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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per soli titoli, per la nomina di un tenente e di trenta
capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito riservato agli ufficiali piloti di complemento, in
ferma dodecennale, dell'aviazione dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E2757 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 27/4/2000 |
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IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali ed in particolare l'art. 59, recante
norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per soli titoli, per la nomina di:
a) un tenente in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito;
b) trenta capitani in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito.
2. Il concorso e' riservato agli ufficiali piloti di complemento,
in ferma dodecennale, dell'Aviazione dell'Esercito.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare, a
domanda, gli ufficiali piloti di complemento dell'Aviazione
dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, si trovino
in servizio, in quanto vincolati alla ferma dodecennale di cui
all'art. 9 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e che:
a) abbiano un'anzianita', rispettivamente, nel grado di tenente
o capitano di complemento, non inferiore a due anni, ovvero undici
anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma
dodecennale;
b) siano in possesso di moralita' e condotta incensurabili,
come previsto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura;
c) non siano stati giudicati definitivamente non idonei
all'avanzamento al grado superiore;
d) siano in possesso della incondizionata idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio quali ufficiali in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' di cui al successivo art. 7.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, deve essere presentata, a pena
di decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, al comando del reparto od ente dal quale il
concorrente dipende ed indirizzata al Ministero della difesa,
direzione generale per il personale militare, I reparto, 1a divisione
reclutamento ufficiali, 2a sezione - Via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma.
Nella domanda l'ufficiale puo' dichiarare il possesso di
eventuali titoli che ritenga utili ai fini della valutazione di cui
al successivo art. 6.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Art. 4.
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. I comandi dei reparti/enti che riceveranno le domande di
partecipazione al concorso dovranno indicare sulle stesse la data di
presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio
ed inviarle, a mezzo corriere, entro il terzo giorno dalla
presentazione, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione, dandone contestualmente notizia all'ispettorato
dell'Aviazione Esercito.
2. I comandi suddetti dovranno altresi' inviare, a mezzo
corriere, alla direzione generale predetta, unitamente alle domande,
o al piu' tardi entro il decimo giorno successivo a quello di
scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i
seguenti documenti:
a) copia del libretto personale aggiornato alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, comprensivo del modello 8 (specchio punizioni) o di
dichiarazione sostitutiva, in caso di assenza di provvedimenti
disciplinari;
b) copia dello stato di servizio (modello 127/B), aggiornato
alla predetta data;
c) attestazione e dichiarazione di completezza della
documentazione matricolare e caratteristica.
3. L'ispettorato dell'Aviazione Esercito dovra' trasmettere alla
gia' citata direzione generale per il personale militare, entro il
decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, l'elenco completo degli ufficiali che
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione giudicatrice preposta alla valutazione dei titoli e per
la formazione della graduatoria di merito composta da:
un ufficiale del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di grado non inferiore
a brigadier generale - presidente;
due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di grado non inferiore
a tenente colonnello - membri;
un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale C, posizione non inferiore a C/2,
segretario senza diritto al voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
commissioni per gli accertamenti sanitari e psico-attitudinali cosi'
composte:
a) per gli accertamenti sanitari:
un colonnello del corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, presidente;
due ufficiali superiori del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni;
b) per gli accertamenti psico-attitudinali:
un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio permanente;
due ufficiali in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito specialisti in psichiatria o in psicologia clinica, con
formazione in tecniche psicodiagnostiche orientate alla valutazione
attitudinale.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale anche
convenzionato, laureato in psicologia ed iscritto all'albo;
c) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un brigadier generale del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera a).
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La commissione giudicatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, dovra' valutare:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali,
desunte dai documenti caratteristici;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dalla
documentazione matricolare o dai documenti presentati dai
concorrenti.
Detti titoli dovranno essere posseduti dagli ufficiali alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Per la valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1, la
commissione disporra' di un massimo di 45 punti, ripartiti nel
seguente modo:
30 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera a);
15 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. Gli ufficiali che non avranno riportato almeno 15 punti per i
titoli relativi alle qualita' militari e professionali, di cui al
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la commissione giudicatrice, disporra', per
ciascuno dei complessi di titoli di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabiliti.
Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara'
costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente
la commissione.
Art. 7.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali
1. L'accertamento della incondizionata idoneita' fisica al
servizio militare in qualita' di ufficiale in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito sara' effettuato, a
cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera
a), presso il centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito in Foligno.
2. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' al
candidato l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente";
"Non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente", con indicazione della causa di non idoneita'.
I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento psico-attitudinale. I candidati che non avessero
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
4. I candidati giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire alla direzione generale per il personale militare - I
reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il
quindicesimo giorno successivo a quello della visita medica,
specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da
struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini sopraindicati.
5. La documentazione sanitaria allegata dai candidati alla
istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 2, lettera c), che, qualora necessario,
potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo.
6. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte della direzione generale per il
personale militare.
8. I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 5, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato
saranno esclusi dal concorso.
9. L'idoneita' psico-attitudinale dei concorrenti sara' accertata
dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera b),
presso il predetto centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.
Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo.
10. I verbali degli accertamenti sanitari e psico-attitudinali
dovranno essere inviati alla Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a
sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro tre giorni
dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 8.
Graduatoria
1. La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla
commissione giudicatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
aggiungendo alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun ufficiale
nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettere a) e b), un punto per ogni anno di servizio prestato senza
demerito in ferma dodecennale.
2. A parita' di merito, avranno la precedenza i candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, sempreche' il
candidato - che lo abbia dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso - faccia pervenire al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione
reclutamento ufficiali - 2a sezione - Via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, idonea
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
citato nelle premesse, al fine di consentire all'amministrazione di
esperire ricerche atte a verificare il possesso del titolo di
preferenza indicato.
3. La dichiarazione di cui sopra si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio indicato al precedente comma
ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
4. La graduatoria di merito, di cui al comma 1 del presente
articolo, verra' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 9.
Nomina
1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di merito siano
compresi nel numero dei posti di cui al precedente art. 1, saranno
dichiarati vincitori e nominati, rispettivamente, tenenti e capitani
in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di tenente
o capitano di complemento, diminuita di due anni.
2. La nomina rispettivamente a tenente e capitano in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito sara'
conferita, con successivo decreto presidenziale, dopo che sara' stata
acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
prescritta dalle norme finanziarie vigenti, subordinatamente
all'accertamento, anche postumo, del possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2, comma 1, del
presente decreto.
3. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
mantengono l'obbligo di completamento della ferma dodecennale
precedentemente contratta.
Art. 10.
Riscatto dei servizi resi
1. I vincitori, nominati ufficiali in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, possono chiedere a
domanda il riscatto dei servizi precedentemente prestati ai fini
della liquidazione della indennita' di buonuscita I.N.P.D.A.P. e
dell'indennita' supplementare della cassa ufficiali, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 19 maggio 1986, n. 224, citata
nelle premesse.
Art. 11.
Esclusioni
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo.
Art. 12.
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2000
Il direttore generale: Zoldan
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