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UNIVERSITA' DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
esperto e collaboratore linguistico di madre lingua svedese con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 5/10/2012
Ente:UNIVERSITA' DI NAPOLI "L'ORIENTALE"
Località:-
Codice atto:12E05585
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/11/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli
«L'Orientale»;
Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n.
5494 del 29 dicembre 1982;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, cosi' come
modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994, con il
quale e' stato istituito il Centro per la didattica linguistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare,
l'art. 4, relativo alle modalita' di reclutamento degli esperti e
collaboratori linguistici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3,
della suddetta legge 127/97;
Visto il regolamento del Centro per la didattica linguistica,
emanato con decreto rettorale n. 1578 del 26 settembre 2000 ed
affisso all'albo dell'Ateneo il 16 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio
2002, n. 54 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini
degli stati membri dell'Unione europea e ss.mm.ii.;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, ed, in
particolare, l'art. 65 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto universita';
Viste le delibere della Giunta del centro per la didattica
linguistica nelle sedute del 28 giugno 2011 e del 22 maggio 2012;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione nelle rispettive sedute dell'11 ottobre 2011 e 18
ottobre 2011, nonche' del Consiglio di amministrazione nella seduta
del 24 luglio 2012;
Tenuto conto che, si procedera' all'immissione in servizio del
vincitore della presente selezione pubblica subordinatamente alla
capienza dei relativi stanziamenti di bilancio dell'Ateneo;

Decreta:


Art. 1


E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua svedese da assegnare al Centro per la didattica linguistica al
fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della durata di un
anno, con un impegno complessivo di n. 318 ore.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


Possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre
svedese, che siano cittadini italiani o stranieri che, per
derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacita' di
esprimersi con naturalezza nella lingua svedese. L'accertamento del
requisito della madre lingua svedese avverra' nel rispetto delle
direttive impartite dal Ministero della pubblica istruzione con la
circolare n. 5494 del 29 dicembre 1982, sulla scorta di un parere del
C.U.N. del 30 ottobre 1982, il quale «riconosce la qualita' di
soggetto di madre lingua straniera ai cittadini italiani e stranieri
solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l'intero
ciclo dell'istruzione elementare e secondaria nel paese di cui
intendono professare la lingua, presso scuole statali o private
(riconosciute) della stessa nazionalita'».
I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea -
vecchio ordinamento - ovvero di laurea magistrale in lingue e
letterature straniere.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.

                               Art. 3 


Domanda di ammissione


La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
semplice in conformita' ai modelli allegati al presente bando,
compilata in ogni sua parte, debitamente firmata e corredata dai
titoli dei quali il candidato intende avvalersi ai fini della
selezione, potra' essere consegnata a mano a questa Universita' (all.
A) direttamente all'Ufficio del personale amministrativo e tecnico,
via Nuova Marina n. 59 - Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 del
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami», oppure potra' essere spedita a mezzo raccomandata a/r
(all. B), indirizzata al direttore generale dell'Universita' degli
studi di Napoli «L'Orientale», via Chiatamone n. 61/62 - Palazzo Du
Mesnil - 80121 Napoli, nel termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale - «Concorsi ed esami»; fara' fede, in questo caso,
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda potra', altresi', essere inviata per via telematica e
sara' giudicata valida esclusivamente se effettuata nel rispetto
delle prescrizioni di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (vedi nota in calce al presente bando) all'indirizzo:
ateneo@pec.unior.it
Nella domanda, di cui agli schemi esemplificativi (all. A) o
(all. B), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello); le donne
coniugate dovranno indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il
cognome del coniuge ed il nome proprio;
b) codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) il luogo, la data di nascita;
d) l'attuale residenza;
e) la lingua madre;
f) la cittadinanza;
g) di essere/non essere in possesso del permesso di soggiorno
(se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea);
h) il diploma di laurea - vecchio ordinamento - ovvero la
laurea magistrale in lingue e letterature straniere (indicare la data
e il luogo del conseguimento del titolo);
i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono indulto o perdono giudiziale), indicando gli estremi delle
relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo
carico;
j) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (solo per i
cittadini italiani);
k) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani);
l) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e
di provenienza.
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Nella domanda dovra' essere altresi' indicato il domicilio o
recapito al quale il candidato desidera che siano trasmesse le
comunicazioni inerenti la selezione.
Non e' richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in
calce alla domanda.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3 -
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento
motivato l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti
requisiti.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella
domanda di partecipazione alla selezione, dovranno specificare
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici e ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
fotocopia del codice fiscale e del documento di identita';
curriculum, debitamente sottoscritto dal candidato, della
propria attivita' scientifica e professionale, in duplice copia;
documenti e titoli di cui al successivo art. 5 del presente
bando;
elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e
titoli scientifici e professionali presentati in allegato alla
domanda, in duplice copia;
pubblicazioni scientifiche prodotte in originale o in copia
conforme all'originale; la conformita' potra' risultare da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa sotto la
responsabilita' del candidato ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Per i lavori
stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di
pubblicazione.

                               Art. 4 


Commissione giudicatrice


La commissione giudicatrice, nominata con provvedimento
amministrativo, sara' composta dai seguenti membri: dal direttore del
Centro per la didattica linguistica o da un suo delegato, da due
docenti, a tempo indeterminato, di lingua o letteratura svedese o
materie affini.

