Mininterno.net - Bando di concorso AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Concor...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centotrenta
borsisti al II corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di
cento segretari comunali, ottava qualifica funzionale, all'Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2000
Ente:AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Località:-
Codice atto:99E14388
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Indizione del concorso
 
L'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari
comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, indice un
concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centotrenta
borsisti al II corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di
cento segretari comunali, ottava qualifica funzionale, all'Albo di
cui all'art. 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) idoneita' fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o
scienze politiche.
2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure siano stati interdetti
dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta con provvedimento motivato del direttore generale.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda
 
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'allegato A, secondo
le istruzioni dettate in calce allo stesso modulo. Il modulo puo'
essere fotocopiato.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve
essere indirizzata all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali - Ufficio concorsi - via del Tritone
n. 125 - 00187 Roma. La domanda, in busta chiusa, deve essere inviata
esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Il termine
per la presentazione della domanda ove cada in giorno festivo, e'
prorogato di diritto al primo giorno non festivo. Sulla busta, in
alto a sinistra, deve essere riportata la seguente dicitura: 'II
corso-concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e
provinciali di cento segretari comunali'.
3. La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto
dall'ufficio postale accettante. L'Agenzia non assume responsabilita'
per eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi postali oppure
a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore o ad altre cause non
imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
4. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il
nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il numero di codice fiscale;
d) il luogo di residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
condono o perdono giudiziale e devono essere specificati i carichi
pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di
precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche'
dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e
integrazioni;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto
dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
m) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
n) il tipo di diploma di laurea posseduto, con indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno in cui e' stato
conseguito.
Qualora il candidato fosse in possesso di un diploma di laurea
dichiarato equipollente ad uno dei tre diplomi di laurea prescritti
dall'art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465 per l'iscrizione all'albo, deve altresi' indicare il
provvedimento (legge o altro) con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza;
o) la lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco)
in ordine alla quale intende sostenere la prova preselettiva e quella
orale.
5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge, allegando in originale o in copia autenticata
certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, operante presso l'A.S.L. competente per territorio.
6. Nella domanda deve essere indicato il recapito, comprensivo
del numero telefonico, al quale il candidato desidera che gli siano
indirizzate le comunicazioni da parte dell'Agenzia (con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale); ogni eventuale
variazione del recapito stesso deve essere tempestivamente comunicata
all'Agenzia. In mancanza, le comunicazioni verranno inviate
all'indirizzo dichiarato nella domanda.
7. L'Agenzia non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. L'Agenzia si riserva di invitare i candidati a regolarizzare
le domande che risultino incomplete o comunque rechino inesattezze o
vizi di forma.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice e' nominata con delibera del
Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. E' composta da
un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica o da un dirigente generale od equiparato,
con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto
del concorso. Almeno un posto di membro della commissione e'
riservato, salva motivata impossibilita', alle donne. Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Agenzia
appartenente all'ottava o alla nona qualifica funzionale.
2. Non possono essere nominati componenti la commissione soggetti
che siano membri del Consiglio nazionale di amministrazione o dei
consigli delle sezioni regionali dell'Ageenzia, o che ricoprano
cariche politiche, o che siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
3. La commissione esaminatrice e' integrata con membri esperti in
lingue straniere, limitatamente all'espletamento delle prove
attinenti alle lingue stesse.
4. La commissione esaminatrice, nella sua prima riunione,
stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
selettive al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole
prove e fissa il termine del procedimento concorsuale.

                               Art. 5.
 
Procedura concorsuale
 
1. Gli esami di ammissione al corso-concorso consistono in tre
prove scritte ed una orale.
2. Gli esami sono preceduti da una preselezione basata sulla
soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta
sintetica, la cui valutazione puo' essere effettuata anche mediante
l'ausilio di strumenti automatizzati.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che,
superata la prova preselettiva, si siano utilmente collocati nella
relativa graduatoria.
4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria predisposta
successivamente alle prove di cui al comma 1, in numero pari ai
soggetti da iscrivere all'albo incrementato di una percentuale del
30%, sono ammessi a partecipare ad un corso-concorso della durata di
diciotto mesi, seguito da un tirocinio pratico di sei mesi presso una
o piu' amministrazioni locali.
5. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti sono
sottoposti ad una verifica finale dell'apprendimento, consistente
nella discussione di una tesi e in una prova orale sulla base della
quale, tenendo anche conto del profitto conseguito durante il corso,
si da' luogo alla predisposizione della graduatoria finale del
corsoconcorso.
6. In base alla graduatoria di cui al comma 5 si procede al
rilascio dell'abilitazione nei limiti delle iscrizioni da effettuarsi
all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando, ed alle
conseguenti graduali iscrizioni all'albo, in relazione alle vacanze
dello stesso ed alle decisioni assunte in proposito dal Consiglio
nazionale di amministrazione dell'Agenzia.
7. Le informazioni relative alle fasi della procedura concorsuale
sono disponibili all'indirizzo internet:
http://www.agenziasegretari.it>

                               Art. 6.
 
