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UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

Concorso pubblico, per esami, per l'attivazione di due posti, di cui
uno con borsa di studio, nell'ambito del corso di dottorato di
ricerca in strutture e infrastrutture dell'Istituto di idraulica e
infrastrutture viarie.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 9/1/2004
Ente:UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
Località:-
Codice atto:03E07590
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche;
Visto il «Regolamento dottorato di ricerca», emanato con decreto
rettorale n. 905 del 30 giugno 1999, in attuazione delle norme
previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001 in materia di uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari, adottato ai sensi dell'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390;
Visto il regolamento in materia di contributi universitari
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 25
luglio 1997;
Visto il decreto rettorale n. 1468 del 29 luglio 2003 con cui e'
stato indetto, tra gli altri, il pubblico concorso, per esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Strutture e
infrastrutture» V ciclo nuova serie, con n. 6 posti e n. 3 borse di
studio; e in particolare l'art. 7, comma 5, con cui e' stato
stabilito che «Si procedera' all'attivazione del corso di dottorato
solo in presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.»;
Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla succitata
commissione, e in particolare il verbale n. 4 del 24 ottobre 2003,
con il quale e' stata formulata la graduatoria di merito e dal quale
risultano idonei solo due candidati;
Vista la nota dell'11 novembre 2003, con cui il coordinatore del
corso di dottorato suddetto ha chiesto che venga emanato un nuovo
bando di concorso per l'assegnazione di un posto con borsa di studio
e un posto senza borsa di studio;
Vista la delibera del senato accademico, in data 12 dicembre
2003, con cui e' stata approvata l'emanazione di un nuovo bando di
concorso per l'attivazione di due posti, di cui uno con borsa di
studio, per il corso di dottorato di cui sopra, al fine di garantire
l'attivazione secondo quanto previsto dal succitato art. 7, comma 5,
del bando di concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Attivazione
 
Per le motivazioni di cui in premesse, e' indetto il pubblico
concorso, per esami, per l'attivazione di due posti, di cui uno con
borsa di studio, nell'ambito del corso di dottorato di ricerca di
seguito indicato, istituito con decreto rettorale n. 1468 del 29
luglio 2003: strutture e infrastrutture, sede: Istituto di idraulica
e infrastrutture viarie, durata: tre anni, settori
scientifico-disciplinari: ICAR/04, ICAR/05, ICAR/08, ICAR/09, sede
consorziata Universita' degli studi di Camerino.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati che si rendessero
ancora disponibili dopo l'emanazione del presente bando di concorso,
a condizione tuttavia che si pervenga alla stipula della convenzione
con l'ente erogante per il finanziamento suddetto entro la data di
scadenza del bando stesso.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti istituiti e messi a concorso, nel limite di quelli richiesti
dalla struttura proponente e approvati dal senato accademico.
L'eventuale aumento sia delle borse di studio sia del numero dei
posti sara' reso noto esclusivamente mediante affissione di appositi
avvisi nelle sedi interessate (bacheche di facolta) e sul sito
internet dell'Universita' Politecnica delle Marche prima della
scadenza del bando di concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea specialistica o
del vecchio ordinamento ovvero di titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti (i corsi seguiti e la
loro durata, gli esami superati, il certificato di laurea, ecc.)
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
Allegato 1 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
 
Cittadini stranieri extracomunitari
 
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.
Tale possibilita' non e' consentita a coloro che sono in possesso
di doppia cittadinanza, di cui una italiana o comunitaria.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
Allegato 2 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (All. n. 1 o n. 2) al presente
bando, devono essere dirette al rettore dell'Universita' Politecnica
delle Marche e presentate o inviate alla Ripartizione ricerca e
dottorato di ricerca, piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, entro il
16 febbraio 2004.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari, che
non intendono partecipare alle prove concorsuali, con riferimento
all'Allegato 2);
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e stranieri);
e) la laurea (specialistica o del vecchio ordinamento)
posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare le lingue straniere conosciute;
h) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
i) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
l) di essere/non essere lavoratore dipendente;
m) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato
(con riferimento all'Allegato 1);
n) di aver preso visione del bando di concorso;
o) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico) con espressa
menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
Possibilmente per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti (i corsi seguiti e la loro
durata, gli esami superati, il certificato di laurea, ecc.) utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti
in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum (con
riferimento all'Allegato 2).

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame, fatte salve le eventuali indicazioni fornite
dal coordinatore del corso e specificate per ciascun corso di
dottorato nel successivo art. 14, sono intese ad accertare la
preparazione e i requisiti culturali del candidato, nonche' la sua
attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu'
lingue straniere.
Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, del giorno,
del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, e' stabilito
dall'art. 14 del presente bando.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento. Il candidato e' escluso dal concorso se
non si presenta per la/e prova/e.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
 
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' formata e nominata
in conformita' al regolamento di Ateneo.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ognuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ogni candidato nelle singole prove. In caso di parita'
di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso
 
Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al momento dell'approvazione della graduatoria, richiede
contemporaneamente a tutti i candidati presenti nella graduatoria
stessa domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la
presentazione della documentazione di rito.
In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma
1 del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli
aventi diritto, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del
corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Si procedera' all'attivazione del corso di dottorato solo in
presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.

