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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di Assistente
parlamentare addetto ai servizi generali del Senato della Repubblica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 27/3/2001
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:001E2706
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:20
Scadenza:26/4/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data
21 dicembre 1999;
Su proposta del Segretario Generale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti
posti di Assistente parlamentare addetto ai servizi generali del
Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento
economico stabiliti dal Regolamento dell'Amministrazione del Senato
della Repubblica e dalle deliberazioni del Consiglio di presidenza
vigenti in materia al momento dell'assunzione.
2. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi del Senato.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di diploma di scuola secondaria di primo
grado (scuola media inferiore) con un giudizio non inferiore a buono
ovvero, qualora il suddetto diploma sia stato conseguito prima
dell'anno scolastico 1965-1966, con una votazione complessiva media
non inferiore a 7, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero
dichiarato equipollente al suddetto diploma dall'autorita' italiana
competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare,
altresi', a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per il
predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di
studio conseguito all'estero;
d) abbiano un'altezza non inferiore a metri 1,75 se di sesso
maschile ovvero a metri 1,65 se di sesso femminile attestata da
certificato che, a pena di esclusione, deve essere rilasciato
dall'ufficio medico-legale di una azienda sanitaria locale;
e) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni;
f) siano in possesso dell'idoneita' fisica relativa alle
specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, il possesso dei
seguenti requisiti deve essere certificato, a pena di esclusione, da
una Azienda sanitaria locale in data non anteriore a quella di
pubblicazione del presente bando:
- capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10
complessivi;
- funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
- funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi
ortopedici;
- normale funzionalita' degli arti superiori.
2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la spedizione delle domande.
3. L'amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
redatta, a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm)
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al,
comma 1, dovra' essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - codice D3 - (via Giustiniani n. 5 - 00186 Roma)
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente e a pena di irricevibilita',
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda dovra'
comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato entro
quarantacinque giorni dalla predetta data di pubblicazione del
presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale ricevente).
3. I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
4. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate e, a pena di
esclusione, firmata, i candidati debbono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica relativa alle specifiche
mansioni professionali dell'Assistente parlamentare;
f) un'altezza non inferiore a metri 1,75 se di sesso maschile o
a metri 1,65 se di sesso femminile;
g) il titolo di studio richiesto e il giudizio o la votazione
riportati;
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
5. Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare:
a) la lingua, scelta tra le seguenti: inglese o francese, nella
quale intendono sostenere le prove scritta e orale obbligatorie di
lingua straniera;
b) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente
applicata su carta bollata e con firma autenticata.
6. I candidati debbono inoltre allegare alla domanda, a pena di
esclusione, un certificato rilasciato dall'ufficio medico-legale di
una azienda sanitaria locale da cui risulti che la loro altezza non
e' inferiore a metri 1,75 se di sesso maschile o a metri 1,65 se di
sesso femminile.
7. I candidati debbono inoltre allegare alla domanda, a pena di
esclusione, un certificato rilasciato da una azienda sanitaria locale
in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando,
da cui risulti il possesso dei seguenti requisiti:
- capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10
complessivi;
- funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
- funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi
ortopedici;
- normale funzionalita' degli arti superiori.
8. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio
all'estero debbono inoltre allegare alla domanda, a pena di
esclusione, le dichiarazioni di equipollenza del suddetto titolo con
il diploma di scuola secondaria di primo grado da cui deve risultare,
altresi', sempre a pena di esclusione, a quale dei giudizi o delle
votazioni previsti per il predetto diploma equivalga la valutazione
riportata nel titolo di studio conseguito all'estero.
9. Ai candidati ammessi alle prove orali verra' richiesto di
presentare i titoli e i documenti che intendono sottoporre alla
Commissione esaminatrice. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) il servizio prestato presso corpi delle forze dell'ordine;
b) il servizio prestato presso corpi o organizzazioni pubbliche
e private, anche comunitarie ed internazionali, svolgendo mansioni di
prevenzione e sicurezza;
c) il servizio prestato presso lo Stato o organizzazioni
pubbliche e private, anche comunitarie ed internazionali, con
mansioni attinenti a quelle per cui il candidato concorre;
d) il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo di 10
punti.
10. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non saranno prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2.

