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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indizione delle prove di accertamento della conoscenza delle lingue
straniere finalizzate alla mobilita' professionale del personale
docente e ATA della scuola verso le istituzioni scolastiche e
universitarie all'estero.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 27/11/2001
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:01E11299
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/12/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli
affari esteri d'intesa con IL DIRETTORE GENERALE del personale della
scuola e dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca
 
Considerato quanto disposto dal C.C.N.L. per il personale delle
scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001 in merito allo
svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua
straniera (articoli 2, 3 e 4), alla costituzione e all'aggiornamento
delle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero del
personale docente e ATA della scuola;
Visti il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'art. 9
della legge 147 del 26 maggio 2000 per le norme non disapplicate dal
C.C.N.L. 14 settembre 2001;
Visti i C.C.N.L. del Comparto scuola 26 maggio 1999 e la
sequenza, prevista dall'art. 44 dello stesso contratto, del
24 febbraio 2000 per le parti non superate dal C.C.N.L. del
14 settembre 2001;
Visto il decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165 recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10 giugno 1995;
Vista la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio 1998 concernente le classi di concorso;
Visto il decreto interministeriale n. 4177 del 10 agosto 1991
concernente i titoli di accesso per l'insegnamento nei corsi a favore
dei lavoratori italiani e loro congiunti;
Vista la tabella allegata al C.C.N.L. del 14 settembre 2001,
relativa alla valutazione dei titoli professionali, culturali e di
servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indette le prove di accertamento della conoscenza delle
lingue straniere per il personale Docente e ATA con contratto a tempo
indeterminato della scuola da destinare ai posti di contingente di
cui all'art. 639 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

                               Art. 2.
 
Criteri generali e requisiti per l'ammissione alla prove di
accertamento linguistico
 
1. Alle prove di accertamento linguistico e' ammesso a
partecipare, a domanda, il personale della scuola con contratto a
tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che
abbia prestato dopo tale periodo almeno un anno di effettivo servizio
di ruolo in territorio metropolitano nella qualifica (per il
personale ATA, limitatamente ai profili di direttore dei servizi
generali ed amministrativi ed assistente amministrativo), nel posto
di insegnamento (per i docenti di scuola materna e di scuola
elementare), nella classe di concorso (per i docenti di scuola
secondaria) per i quali sono definiti i codici funzione indicati
nell'allegato n. 1 al presente decreto. Tali requisiti devono essere
posseduti entro la data di scadenza del termine utile stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di
accertamento (trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale).
2. Qualora l'aspirante sia in possesso dei requisiti previsti, e'
consentita la partecipazione alle prove di accertamento, per piu'
codici funzione, nonche' per piu' aree linguistiche. Ha titolo a
partecipare alla prova di accertamento linguistico per i lettorati di
italiano presso le Universita' straniere il personale appartenente
alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o
secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo
o secondo grado che abbiano superato, nell'ambito di corsi
universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo la tabella di omogeneita' del MPI allegata ai bandi di
concorsi per titoli ed esami emanati con DD.D.G. 31 marzo 1999 e 1
aprile 1999.
La tipologia di istituzioni, le categorie di personale, le
relative classi di concorso e i codici funzione sono indicati
nell'allegato n. 1 al presente decreto.
Le lingue delle quali e' richiesta la conoscenza sono le
seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, a seconda dell'area
linguistica per la quale i candidati intendano concorrere.
Nell'allegato n. 2 al presente decreto sono riportate le quattro aree
linguistiche con la specifica dei Paesi che ne fanno parte.
3. Non ha titolo a partecipare alla prove di accertamento di cui
al presente decreto il personale che:
a) abbia gia' prestato servizio all'estero, anche se in piu'
aree linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di
durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto
previsto dall'art. 9, comma 3, del C.C.N.L. 14 settembre 2001;
b) abbia gia' prestato un periodo di servizio nelle scuole
europee. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 8, comma 5, del
C.C.N.L. del 14 settembre 2001, tale personale puo' tuttavia
partecipare alle prove di accertamento per le istituzioni diverse
dalle scuole europee ;
c) sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) sia stato restituito ai ruoli metropolitani per
incompatibilita' o per motivi di servizio;
e) non possa assicurare, per motivi di eta', un quinquennio di
servizio all'estero.