Prova preselettiva
 
1. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo
predeterminato di quesiti attinenti alla capacita' logica ed
analitica, alla cultura generale ed alle materie oggetto delle prove
scritte ed orali del concorso, ivi compresa la verifica della
conoscenza della lingua straniera prescelta.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale - del 21 marzo 2000 sara' data comunicazione della sede, del
giorno e dell'ora di svolgimento della prova di preselezione. Tale
prova potra' svolgersi anche in piu' sessioni qualora il numero dei
candidati non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova
per tutti.
3. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione della
esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono
tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la
sede nel giorno ed ora indicati nell'avviso pubblicato nella
sopracitata Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
4. L'assenza, per qualsiasi motivo, dalla prova preselettiva
comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.
5. Resta ferma la facolta' dell'Agenzia di disporre in qualsiasi
momento, anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame,
l'esclusione dal concorso dei candidati sprovvisti dei requisiti
richiesti.
6. Eventuali reclami in ordine alla esclusione della prova
preselettiva possono essere inviati all'Agenzia entro e non oltre
sette giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta esclusione,
esclusivamente tramite telegramma, indicando il cognome, il nome, il
codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo.
7. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti
di un valido documento di riconoscimento. In caso di mancata
esibizione del documento il candidato non sara' ammesso a sostenere
la prova stessa.
8. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i
candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati nella
relativa graduatoria, formulata sulla base del numero delle risposte
esatte, entro i primi posti corrispondenti a cinque volte il numero
delle iscrizioni all'albo da effettuare. Il numero dei candidati
ammessi puo' essere aumentato solo nel caso di candidati
classificatisi ex aequo.
9. L'elenco degli ammessi alle prove scritte e' affisso presso le
sedi dell'Agenzia. La data dell'affissione di tale elenco presso le
sedi dell'Agenzia e' indicata nell'avviso con il quale la commissione
fissa il calendario della prova preselettiva.
10. I candidati non ammessi alle prove scritte del concorso
riceveranno comunque comunicazione circa l'esito della prova
preselettiva.

                               Art. 7.
 
Prove scritte per l'ammissione al corso
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - di cui
all'art. 6, comma 2, del presente bando, sono fornite le informazioni
inerenti la pubblicazione presso le sedi dell'Agenzia dell'elenco dei
candidati ammessi alle prove orali.
2. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte di esame
sara' comunque data comunicazione a mezzo di telegramma, inviato
all'indirizzo indicato nella domanda, con precisazione della sede,
delle date e dell'ora di convocazione. I candidati devono presentarsi
alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento, pena
l'esclusione dalle prove stesse.
3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione:
la prima prova avra' ad oggetto problematiche di carattere
giuridico, con specifico riferimento a diritto costituzionale,
diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, diritto
privato;
la seconda prova avra' ad oggetto problematiche di carattere
economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad
economia politica, scienza delle finanze, ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali;
la terza prova avra' ad oggetto problematiche concernenti le
tecniche di direzione, organizzazione e gestione dei servizi e delle
risorse umane.
4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la commissione
assegna un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci
punti per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito nelle tre prove scritte il punteggio di 21/30, con
un minimo di sei punti per ogni prova.

                               Art. 8.
 
Prova orale per l'ammissione al corso
 
1. Nelle sedi dell'Agenzia viene affisso l'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con l'indicazione della media dei voti
riportati nelle prove scritte, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 7, comma 1, del presente bando.
2. Il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova orale
sono comunicati ai candidati ammessi mediante telegramma, inviato
all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della
data in cui dovra' essere sostenuta la prova.
3. La prova orale vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, su argomenti attinenti alle seguenti materie:
legislazione amministrativa statale e regionale, diritto del lavoro
(con specifico riferimento al lavoro pubblico), diritto tributario,
ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di
bilancio, tecnica normativa, scienza dell'amministrazione, elementi
di informatica e statistica. Formera' oggetto di tale prova anche una
conversazione nella lingua straniera indicata dal candidato nella
domanda di partecipazione.
4. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prova orale, la
commissione predetermina i quesiti da porre ai candidati nelle
diverse materie d'esame, in numero triplo rispetto ai candidati da
esaminare. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale di ogni
candidato, i quesiti da porre al candidato medesimo sono estratti per
sorteggio tra quelli predeterminati dalla commissione, in modo da
garantire l'imparzialita' delle prove.
5. La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi.
L'esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non
inferiore ai 14/20.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella
sede degli esami.