                               Art. 5.
 
Cause di esclusione dal concorso
 
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' saranno esclusi
dal concorso con decreto del Presidente del Senato.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma di licenza di scuola
secondaria di primo grado (scuola media inferiore) conseguito con un
giudizio non inferiore a buono ovvero, qualora il suddetto diploma
sia stato conseguito prima dell'anno scolastico 1965-1966, con una
votazione complessiva media non inferiore a 7;
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con il
diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore)
da cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o delle
votazioni previsti per il suddetto diploma equivalga la valutazione
riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
e) che abbiano un'altezza inferiore a metri 1,75 se di sesso
maschile o a metri 1,65 se di sesso femminile;
f) che abbiano un'eta' inferiore ai 18 anni;
g) che non siano in possesso dell'idoneita' fisica relativa
alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare;
h) che non abbiano indicato nella domanda il giudizio o la
votazione complessiva media conseguiti nel diploma di licenza di
scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
i) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti
all'estero con il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola
media inferiore) da cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi
o delle votazioni previsti per il suddetto diploma equivalga la
valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
l) che non abbiano indicato nella domanda il possesso del
requisito dell'altezza minima richiesta;
m) che non abbiano indicato nella domanda la cittadinanza
italiana;
n) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
o) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dell'idoneita' fisica relativa alle specifiche mansioni professionali
dell'Assistente parlamentare;
p) che non abbiano allegato alla domanda il certificato
rilasciato dall'ufficio medico legale di una Azienda sanitaria locale
attestante il requisito dell'altezza di cui all'art. 3, comma 6;
q) che non abbiano allegato alla domanda il certificato
rilasciato da una Azienda sanitaria locale in data non anteriore a
quella di pubblicazione del presente bando attestante il possesso dei
seguenti requisiti:
- capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10
complessivi;
- funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
- funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di
presidi ortopedici;
- normale funzionalita' degli arti superiori;
r) le cui domande siano state spedite al Servizio del Personale
del Senato oltre il termine dei trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
s) le cui domande siano pervenute al Servizio del Personale del
Senato oltre i quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
t) che non abbiano firmato la domanda di partecipazione.
3. Saranno prese in considerazione le integrazioni alle domande
di partecipazione soltanto qualora pervengano entro la data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.
4. Oltre la data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, non e' ammessa la regolarizzazione delle domande
stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero
non abbiano allegato le richieste certificazioni.
5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto.
2. La Commissione stessa potra' aggregarsi esaminatori esperti
per la prova consistente nell'utilizzazione di un personal computer.
3. La Commissione esaminatrice procedera', preliminarmente nella
sua prima riunione alla determinazione dei criteri di valutazione dei
diversi tipi di titoli valutabili. Successivamente, attribuira' il
punteggio per i titoli presentati da ogni singolo candidato ammesso
alle prove orali e pratiche.

                               Art. 7.
 
Diario della prova preliminare
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - del 7 settembre 2001, verra' data comunicazione del diario
della prova preliminare. Tale comunicazione avra' valore di notifica
a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale potra' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o
invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel
giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del
7 settembre 2001, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
e' stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.

                               Art. 8.
 
Diario delle prove scritte, orali e pratiche
 
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avverra' secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 7 settembre 2001.

                               Art. 9.
 
Notifica dei risultati
 
1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avverra' secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
7 settembre 2001.

                              Art. 10.
 
Prova preliminare
 
1. I candidati ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere
la prova preliminare, che consistera' in ottanta quesiti attitudinali
a risposta multipla.
2. La durata della prova preliminare sara' stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, sara'
attribuito un punto per ogni risposta esatta ai quesiti; saranno
invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta
errata o plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova non e' ammessa la consultazione
di testi di alcun tipo, ne' l'utilizzo di calcolatrici e supporti
elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai
candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della
prova comportera' l'immediata esclusione dal concorso.
5. La correzione del foglio-risposte sara' effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta dovra'
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che verranno fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati potra' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non sara' sostituito per
nessun motivo.
6. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo
riportato un punteggio non inferiore a quarantotto punti, si saranno
classificati fino al seicentocinquantesimo posto in ordine di
graduatoria. Il predetto numero di seicentocinquanta ammessi potra'
essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo
all'ultimo posto utile della graduatoria di idoneita'.
7. Il punteggio della prova preliminare non concorrera' a formare
il punteggio complessivo.

