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UNIVERSITA' DI FERRARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente socio-sanitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 13/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI FERRARA
Località:Ferrara  (FE)
Codice atto:099E6236
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:12/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art.
1, quarto comma, e l'art. 31;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
del comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1996;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 27
giugno 1995;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 8;
Vista la nota del 31 maggio 1999, prot. n. 14337;
Considerato che le riserve di cui all'art. 5, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 risultano inoperanti;
O r d i n a
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente socio-sanitario - tecnico dei laboratori clinici,
sesta qualifica - area funzionale: socio-sanitario presso il
dipartimento di discipline medico chirurgiche della comunicazione e
del comportamento - sez. di clinica neurologica di questo Ateneo.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
2) diploma universitario di biotecnologie;
Indipendentemente dal possesso del suddetto titolo di studio,
potra' partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 84, terzo comma,
della legge n. 312/1980, il personale delle universita' e degli
istituti di istruzione universitaria in servizio da almeno cinque
anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato - in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933, n. 1592 - alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l'unito modello (Allegato A) fornito anche per via telematica
(http.//www.unife.it), dovra' essere presentata al magnifico rettore
- Universita' degli studi di Ferrara - via Savonarola n. 9 - 44100
Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto sopra disposto dall'art. 3, comma 5 della legge
n. 127/1997 la sottoscrizione della domanda non va autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la propria residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
3) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc..) ed i procedimenti
penali pendenti;
5) il possesso e la descrizione del titolo di studio richiesto dal
punto 2) del precedente art. 2 del presente bando.
I candidati che partecipano ai sensi dell'art. 84, terzo comma,
della legge n. 312/1980, debbono dichiarare, in mancanza del
prescritto titolo di studio, di essere in servizio da almeno cinque
anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (congedato,
riformato, in attesa di chiamata, ecc. per i candidati di sesso
maschile);
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, di cui all'art. 5, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, cosi' come indicati nel
successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge, allegando - in originale o in copia autenticata -
certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla
commissione medica competente per territorio.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
debbono dichiarare altresi' di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; dovranno, altresi', specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all'estero, sia stato riconosciuto equipollente a
quello italiano richiesto.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con nota
motivata del direttore amministrativo.

                               Art. 5.
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice del concorso e' costituita con le
modalita' indicate nell'art. 9, secondo comma, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Ai sensi del sesto comma del citato art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 alla suddetta commissione
potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

                               Art. 6.
Prove d'esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica o
a contenuto teorico-pratico e in una prova orale come da allegato
programma (allegato B).
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte sara'
comunicato ai candidati aspiranti mediante raccomandata a.r. con
tassa a carico del destinatario, non meno di quindici giorni prima
della data prescelta per l'effettuazione delle prove stesse.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari monolingui ed
i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r. - tassa a carico del
destinatario. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verra' affisso all'albo della sede
ove si svolgeranno gli esami.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da
bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.

                               Art. 7.
Preferenza a parita' di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno far
pervenire, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44100 Ferrara, entro il termine
perentorio di quindici giorni - che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli preferenza, a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda. Da tali documenti dovra'
risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
E' facolta' dei candidati presentare, in luogo dei sopra citati
documenti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968). A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
c) dalla minore eta'.

                               Art. 8.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria
di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della
votazione conseguita nel colloquio.
La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 7.
Sono dichiarati vincitori del concorso, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata con ordinanza dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace. Detta ordinanza sara' pubblicata nell'Albo dell'Universita'
degli studi di Ferrara.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimarra' efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, a mezzo
assicurata convenzionale, a stipulare in conformita' a quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto dell'Universita' del 21 maggio 1996, il contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato per l'assunzione a assistente
socio-sanitario - tecnico dei laboratori clinici, sesta qualifica -
area funzionale: socio-sanitaria con diritto al trattamento economico
iniziale previsto dal sopracitato contratto.
L'amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro individuale, invita il vincitore a presentare, entro trenta
giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto
a dichiarare, sotto la propria responsabilita', salvo quanto previsto
all'art. 18, comma 8, del c.c.n.l., di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione di
opzione per la nuova amministrazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione dal rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
L'assunzione in servizio e' comunque subordinata all'esistenza, al
momento, dell'apposita copertura finanziaria nel bilancio d'Ateneo.
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e allo stesso viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

                              Art. 10.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
Il dipendente, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego di cui al presente bando, sara' invitato a
presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto di lavoro individuale, i sottoelencati
documenti di rito:
1) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere
precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue,
ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il
candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato
ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa
non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego al
quale concorre.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n.15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre,
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n.
482/1968, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine su indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di
ammissione appositamente indicati per tale categoria al precedente
art. 2. Tali documenti dovranno essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I profughi dei territori di confine hanno facolta' di fare
riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.

                              Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il dott. Alessandro Perfetto - funzionario
amministrativo - Universita' degli studi di Ferrara, via Savonarola
n. 9 - 44100 Ferrara - tel. 0532/293336 - fax 0532/293337 - E-mail
pra unife.it.

                              Art. 12.
Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge
n. 675/1996, saranno trattati per le finalita' di gestione della
procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in
servizio.
Ferrara, 15 luglio 1999
Il direttore amministrativo: Fabbri
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