                               Art. 9.
 
Graduatoria di ammissione al corso-concorso
 
1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione
e' compilata dalla commissione giudicatrice ed e' approvata dal
Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. Tale graduatoria
e' formulata in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
espresso in cinquantesimi, che risulta dalla somma dei voti delle tre
prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio, si
tiene conto dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi a partecipare
al corso-concorso di formazione i candidati che, al termine delle
prove, risultino collocati nei primi posti della graduatoria di
merito, in numero pari a quello dei soggetti da iscrivere all'Albo,
incrementato del 30%.
3. Nelle sedi dell'Agenzia e' affisso l'elenco degli ammessi al
corso-concorso, con i relativi punteggi. Della data di affissione di
tale elenco e' data comunicazione ai candidati mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - nei
successivi quindici giorni all'approvazione della graduatoria da
parte del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. Ai
candidati ammessi viene data comunicazione anche a mezzo telegramma,
inviato all'indirizzo indicato nella domanda.
4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al
corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre il termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli
ammessi. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo
telegramma, indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del
candidato e le motivazioni del reclamo stesso.
5. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del telegramma di
comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a
pena di decadenza, confermare, sempre a mezzo telegramma, l'impegno a
partecipare al corso-concorso.
6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino
esplicitamente allo stesso, o che siano dichiarati decaduti ai sensi
del precedente comma 5 o del successivo art. 10, subentrano i primi
non ammessi in ordine di graduatoria. Sono, inoltre, esclusi dal
corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita'
formative senza giustificato motivo.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti
 
1. I candidati ammessi al corso-concorso devono far pervenire
entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta
ammissione, a pena di decadenza, la documentazione comprovante quanto
dichiarato nella domanda.

                              Art. 11.
 
Svolgimento del corso-concorso
 
1. Il corso-concorso di formazione e' organizzato e gestito dalla
Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, la quale provvedera' a definire le modalita' di svolgimento,
le articolazioni ed i contenuti didattici. Alla stessa Scuola
compete, inoltre, la determinazione e l'espletamento delle verifiche
semestrali, volte ed accertare l'apprendimento dei partecipanti, e
dell'esame finale del corso, nonche' il conseguente rilascio
dell'abilitazione.
2. Il corso si svolgera' in sedi da stabilire secondo le esigenze
organizzative della Scuola, che provvedera' a disporre la
destinazione dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli
stessi.
3. Gli enti locali presso i quali, al termine del corso, i
partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico semestrale sono
individuati dalla Scuola d'accordo con gli organismi associativi dei
comuni e delle province.
4. L'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso,
compilata dalla Scuola, e le conseguenti iscrizioni all'Albo sono di
competenza del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia.

                              Art. 12.
 
Borse di studio
 
1. Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa di
studio, il cui importo e' determinato dal Consiglio nazionale di
amministrazione dell'Agenzia nei limiti e secondo i criteri previsti
nell'art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465.
2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di
segreteria comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la
restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita,
fissata dal Consiglio nazionale di amministrazione, secondo le
modalita' dallo stesso stabilite.

                              Art. 13.
 
Aumento delle iscrizioni
 
1. Il Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia si
riserva la possibilita' di aumentare, prima della fase di
preselezione di cui all'art. 6, il numero delle iscrizioni all'Albo
poste a concorso, quale determinato nell'art. 1 del presente bando.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. I candidati autorizzano l'Agenzia ad utilizzare i dati
personali forniti per la partecipazione al concorso. I medesimi dati
possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura
concorsuale. Il trattamento dei dati personali, in ogni caso, e'
limitato alla durata della procedura concorsuale di cui al presente
bando.

                              Art. 15.
 
Norme richiamate
 
Il presente bando e' stato deliberato tenendo conto delle
disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nella legge
10 aprile 1991, n. 125, nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nella legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
nella legge 16 giugno 1998, n. 191.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!