                              Art. 11.
 
Prove scritte
 
1. I candidati che abbiano conseguito l'idoneita' nella prova
preliminare saranno ammessi a sostenere le seguenti prove scritte:
a) un componimento su argomento di cultura generale;
b) quaranta quesiti a risposta multipla riguardanti gli Organi
costituzionali dello Stato e venti tendenti ad accertare la
conoscenza elementare di una lingua straniera scelta tra l'inglese ed
il francese.
2. La durata della prova scritta di cui al punto a) e' di tre
ore. La durata della prova scritta di cui al punto b) sara' stabilita
dalla Commissione esaminatrice.
3. Alla prova scritta di cui al punto a) sara' attribuito un
punteggio massimo pari a trenta punti. In sede di valutazione della
prova scritta di cui al punto b), sara' attribuito un punto per ogni
risposta esatta e saranno sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per
ogni risposta errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte non e' ammessa la
consultazione di testi di alcun tipo, ne' l'utilizzo di supporti
elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai
candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della
prova comportera' l'immediata esclusione dal concorso.
5. Le prove scritte si intenderanno superate se il candidato
avra' riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a
cinquantasette punti e un punteggio non inferiore a diciotto nella
prova di cui al punto a) e un punteggio non inferiore a trentasei
punti nella prova di cui al punto b).

                              Art. 12.
 
Visita medica
 
1. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti a visita medica da parte di un Collegio medico di fiducia
dell'Amministrazione al fine di accertare il possesso dell'altezza
richiesta e dell'idoneita' fisica relativa alle specifiche mansioni
professionali dell'Assistente parlamentare previsti dall'art. 2,
comma 1, lettere d) e f).

                              Art. 13.
 
Prove orali e pratiche
 
1. I candidati che saranno riconosciuti in possesso
dell'idoneita' fisica, nonche' dell'altezza richiesta, saranno
chiamati a sostenere le seguenti prove orali e pratiche:
a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del
candidato;
b) un colloquio sugli Organi costituzionali dello Stato;
c) un colloquio tendente ad accertare la conoscenza elementare
della lingua straniera, scelta tra l'inglese ed il francese,
corrispondente a quella gia' indicata dal candidato per la prova
scritta;
d) una prova pratica tendente ad accertare la conoscenza
elementare di applicativi informatici di produttivita' individuale
("Microsoft r Word 97", "Microsoft r Excel 97") e del funzionamento
del personal computer.
2. A ciascuna delle prove orali e pratiche e' attribuito un
punteggio massimo di dieci punti.
3. Tali prove si intenderanno superate se il candidato avra'
riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a ventotto
punti e non meno di sei punti in ciascuna prova.

                              Art. 14.
 
Graduatoria finale
 
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato sara'
determinato dalla somma dei punteggi delle prove scritte, di quelle
orali e pratiche e dei titoli.
2. Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a
parita' di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono
titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i
candidati ammessi alle prove orali e pratiche, dovranno presentare i
documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla
preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione
della domanda di partecipazione al concorso.

                              Art. 15.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i documenti
attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione che verranno loro indicati dall'Amministrazione del
Senato secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato, acquisita la relativa documentazione,
valutera' se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al
servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori saranno immessi nel ruolo del personale del
Senato, nell'ambito della carriera degli Assistenti parlamentari.
4. I vincitori saranno sottoposti a un periodo di esperimento
della durata di un anno e saranno confermati in ruolo se avranno
superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di
esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e
godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento sara' valutato a tutti
gli effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 16.
 
R i c o r s i
 
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica,
entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione
o di pubblicazione dei diversi provvedimenti.

                              Art. 17.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato, ai soli fini
della gestione della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.

                              Art. 18.
 
Informazioni
 
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
potranno telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il
sabato) o consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm)
Roma, 23 marzo 2001
Il Segretario Generale: Nocilla
Il presidente: Mancino

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