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UNIVERSITA' DI LECCE
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in «E-Business» (ISUFI) - XIX ciclo. VIII Bando
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.43 del 1/6/2004 |
Ente: | UNIVERSITA' DI LECCE |
Località: | - |
Codice atto: | 04E03116 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 1/7/2004 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato
con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e successive
modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 2755 del 20 settembre 2001;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, il cui art. 2 e' stato
integrato dall'art. 52, punto 57, della legge 28 dicembre 2001 (Legge
finanziaria 2002);
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998 «Determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca approvato dal senato accademico in data
25 giugno 1999 e successive modificazioni;
Viste le delibere del 22 luglio 2003 e 23 luglio 2003
rispettivamente del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, con le quali e' stata approvata l'istituzione del
diciannovesimo ciclo dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1762 del 5 agosto 2003 di
istituzione del XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce;
Visto l'estratto del verbale n. 8 del 30 aprile 2004, con cui il
Nucleo di valutazione d'Ateneo ha espresso parere favorevole al
rinnovo del dottorato di ricerca in «E-Business» (ISUFI) - XIX ciclo;
Considerato che il rinnovo del dottorato di ricerca in
«E-Business» (ISUFI) - XIX ciclo non e' stato sottoposto
all'attenzione del senato accademico e del consiglio di
amministrazione di questo Ateneo nelle sedute rispettivamente del
22 luglio 2003 e 23 luglio 2003;
Ritenuto urgente istituire il dottorato di ricerca in
«E-Business» (ISUFI) - XIX ciclo al fine di avviare senza ulteriore
indugio le procedure di selezione ed iniziare, poi, le attivita' di
formazione previste;
Visto lo statuto di questo Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in
«E-Business» (ISUFI) con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Lecce.
Art. 2.
Posti a concorso
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Lecce una
selezione pubblica per l'ammissione al XIX ciclo del sottoriportato
corso di dottorato di ricerca, di durata triennale, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce:
1) «E-Business»
Struttura proponente: ISUFI
posti n. 6
borse di studio a carico del Progetto ISUFI n. 6.
Le linee di formazione saranno articolate lungo le seguenti linee
di ricerca:
il contesto competitivo ed organizzativo dell'e-business, sia a
livello microeconomico, fornendo concetti e metodologie per la
gestione e la valutazione del patrimonio cognitivo di
un'organizzazione knowledge-based e ICT driver, sia a livello meso e
macroeconomico, focalizzando l'attenzione su elementi e dinamiche che
caratterizzano i processi di adozione di modelli di e-business da
parte di cluster di imprese e/o del sistema economico nel suo
complesso;
le tecnologie abilitanti i modelli organizzativi di e-business,
focalizzando gli interessi scientifici su piattaforme tecnologiche di
e-business, di knowledge management e di e-learning.
Art. 3.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano
in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente l'emanazione del decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999, ovvero del diploma di laurea specialistica
conseguito secondo il citato decreto ministeriale, ovvero di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non
sia gia' stato riconosciuto, il riconoscimento dell'idoneita' di
titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al
corso di dottorato di ricerca e' affidato, previo parere delle
strutture didattiche interessate, al senato accademico.
Art. 4.
Domande di partecipazione
La domanda di ammissione, indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta,
secondo lo schema allegato al presente bando, di cui fa parte
integrante, dovra' essere presentata o fatta pervenire (o
eccezionalmente anticipata in via provvisoria a mezzo fax al seguente
numero 0832 293570) all'Universita' degli studi di Lecce - Servizio
Posta - Viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, a pena di esclusione,
entro il seguente termine perentorio: le ore 13 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e
la seguente dicitura: Selezione per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in ... (riportare la denominazione del corso di
dottorato).
L'Universita' di Lecce non terra' conto delle domande pervenute
dopo la citata data e orario, anche se spedite prima.
L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso
un'universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei
docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al senato accademico il
riconoscimento dell'idoneita' di detto titolo (certificato di laurea
con esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui
sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Universita' italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992, nella domanda di partecipazione al
concorso dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' dell'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Art. 5.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 6.
Prove d'ammissione al corso di dottorato
Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
Gli esami d'ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.
Art. 7.
Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri scelti tra professori e
ricercatori universitari di ruolo, scelti all'interno dei settori
disciplinari degli afferenti al dottorato, cui possono essere
aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la
nomina di tali esperti e' obbligatoria qualora si realizzino le
condizioni di cui al comma tre dell'articolo quattro del decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima
dell'inizio delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 8.
Modalita' d'iscrizione al corso
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno esprimere la propria
accettazione e dovranno presentare o far pervenire alla Segreteria
dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Lecce, entro
giorni quindici, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmato;
diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore
o, in via provvisoria autocertificazione;
domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione
finale;
c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato
di ricerca presso Universita' italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di
laurea o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o
straniere;
e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
Coloro che non sono vincitori della borsa di studio sono tenuti a
presentare quanto segue:
autocertificazione in carta libera, su apposito modello,
attestante il nucleo ed il reddito familiare relativo l'anno
precedente;
ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
Coloro che sono vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato;
di impegnarsi a non svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, l'interessato puo' esibire o inviare per via
telematica copia, ancorche' non autenticata, del certificato di
laurea posseduto, come previsto dalla circolare del Ministero
dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
Art. 9.
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio, sono tenuti
al pagamento del contributo annuo di Euro 1.549,37, ridotto secondo i
criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
Art. 10.
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
L'importo delle borse di studio di cui all'art. 2 e' pari a
quello determinato dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998.
La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso
(tre anni).
La cadenza di pagamento della borsa e' mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o
comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede
(in Italia o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di
viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del
collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento
assegnati al dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione
e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i
corsi e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal
collegio dei docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento
della borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere al rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con
motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti
salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di
servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a
trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 11.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti, redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 12.
Incompatibilita'
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca titolari di una
borsa di studio non possono svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca, pena la decadenza dal
diritto di godimento della borsa.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio su proposta del tutor, successivamente approvata dal
collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di
collaborazione per l'attivita' di ricerca. Tanto sempre che le stesse
attivita' possono essere assunte nell'ambito delle attivita'
formative previste dal dottorato medesimo. In tal caso le borse di
studio sono compatibili con eventuali compensi derivanti
dall'attivita' di ricerca, cosi' come sono compatibili con altre
attivita' anche retribuite che permettano di approfondire l'attivita'
di formazione e l'esperienza di ricerca.
Art. 13.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Lecce, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 14.
Dipendente pubblico
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 15.
Tutela della privacy
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
L'interessato puo' fare valere nei confronti dell'Universita' il
diritto di cui all'art. 13 della legge n. 675/96.
Art. 16.
Responsabile del procedimento
L'area studenti dottorato di ricerca dell'Universita' di Lecce -
Viale Gallipoli n. 49, e' responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale inerente al presente bando. Il
responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei
dati e' il dott. Ippazio Antonio Giannuzzi - tel. 0832/293570.
Art. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa attualmente vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
nel sito http://www.unile.it
> Il presente decreto sara' inviato alla ratifica del senato
accademico e del Consiglio di amministrazione nelle prossime
adunanze.
Lecce, 17 maggio 2004
Il rettore: Limone
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