                               Art. 8.
 
Domanda di iscrizione
 
Tutti i concorrenti presenti nella graduatoria di merito di cui
al precedente articolo devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso di
dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello
predisposto dall'amministrazione universitaria, comprensiva delle
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
della cittadinanza;
del diploma di laurea
e contenente le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del
corso e per tutta la sua durata (art. 11 regolamento di Ateneo e
art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) di impegnarsi, qualora ammesso al dottorato senza fruizione
della borsa di studio, a dare comunque comunicazione
all'amministrazione universitaria dell'attivita' di lavoro dipendente
dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato;
h) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
i) portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
L'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, puo'
esibire copia, ancorche' non autenticata, dei certificati in suo
possesso, ma non ha un onere in tal senso perche' l'amministrazione
e' tenuta a procedere autonomamente.
I candidati ammessi ai corsi devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
fotocopia di un documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento del contributo per la polizza
assicurativa infortuni pari a Euro 3,90, effettuato presso il
Servizio economato e patrimonio dell'Universita', in via Oberdan
n. 8, oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'economo dell'Universita' Politecnica delle Marche;
due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a Euro 258,00, da effettuarsi
sul conto di tesoreria n. 3497647 - Codice ente 103 - intestato
all'Universita' Politecnica delle Marche presso Unicredit Banca
S.p.A. - Divisione Cariverona Banca S.p.A. Sede di Ancona - ABI 02008
CAB 02620 (solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di
studio), con la seguente causale: «prima rata di iscrizione al
dottorato di ricerca in ............................... ».
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
La borsa di studio viene assegnata, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla commissione giudicatrice, per un importo
pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a)
della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara'
attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
1) qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la
borsa verra' attribuita per intero e l'amministrazione universitaria
restituira' al borsista subentrante la prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
2) qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso
la borsa verra' attribuita per la parte residua e il borsista
subentrante non dovra' corrispondere le rate del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi dovute successivamente al suo
subentro.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
per eventuali periodi di soggiorno all'estero debitamente
autorizzati, subordinatamente alla sussistenza della relativa
copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso
superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione
universitaria entro il giorno dieci del mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive, previa
dichiarazione, nel caso di inizio ritardato, da parte del
coordinatore del corso, dell'avvenuto recupero dell'attivita' di
ricerca relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a Euro 516,00 annui cosi' suddiviso:
prima rata: Euro 258,00 (all'atto dell'iscrizione)
seconda rata: Euro 258,00 (entro il 30 aprile di ciascun anno
accademico).

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. I dottorandi titolari di borsa di studio in servizio presso
pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che
siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di
durata del corso, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge
n. 448 del 28 dicembre 2001.
4. E 'consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio
l'ammissione e la frequenza al corso di dottorato e' permessa anche
nei casi in cui, pur sussistendo un rapporto di dipendenza degli
stessi con un ente pubblico o privato, il collegio dei docenti abbia
valutato che la tipologia di tale rapporto (particolari orari, tempo
determinato, part-time, attivita' presso enti pubblici o privati in
rapporto di convenzione con l'universita', ecc.) non pregiudica la
regolare attivita' di ricerca e la presenza costante alle attivita'
didattiche impartite.
7. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche e
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata.
8. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
9. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di
laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal collegio dei docenti, d'intesa con la facolta' interessata
dell'Universita' Politecnica delle Marche, secondo le modalita'
fissate dal regolamento di Ateneo.

                              Art. 12.
 
Conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al «Regolamento dottorato di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 e
successive modifiche e integrazioni.

                              Art. 14.
 
Calendario delle prove
 
Strutture e infrastrutture
Prova scritta: 19 febbraio 2004, ore 9.30, presso l'Istituto di
idraulica e infrastrutture viarie, aula ST2, facolta' di ingegneria,
polo didattico-scientifico - Monte Dago - Ancona.
Prova orale: 19 febbraio 2004 ore 16,30, presso l'Istituto di
idraulica e infrastrutture viarie, aula ST2, facolta' di ingegneria,
polo didattico-scientifico - Monte Dago - Ancona.
Materie su cui verte l'esame: analisi delle strutture - strutture
in acciaio, in c.a., in c.a.p. - costruzioni in zona sismica - corpo
stradale - materiali stradali - pavimentazioni rigide e flessibili -
manutenzione e sicurezza stradale.
Il presente bando di concorso con i fac-simili per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' Politecnica
delle Marche http:// www.univpm.it al percorso «Bandi di concorso»
dottorato di ricerca.
Ancona, 19 dicembre 2003
p. Il rettore: Governa

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