                               Art. 3.
 
Modalita' e termini utili per la presentazione della domanda di
ammissione e documentazione
 
1. Domanda:
a) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - il personale che intenda partecipare alle prove di
accertamento linguistico dovra' inviare apposita domanda - alla quale
dovra' essere allegata la dichiarazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio (allegato n. 4 al presente decreto) -
direttamente (e non per il tramite gerarchico) al Ministero degli
Affari Esteri - direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale - Ufficio IV, piazzale della Farnesina n. 1 -
00194 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data
di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Il modello di domanda da utilizzare
e' quello riportato nell'allegato n. 3 al presente decreto;
b) il modulo di domanda, che deve essere obbligatoriamente
compilato dal candidato in tutte le sue voci negli spazi
appositamente riservati, e' reperibile anche sul sito internet del
Ministero degli affari esteri (consultare la voce scuole
all'indirizzo: http://www.esteri.it/polestera/dgrc/);
c) i docenti che, avendo i requisiti prescritti, intendano
sostenere le prove di accertamento per piu' tipologie di istituzioni
tra quelle indicate nell'allegato n. 1, debbono inoltrare distinte
domande;
d) la firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, art. 39);
e) i candidati dovranno indicare sulla busta la sigla
corrispondente alla tipologia di istituzione per la quale intendano
partecipare ( SCC - istituzioni diverse dalle scuole europee; SEU -
scuole europee; LET- lettorati; ATA per il personale ATA );
f) l'amministrazione non assume responsabilita' in caso di
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o di
eventuali disguidi postali.
2. Documentazione:
a) ai sensi del testo unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti, i titoli culturali,
professionali e di servizio e l'assenza di circostanze ostative alla
partecipazione alle prove potranno essere autocertificati utilizzando
l'apposito modello allegato al presente decreto (allegato n. 4). I
titoli devono essere stati conseguiti entro il termine di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove. Non
saranno valutati i titoli che non riportano gli estremi
identificativi completi cosi' come indicati nel modello di domanda. I
dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; vigono,
al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 del sopracitato
decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verita';
b) in qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti (art. 71, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
c) il Ministero degli affari esteri, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i
dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per
l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

                               Art. 4.
 
Casi di esclusione
 
1) Sono considerati motivi di esclusione:
a) la domanda priva di firma del candidato;
b) la domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione
del presente decreto o oltre la scadenza del termine ivi stabilito
per la presentazione della domanda);
c) la domanda dell'aspirante che sia privo dei requisiti
generali di ammissione di cui al precedente art. 2.
2) Il Ministero degli affari esteri puo' disporre in ogni momento
l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti.
L'esclusione e' disposta con motivato provvedimento del Ministero
degli affari esteri che sara' notificato all'interessato con lettera
raccomandata.

                               Art. 5.
 
Convocazione dei candidati
 
1. Il calendario delle prove di accertamento linguistico -
predisposto dal MAE - la sede, e l'orario di inizio delle prove
verranno indicati con successivo avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del
29 gennaio 2002 e alla stessa data sul sito internet del Ministero
degli affari esteri.
2. L'avviso nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli
interessati.
4. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
5. Tutti i candidati sono ammessi alle prove con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.

                               Art. 6.
 
