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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico pratico a nove posti di procuratore dello
Stato

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 9/2/2007
Ente:AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Località:Roma  (RM)
Codice atto:07E00661
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:9
Scadenza:10/4/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                   L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
 
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche
dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modifiche
dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche
dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980,
n. 271, recante modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'avvocatura dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di parita'
uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Visto l'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per
procuratore dello Stato,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
Decreta
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a nove posti di
procuratore dello Stato.

                               Art. 2.
Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili e politici;
regolare condotta civile e morale;
laurea specialistica in giurisprudenza o laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
studi di durata almeno quadriennale;
non aver superato il quarantesimo anno di eta';
idoneita' fisica all'impiego.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la
presentazione delle domande.

                               Art. 3.
Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano
conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore
dello Stato.

                               Art. 4.
Coloro che intendano prendere parte al concorso devono far
pervenire all'avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in
carta libera, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle
domande e' stabilita dal timbro a data apposto dalla Avvocatura
generale dello Stato.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
cognome e nome, codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
il possesso della laurea in giurisprudenza, specificando luogo
e data del conseguimento;
se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di
partecipazione apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura sanitaria;
la propria residenza e l'indicazione del recapito al quale si
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'indicazione
del recapito telefonico.
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la
propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il
termine stabilito, nonche' le domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante e quelle nelle quali risulti omessa.
Sono considerate nulle le domande nelle quali risulti omessa od
incompleta la dichiarazione di cui al presente articolo.
L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

                               Art. 5.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far
pervenire all'avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dall'espletamento di detta prova, gli
eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
Sono preferite, a parita' di merito - previa presentazione di
idonea documentazione - le sottoindicate categorie, previste
dall'art. 7 della legge 20 giugno 955, n. 519, e dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
1) i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di
pratica forense presso l'avvocatura dello Stato;
2) gli insigniti di medaglia al valor militare;
3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
5) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;.
8) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
9) i feriti in combattimento;
10) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
16) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
19) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
20) gli invalidi ed i mutilati civili;
21) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 6.
La graduatoria e' approvata dall'avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli
Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di
tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'avvocato generale dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

                               Art. 7.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio ed
immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
I nuovi assunti dovranno far pervenire all'avvocatura generale
dello Stato entro il primo mese di servizio i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autentica di laurea in
giurisprudenza conseguita in una Universita' italiana (in bollo);
2) estratto dell'atto di nascita (in carta semplice);
3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice);
4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta
semplice);
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici (in
bollo);
6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune
di residenza o da un medico militare o dalla competente unita'
sanitaria locale, di idoneita' fisica all'impiego e dal quale risulti
espressamente dichiarato che l'aspirante e' esente da malattie
costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della
favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle
funzioni di procuratore dello Stato (in bollo);
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva
debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva (in bollo).
I documenti devono essere redatti in lingua italiana; quelli
indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non
anteriore di sei mesi a quella della loro presentazione.
I certificati di cui ai numeri 3) e 5) dovranno attestare
altresi' il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
Gli impiegati statali di ruolo devono presentare nello stesso
termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il diploma
originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in
una Universita' italiana e la copia integrale dello stato matricolare
(servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale
dipendono, su carta da bollo.
Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o
affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a
regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 i candidati potranno produrre in luogo dei
richiesti documenti apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

                               Art. 8.
L'avvocato generale dello Stato puo' disporre che gli aspiranti
siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia
dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneita' fisica al
servizio.

                               Art. 9.
L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere
teorico-pratico. Le prove scritte, che devono essere svolte nel
termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile
e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza
sulla procedura civile.
La prova orale comprende il diritto civile, il diritto
commerciale, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto
finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la
procedura penale.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma, ovvero, ove ne ricorrano
i presupposti, nelle altre sedi che ai sensi dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, saranno
indicate con successivo atto.
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 maggio 2007 - 4ª serie
speciale, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si
svolgeranno le prove scritte.
Qualora le prove avvengano in piu' sedi periferiche, i
concorrenti saranno ad esse assegnati in relazione alla residenza
dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quarto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'avvocato generale di
disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del
procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei
requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3 del presente
bando.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus
Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai
testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di
lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i
testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio delle
prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui
al quarto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                              Art. 10.
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento per la
esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, nel testo vigente al momento dell'emanazione del
decreto di nomina.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno
conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.
Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione
giudicatrice.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato
nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 120.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

                              Art. 11.
Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla
prima classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti
all'epoca della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.

                              Art. 12.
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari
generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.

                              Art. 13.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero dell'economia e
delle finanze, Ufficio centrale del bilancio, per la registrazione, e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Roma, 1° febbraio 2007
L'Avvocato generale: Oscar Fiumara

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