                               Art. 5 


Valutazione dei titoli


I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione
alla selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della
formazione post-laurea), alla propria attivita' scientifica e
professionale ed ogni altro attestato ritenuto utile, potranno essere
esibiti in carta semplice nel rispetto delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autentica;
in copia conforme all'originale (autocertificazione). La
conformita' all'originale potra' risultare da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato in calce al
documento ovvero annessa allo stesso, ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
italiana n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., corredata della
fotocopia del documento di identita' in corso di validita'.
Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in
originale.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
le disposizioni del medesimo Testo unico in materia di
autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione
europea. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione,
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47,
limitatamente agli stati, alle qualita' personali ed ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
ovvero purche' autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza
del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati,
gli stati, le qualita' personali ed i fatti, devono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'Autorita' consolare italiana che ne
attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri.
In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno
all'Unione europea, i certificati relativi ai titoli dovranno
contenere, oltre alle generalita' complete del candidato, tutti gli
elementi necessari alla loro valutazione. Alla documentazione redatta
in lingua straniera, qualora diversa dalla lingua svedese, dovra'
essere allegata una traduzione in lingua italiana regolarmente
autenticata.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande
di selezione.
La commissione disporra' di un punteggio complessivo pari a 100
punti.
Ai titoli e pubblicazioni sara' riservato un punteggio sino al
30%; al colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la commissione
stabilira' i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione
degli stessi.
L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

                               Art. 6 


Colloquio


Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la
commissione ha a disposizione, e' volto ad accertare l'idoneita' a
svolgere le mansioni di collaborazione previste nell'art. 51, comma
1, del C.C.N.L. 1994-1997, nonche' deliberate dalla Giunta del Centro
per la didattica linguistica dell'Ateneo nella seduta del 2 marzo
2006, con particolare riferimento all'attivita' di supporto
all'apprendimento linguistico in forma di esercitazioni pratiche di
conversazione per il consolidamento delle conoscenze di fonetica,
morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio si intende superato se
il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 49/70.
Il colloquio avra' luogo in data 13 dicembre 2012 con inizio alle
ore 10,30 presso la sede dell'Ateneo di «Palazzo del Mediterraneo»
sita in via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli (IV piano stanza CDL -
presso il CILA).
I candidati, che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame su
indicata muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di
legge.
Prima del colloquio verra' data comunicazione ai candidati del
voto riportato nella valutazione dei titoli.
La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli costituira', per ciascun candidato, il punteggio finale in
base al quale la commissione giudicatrice formulera' la graduatoria
di merito.

                               Art. 7 


Graduatoria di merito


I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta
graduatoria sara' approvata con provvedimento amministrativo ed
affissa online all'albo dell'Ateneo. Dalla data di affissione
decorrono i termini per eventuali impugnative.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
nella suddetta graduatoria di merito per aver riportato i maggiori
punteggi finali.

                               Art. 8 


Immissione in servizio e documentazione di rito


Questa Universita' procedera' alla stipula di un contratto di
lavoro subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei
limiti e con le modalita' indicate al precedente art. 1 del presente
bando.
Il contratto di assunzione in servizio non verra' stipulato, o si
provvedera' alla risoluzione del rapporto gia' instaurato, se colui
che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di un anno, dovra' effettuare un periodo
di prova di trenta giorni. Decorso detto periodo, senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avra' la
conferma in servizio.
Il vincitore della selezione pubblica dovra' presentare o far
pervenire, a pena di decadenza, all'Universita' degli studi di Napoli
«L'Orientale» - Ufficio del personale amministrativo e tecnico, via
Nuova Marina, 59 - Napoli, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla data di stipula del contratto, un certificato medico in bollo
rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario
del comune di residenza o equipollente, dal quale risulti che il
candidato e' idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di
partecipazione.
Per l'assunzione in servizio i candidati possono rilasciare
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte
alla presenza del personale addetto esibendo valido documento di
riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno
rilasciate dall'interessato consapevole delle responsabilita' penali
cui andra' incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000, siano presentate dai cittadini della Unione
europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini
italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi
in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza
del dichiarante.
Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di
visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare nel
paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in
Italia.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92
e successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.
L'amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di
sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.

                               Art. 9 


Impegni contrattuali e trattamento economico


La prestazione d'opera dell'esperto e collaboratore linguistico
di lingua madre straniera consistera' nello svolgimento delle
attivita' previste dall'art. 6 del presente bando.
L'impegno contrattuale annuale sara' determinato in conformita' a
quanto previsto dalla normativa di comparto vigente. I compiti e la
programmazione dell'orario saranno stabiliti dal Centro per la
didattica linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento
delle lingue straniere.
L'Ateneo procedera' annualmente, mediante il Centro per la
didattica linguistica, alla verifica dell'attivita' svolta dal
collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al personale assunto e' consentito, previa autorizzazione da
richiedere all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non
siano incompatibili con le attivita' istituzionali
dell'amministrazione stessa.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione
all'impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal
vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Universita' e
l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo
previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di
lavoro a tempo determinato e parziale.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si
informa che i dati personali saranno raccolti dall'Universita' per le
sole finalita' inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione
dell'eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento amministrativo


Il responsabile del procedimento amministrativo e' il capo
dell'Ufficio del personale amministrativo e tecnico ovvero, in caso
di assenza, un suo delegato.

                               Art. 12 


Pubblicita'


Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - «Concorsi ed esami», nonche' inserito nel sito web
di questo Ateneo all'indirizzo: www.unior.it

Il direttore generale: Giunto

---------

Note:
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'art. 38, commi 1 e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della
carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64, comma 2, nei
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono
inviate con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria
casella di posta elettronica certificata purche' le relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione
del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con
regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal
caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di
trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis). Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su
proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere
individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante
firma digitale.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito
secondo le modalita' previste dal comma 1, sono equivalenti alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta
in presenza del dipendente addetto al procedimento.
3. [Dalla data di cui all'art. 64, comma 3, non e' piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui
al comma 1, lettera c)].
4. Il comma 2, dell'art. 38, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

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