Modalita' di svolgimento delle prove di accertamento linguistico
 
1. Le prove di accertamento mirano a verificare la conoscenza di
una o piu' lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree
linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco ).
L'accertamento e' effettuato sulla base di prove strutturate,
predisposte a cura del Ministero degli affari esteri, che si
articolano in una serie di 40 domande, nella lingua straniera oggetto
della prova, con possibilita' di scelta tra quattro risposte. I
parametri di valutazione delle risposte sono predefiniti. Essi
saranno resi noti ai candidati immediatamente prima dell'inizio della
prova. La durata della prova e' fissata in due ore.
La prova di accertamento mira a verificare la conoscenza della
lingua straniera nei suoi molteplici aspetti morfologici,
ortografici, sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici.
2. Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera
sara' correlato alla tipologia delle Istituzioni per le quali il
candidato intende partecipare. Pertanto verranno predisposte distinte
prove per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni diverse dalle scuole
europee per i quali la prova dovra' verificare un'adeguata conoscenza
della lingua o delle lingue straniere;
b) docenti che aspirano alle scuole europee per i quali la
prova dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o
delle lingue straniere consenta la piena integrazione in uno
specifico contesto educativo e plurilingue;
c) docenti che aspirano ai Lettorati di italiano presso le
Universita' straniere per i quali la prova dovra' verificare se il
grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la
piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale;
d) personale ATA per il quale la prova dovra' verificare
un'adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere.
3. La prova di accertamento e' distinta per ciascuna delle
quattro aree linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco).
Pertanto, qualora il candidato abbia chiesto di partecipare alle
prove per piu' di un'area linguistica della stessa categoria dovra'
sostenere una prova per ogni lingua richiesta.
4. Superano la prova di accertamento linguistico i candidati che
abbiano riportato un punteggio di almeno 56/80.
5. Al termine di ciascuna delle prove strutturate la commissione,
di cui al successivo articolo 7, procede alla redazione di appositi
elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del
punteggio conseguito. Tali elenchi saranno pubblicati all'albo
dell'ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel sito internet del Ministero
degli affari esteri (consultare la voce scuole all'indirizzo:
http://www.esteri.it/polestera/dgrc/).
6. A conclusione di tutte le prove il Ministero degli affari
esteri inserira' i nominativi di tali candidati in appositi elenchi
generali, redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun
codice funzione e per ciascuna area linguistica.

                               Art. 7.
 
Composizione e compiti delle commissioni
 
1. Sono costituite apposite commissioni nominate dal direttore
generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero
affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca, presiedute da un dirigente
dell'area tecnica, in servizio presso il Ministero dell'istruzione,
competente per lo specifico settore linguistico.
2. Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la
regolarita' delle procedure e di redigere gli elenchi del personale
che ha superato le prove di accertamento secondo quanto indicato
nell'art. 6, comma 5, del presente decreto.
3. Non possono far parte della commissione coloro che siano
legati da matrimonio o da parentela o affinita' entro il quarto grado
civile con alcuno dei candidati o dei membri della commissione
stessa.
4. Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che
alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato
il settantesimo anno di eta' ne' gli ex dipendenti dei Ministeri
degli affari esteri e dell'istruzione, dell'Universita' e della
ricerca collocati a riposo da piu' di tre anni.
5. Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni
coloro che si candidano per le prove di accertamento e coloro che
alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio
all'estero.
6. Non possono, altresi', far parte delle commissioni ai sensi
dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, i componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata,
coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
7. Tutti i membri della commissione sono esonerati dagli obblighi
di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento
delle operazioni .

                               Art. 8.
 
Costituzione delle graduatorie permanenti
 
Per i candidati che abbiano superato la prova di accertamento
linguistico, il Ministero degli affari esteri procede alla
valutazione dei titoli sulla base della tabella allegata al C.C.N.L.
del 14 settembre 2001. Le modalita' di costituzione delle graduatorie
permanenti, previste dal C.C.N.L. del 14 settembre 2001, sono
definite nell'ordinanza del direttore generale della promozione e la
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri che sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
30 novembre 2001 e, contestualmente, all'albo dell'ufficio IV della
direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale
nonche' sul sito internet del predetto Ministero (consultare la voce
scuole all'indirizzo: http://www.esteri.it/polestera/dgrc/).

                               Art. 9.
 
Pubblicazione del decreto di indizione
 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Roma, 19 novembre 2001
 
Il direttore generale del personale
della scuola e dell'amministrazione
Zucaro
Il direttore generale per la promozione
e la cooperazione culturale Aloisi
De Larderel

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