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CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di segretario
parlamentare di secondo livello, con lo stato giuridico e il
trattamento economico iniziale del secondo livello
funzionale-retributivo stabiliti dal Regolamento dei Servizi e del
personale della Camera dei deputati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2005
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E08957
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:40
Scadenza:3/2/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 221 del
21 dicembre 2004, con la quale e' stato approvato il bando del
concorso pubblico, per esami, a 40 posti di segretario parlamentare
di secondo livello della Camera dei deputati;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 2, 7, 44, 48, 51, 52, 53, 58, 67, 70 e 71 del
Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del
27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Visto il piano di reclutamento per il triennio 2004-2006,
approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 170 del
27 aprile 2004, resa esecutiva con Decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1107 del 3 maggio 2004;
 
Decreta
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 40 posti di
segretario parlamentare di secondo livello della Camera dei deputati
(codice 031), con lo stato giuridico e il trattamento economico
iniziale del secondo livello funzionale-retributivo stabiliti dal
Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni
40;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale. Qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado sia stato conseguito all'estero, esso e' considerato valido
requisito per l'ammissione ove sia stato dichiarato equipollente, a
tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
conseguito in Italia. Il provvedimento di equipollenza deve essere
rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del
termine per la spedizione della domanda di partecipazione e deve
essere allegato, sempre a pena di esclusione, alla medesima domanda
di partecipazione;
d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del Regolamento di
disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti di
ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).

                               Art. 4.
 
Disciplina dei requisiti per l'ammissione e dei titoli di preferenza
 
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. I
titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria
finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai
pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del
termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione.
2. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, nonche' dei titoli di preferenza
dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento dei
medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita
dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le
modalita' indicati nella richiesta. I termini e le modalita'
stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena
di esclusione. L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei
requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura,
anche successivo alle prove d'esame.
3. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni
documentali, ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini stabiliti.
4. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta
esclusione dal concorso. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione
dal concorso, in tutti i casi previsti dal presente bando, in ogni
fase della procedura, ovvero puo' non procedere alla chiamata in
servizio, dandone comunicazione agli interessati.
5. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al
concorso.

                               Art. 5.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso e' redatta
utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via della Missione,
n. 8, 00186 Roma, nonche' all'indirizzo Internet
http://www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve
essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale,
Ufficio per il reclutamento e la formazione, Casella postale 150,
Roma V.R., Piazza San Silvestro, n. 20, 00187 Roma, esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale. La data di spedizione e' comprovata
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda
deve comunque pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di
pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale ricevente. Il candidato deve indicare
sull'avviso di ricevimento il codice del concorso (031). Alla domanda
di partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad
eccezione del provvedimento di equipollenza di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c).
2. L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1
per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dal
concorso. L'Amministrazione tiene conto di un'eventuale sostituzione
della domanda gia' inviata dal candidato solo se spedita e pervenuta
entro i termini e con le medesime modalita' indicate al comma 1, e
solo se esplicitamente sostitutiva della precedente.
L'Amministrazione non promuove modifiche, regolarizzazioni o
integrazioni della domanda di partecipazione, ne' consente modifiche,
regolarizzazioni o integrazioni della medesima oltre i termini
stabiliti dal medesimo comma 1.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve
indicare esclusivamente il codice del concorso e i propri dati
anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo schema
riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione al concorso, nel modulo
utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione il
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) codice fiscale;
e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di
validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
d'esame;
f) il possesso di ciascuno dei requisiti indicati all'art. 3,
comma 1, lett. a), c), d), e), f); per il requisito di cui all'art.
3, comma 1, lett. c), occorre indicare, altresi', la denominazione e
l'indirizzo (completo di numero civico, codice di avviamento postale,
comune e provincia) dell'istituto scolastico, la data di
conseguimento del titolo di istruzione, il punteggio riportato,
nonche' se il medesimo titolo di istruzione sia stato conseguito
all'estero;
g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma
2;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese (cod. 101), francese
(cod. 102), tedesco (cod. 103) e spagnolo (cod. 104), nella quale
intende sostenere la prova scritta di cui all'art. 7, comma 8,
lettera c), nonche' la prova orale obbligatoria di cui all'art. 7,
comma 13;
l) l'indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento
postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso e il numero telefonico completo di
prefisso;
m) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione al concorso.
6. I candidati e le candidate che, per infermita' temporanea, per
patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), ovvero per avanzato stato di gravidanza, abbiano
esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono
comunicare l'esigenza stessa, con lettera raccomandata, alla Camera
dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e
la formazione, via della Missione, n. 8, 00186 Roma, dopo la scadenza
del termine fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione.
7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non
sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l'utilizzo del
modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite
oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente
articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano
oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del
presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia
dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), nonche' di domande alle quali
il candidato, che abbia conseguito all'estero il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, non abbia allegato il
provvedimento di equipollenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. c).
8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
 
