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UNIVERSITA' DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione
economica C1, area socio-sanitaria, per attivita' di ostetrica.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.12 del 9/2/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PADOVA |
Località: | Padova (PD) |
Codice atto: | 001E0819 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 11/3/2001 |
Tags: | Ostetriche |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ed in
particolare l'art. 39, comma 15;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto rettorale n. 1220 del 17 giugno 1999, con il
quale e' stato adottato il regolamento di ateneo disciplinante i
procedimenti di selezione e assunzione del personale tecnico
amministrativo del-l'Universita' degli studi di Padova;
Visto il parere favorevole del direttore amministrativo;
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili;
Visto il CCNL 9 agosto 2000 del comparto del personale delle
universita';
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
L'Universita' degli studi di Padova indice il concorso pubblico
n. N. 5/2001, per esami, ad un posto di categoria C, posizione
economica C1, area socio-sanitaria, presso il dipartimento di scienze
ginecologiche e della riproduzione umana, per attivita' di ostetrica
(svolgimento di turni in sala parto).
Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: possesso di diploma di abilitazione
specifica ed iscrizione all'albo professionale delle ostetriche.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
a) eta' non inferiore agli anni diciotto;
b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
c) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) idoneita' fisica all'impiego;
e) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti,
puo' essere disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato del
direttore amministrativo.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Coloro che intendono partecipare al concorso, di cui al
precedente art. 1, devono presentare la domanda al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi di Padova entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Il modulo della domanda allegato al presente bando di concorso
(allegato A), e' disponibile anche in via telematica al sito
http://www.unipd.it (alla voce concorsi).
Una copia debitamente firmata di detto modulo deve essere
consegnata (entro le ore 13 del giorno di scadenza) ovvero inviata
tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Universita' degli studi di Padova - servizio relazioni sindacali e
assunzioni, riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova - entro il termine
perentorio indicato al primo comma del presente articolo. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere presentata in carta semplice.
Art. 4.
Contenuto delle domande
La domanda di partecipazione deve contenere l'univoca indicazione
di:
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
4) il numero del concorso al quale intendono partecipare;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
6) se cittadino italiano, iscrizione nelle liste elettorali con
l'indicazione del comune, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino non italiano,
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza o di provenienza;
7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
8) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del
bando di concorso, con l'indicazione dell'anno accademico in cui e'
stato conseguito e dell'ateneo che lo ha rilasciato, nonche'
l'iscrizione all'albo professionale;
9) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
10) non essere stato destituito o dispensato, ne' di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione;
11) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
12) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce.
Ogni candidato puo' eleggere nella domanda un domicilio speciale
ai fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione
universitaria.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della
legge n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Domande dei concorrenti cittadini dell'Unione europea
I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a
presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' ed entro il
termine stabilito negli articoli precedenti.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme
al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento del direttore amministrativo e composta secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.
Prova di esame - Diario
L'esame consistera' in una prova orale vertente sulle conoscenze
tecniche inerenti lo svolgimento dell'attivita' di ostetrica e si
svolgera' il giorno 21 marzo 2001, alle ore 9, presso una sala del
dipartimento di scienze ginecologiche e della riproduzione umana, via
Giustiniani n. 3, Padova.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora
di cui al primo comma del presente articolo.
La prova orale non si intendera' superata se i candidati non
otterranno una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche, al termine di ogni seduta la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto
dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede di
esame.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da una
pubblica amministrazione;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identita'.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.
Art. 9.
Titoli di preferenza
Le categorie di cittadini che hanno preferenza, a parita' di
merito, sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
Art. 10.
Formulazione ed approvazione della graduatoria
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio ottenuto dagli stessi nella prova
orale, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze
previste nel precedente articolo.
Con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la
graduatoria di merito e dichiarato il vincitore. La graduatoria di
merito sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di Padova.
Di tale pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale - e dal giorno successivo a
quello della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace e rimane
efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.
Art. 11.
Costituzione rapporto di lavoro
L'amministrazione procedera' all'assunzione del concorrente
dichiarato vincitore, subordinatamente alla disponibilita'
finanziaria di questo Ateneo per le spese del personale approvata dal
consiglio di amministrazione.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara' invitato a
presentare i documenti necessari al fine dell'assunzione e a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. In tale contratto
sono indicati: la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria
e la posizione economica, le mansioni, la durata del periodo di prova
e la sede di destinazione.
Art. 12.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara' assunto in
prova.
La mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo
comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Art. 13.
Periodo di prova
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.
Art. 14.
Comunicazioni
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle norme citate in premessa, nonche' quelle contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto universita',
attualmente vigente.
Il presente decreto sara' inserito nella raccolta ufficiale
appositamente istituita presso questo Ateneo e sara' trasmesso al
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Padova, 17 gennaio 2001
Il direttore amministrativo: Margherini
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