15.000.000;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla
domanda di ammissione.
I dipendenti pubblici dovranno dichiarare di impegnarsi a
chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di godimento della borsa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) curriculum del candidato;
b) copia della tesi di laurea;
c) documentazione rilasciata dall'istituzione estera od
internazionale all'estero o dichiarazione, su carta intestata, di un
docente dell'istituzione, presso la quale il candidato intende
recarsi, dalla quale si evinca l'avvenuta ammissione del candidato
stesso al corso o la disponibilita' ad ammettere il candidato al
corso stesso. In tale documentazione dovra' comparire la descrizione
dettagliata del corso;
d) dichiarazione di un docente (ordinario, straordinario,
associato, ricercatore confermato) di "Ca' Foscari" appartenente
all'area di riferimento, che attesti il livello universitario
dell'istituzione estera, nonche' la coerenza del curriculum studiorum
del laureato con il programma di studi all'estero;
e) elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli
allegati alla domanda;
f) le pubblicazioni e i titoli, da produrre in originale o
copia autenticata;
g) eventuale documentazione attestante il grado di conoscenza
delle lingue estere.
Le pubblicazioni, la documentazione di cui al punto c) del
precedente comma ed i titoli in lingua diversa dall'italiano dovranno
essere corredati, ai fini della valutazione, da un riassunto in
lingua italiana ovvero (per i titoli o documenti) da una traduzione,
a cura del candidato.
Contestualmente alla domanda di concorso il candidato dovra'
dichiarare che tutti i documenti o atti eventualmente prodotti in
fotocopia o fax sono conformi all'originale e che eventuali
traduzioni redatte dal candidato rispondono al vero.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento
dei requisiti previsti dal presente bando.
I requisiti prescritti dal presente bando dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione.
Non saranno prese in considerazione domande tardive o incomplete.
L'amministrazione dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia non
assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali ritardi
o disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa. I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei
mesi dall'espletamento del concorso, al ritiro dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'. Trascorso il periodo
indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo della
conservazione dei suddetti titoli.
Art. 4.
Concorso ed adempimenti post-concorsuali
Le Commissioni giudicatrici per l'assegnazione delle borse,
nominate dal rettore ai sensi dell'art. 5 della legge 30 novembre
1989, n. 398, valuteranno l'idoneita' dei candidati attraverso un
concorso per titoli ed esami.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in una prova
orale intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca e
la capacita' di seguire con profitto un corso di perfezionamento
all'estero. Ciascuna commissione dispone di 60 punti, ripartiti come
segue: fino ad un massimo di 6 punti per le pubblicazioni
scientifiche ed i titoli; fino ad un massimo di 14 punti per la tesi
di laurea; fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta; fino
ad un massimo di 10 punti per la prova orale. Il punteggio minimo da
riportare nella prova scritta per l'ammissione alla prova orale e' di
21. La qualita' dell'istituzione straniera dove si intende svolgere
il corso di perfezionamento puo' costituire titolo valutabile. La
valutazione dei titoli dovra' comunque precedere il colloquio.
Il giudizio di merito della commissione giudicatrice e'
insindacabile.
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli
candidati, la commissione formulera' una graduatoria di merito in
base alla quale saranno attribuite le borse, sino ad esaurimento. In
caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra un altro
candidato, in possesso del requisito dell'idoneita', secondo l'ordine
della graduatoria. In caso di parita' nella graduatoria prevale il
candidato piu' giovane d'eta'.
Il diario e la sede delle prove sara' comunicato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Le prove concorsuali si terranno presumibilmente nel periodo
giugno-luglio 2000.
Art. 5.
Modalita' di erogazione delle borse
Le rate relative alla borsa verranno corrisposte dall'Universita'
degli studi "Ca' Foscari" di Venezia posticipatamente ogni tre mesi,
previa dichiarazione da parte dell'istituzione estera presso la quale
il borsista svolge il corso di perfezionamento, che attesti la
regolare frequenza.
Il borsista puo' richiedere un anticipo sull'importo complessivo
della borsa in misura non superiore al 25% dell'importo stesso. Detto
anticipo sara' detratto dalle ultime due rate che saranno
corrisposte. E' fatta salva la facolta' di ripetizione degli importi
anticipati da parte dell'Ateneo in caso di mancato inizio del corso o
di sospensione dello stesso.
La borsa ha decorrenza dalla data di notificazione dell'inizio
dell'attivita' da parte dell'Istituzione estera.
Art. 6.
Prescrizioni ed obblighi del borsista
Il corso di perfezionamento non potra' iniziare prima
dell'emanazione del decreto rettorale con il quale viene conferita la
borsa e, comunque, non oltre il termine del 30 aprile 2001.
Il borsista dovra' altresi' osservare quanto previsto dal
regolamento borse di studio universitarie post-dottorato e
perfezionamento all'estero emanato con decreto rettorale e quanto
sara' disposto dal provvedimento rettorale di assegnazione della
borsa, pena la decadenza della stessa.
Il borsista e' tenuto a frequentare assiduamente i corsi di
perfezionamento presso le istituzioni estere prescelte e ad osservare
le norme statutarie e regolamentari delle stesse.
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o
di ricerca dei borsisti. L'ipotesi di cumulo deve comunque essere
preventivamente dichiarata e approvata dall'amministrazione.
Il vincitore dovra' comunque, al termine del corso di
perfezionamento, produrre una circostanziata relazione sull'attivita'
svolta all'estero e il profitto conseguito, sottoscritta dal docente
di riferimento, presso l'istituzione straniera.
Art. 7.
Altre norme
Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, ne' a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
I dipendenti pubblici, vincitori di borsa di studio per corso di
perfezionamento all'estero, possono chiedere il collocamento in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.
Nel caso di sospensione dell'attivita' di perfezionamento la
corresponsione della borsa non sara' piu' erogata, con decorrenza dal
mese in cui sara' intervenuta l'interruzione stessa.
L'erogazione delle borse di studio sara' subordinata
all'accertamento della disponibilita' finanziaria sul bilancio
dell'Ateneo.
Art. 8.
Finanziamento
Le borse di studio per il perfezionamento all'estero graveranno
sul cap. 2 cat. 36 del bilancio universitario 2000.
Venezia, 14 aprile 2000
Il rettore: Rispoli
Vedere Modello da pag. 69 a pag. 72 della G.U.
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