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
all'articolo 5, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della
domanda di partecipazione.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'art. 5,
comma 5, lettera l), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione
della domanda di partecipazione.
3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati,
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via della Missione, n. 8, 00186 Roma, con lettera raccomandata,
qualunque cambiamento del recapito di cui all'art. 5, comma 5,
lettera l). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed
alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito stesso.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in tre prove
scritte e una prova pratica informatico-dattilografica, e in una
prova orale.
2. La prova selettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato C. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno
estratti da un volume di cui l'Amministrazione curera' la
pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in
ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.
3. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di
inizio delle convocazioni.
4. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la
sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta
errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio
riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati il
primo giorno non festivo seguente a ciascuna giornata di prove,
mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo
del Servizio del personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma.
5. L'ammissione alle prove scritte e alla prova pratica
informatico-dattilografica e' deliberata al termine della sessione
dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte e alla
prova pratica informatico-dattilografica i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro
il 360° posto. Il predetto numero di 360 ammessi puo' essere superato
per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto
utile dell'elenco di idoneita'.
6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova
pratica informatico-dattilografica sara' affisso presso la Camera dei
deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 8,
00186 Roma, a partire dalla data che sara' indicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale del quarto venerdi' successivo
all'ultima giornata della prova selettiva. L'affissione dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte e alla prova pratica
informatico-dattilografica costituisce notifica a tutti gli effetti.
Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi.
7. Le prove scritte e la prova pratica informatico-dattilografica
tendono ad accertare il possesso delle capacita' di espressione e
delle cognizioni culturali, linguistiche e tecnico-professionali
necessarie per l'espletamento delle funzioni proprie del segretario
parlamentare di secondo livello.
8. Le prove scritte e la prova pratica informatico-dattilografica
sono le seguenti:
a) la prima prova scritta consiste nella risposta sintetica a 4
quesiti concernenti l'ordinamento costituzionale italiano, a 3
quesiti concernenti le regole di procedura parlamentare previste dal
Regolamento della Camera dei deputati e a 3 quesiti concernenti la
storia d'Italia dal 1848 ad oggi. Il tempo a disposizione e' di tre
ore;
b) la seconda prova scritta consiste nella risposta sintetica a
10 quesiti concernenti l'impianto e la conduzione di archivi. Il
tempo a disposizione e' di due ore;
c) la terza prova scritta consiste:
- nell'elaborazione di un breve testo nella lingua straniera
scelta dal candidato nella domanda di partecipazione, utilizzando a
tal fine le informazioni fornite nella medesima lingua straniera;
- nella risposta sintetica, nella lingua straniera scelta dal
candidato nella domanda di partecipazione, a 5 quesiti volti
all'accertamento della comprensione di un testo redatto nella stessa
lingua straniera.
La prova si svolge senza l'uso del vocabolario. Il tempo a
disposizione e' di due ore;
d) la prova pratica informatico-dattilografica, che si svolge
con l'utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema
operativo Windows 2000 Professional, consiste nell'acquisizione di
testi, tramite dettatura o copiatura, nonche' nell'elaborazione,
registrazione e stampa di testi ed, eventualmente, di tabelle e
grafici, mediante l'uso dei programmi Word ed Excel facenti parte del
prodotto software Microsoft Office XP. Il tempo a disposizione e'
determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 8.
9. Per lo svolgimento della prova pratica
informatico-dattilografica, i candidati possono essere distribuiti in
turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle
convocazioni.
10. Le prove scritte e la prova pratica
informatico-dattilografica sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
11. Le prove scritte e la prova pratica
informatico-dattilografica sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che nelle prove scritte e nella prova
pratica informatico-dattilografica conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
12. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della Missione, n. 8, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 9, comma 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi.
13. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato in relazione alle materie di cui all'allegato C.
14. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
15. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere tra quelle
indicate nell'allegato C. La prova facoltativa e' valutata in
trentesimi con l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un
massimo di 0,15 punti per ogni lingua.
16. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e della prova pratica
informatico-dattilografica e il punteggio della prova orale.
17. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
18. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
19. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto
della riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con Decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d'esame; cura
l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla
Commissione stessa, ovvero dall'Amministrazione, per il corretto
svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che
contravvengano alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove scritte e della prova pratica informatico-dattilografica; fissa
i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle
fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 9, comma 2;
approva gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte e alla
prova pratica informatico-dattilografica, nonche' alla prova orale;
approva la graduatoria finale del concorso.

                               Art. 9.
 
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a serie
speciale
 
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 19 aprile 2005,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione. La sede di svolgimento
della prova potra' essere individuata anche al di fuori del comune di
Roma. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, saranno
pubblicate le informazioni sulla disponibilita' del volume di quesiti
di cui all'art. 7, comma 2.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del quarto
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
fornite, insieme con la data a partire dalla quale sara' disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova
pratica informatico-dattilografica, anche le informazioni inerenti il
diario delle medesime prove, nonche' le informazioni inerenti la
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della Missione, n. 8, 00186 Roma, e le informazioni inerenti il
diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale assumono valore di notifica a tutti gli effetti e
possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

                              Art. 10.
 
Ricorsi
 
1. Avverso i provvedimenti della procedura concorsuale e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 49, 00186 Roma. Il ricorso e'
proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del
Servizio del personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma.

                              Art. 11.
 
Informazioni disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati
 
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura concorsuale
saranno disponibili all'indirizzo Internet http://www.camera.it. In
particolare, saranno disponibili a tale indirizzo le informazioni
concernenti il punteggio riportato nella prova selettiva, le
informazioni concernenti gli elenchi dei candidati ammessi alle prove
scritte e alla prova pratica informatico-dattilografica, e alla prova
orale, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale.

                              Art. 12.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso.

                              Art. 13.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego.
2. I vincitori del concorso devono presentare, entro trenta
giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i
documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I
documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione
resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta
e sotto pena di decadenza. In tal caso, l'Amministrazione provvede ad
acquisire d'ufficio i predetti documenti. Qualora emerga la non
veridicita' della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. I vincitori sono chiamati in servizio subordinatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente
all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e
sono nominati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la nomina in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti gli
effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con
Decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
prorogato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 24 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
 
Roma, 22 dicembre 2004
 
Il Presidente: Casini
Il Segretario generale: Zampetti

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