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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso ai Centri sportivi
agonistici della Marina militare, per il 2022, di nove volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualita' di atleta.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.85 del 25/10/2022 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 22E13311 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 9 |
Scadenza: | 24/11/2022 |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo cui le
disposizioni recate da detto regolamento non trovano applicazione -
fra l'altro - alle procedure di reclutamento del personale militare
delle Forze armate da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di
atleti o istruttori;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 00108980 del 10 giugno 2021 e
successive modifiche, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha
comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare
autorizzate per il 2022;
Visti i fogli n. M_D AD2D0C9 RG22 0059622 del 15 giugno 2022 e n.
M_D AD2D0C9 RG22 0092858 del 5 ottobre 2022 dello Stato Maggiore
della Marina, contenenti gli elementi di programmazione per
l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento
di nove volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) della
Marina militare, in qualita' di atleta, per il 2022;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'art.
28, che prevede la possibilita' di fissare, per particolari
discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti -
minimo e massimo - di eta' per il reclutamento degli atleti dei
gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'art. 1524, comma 2 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare (DGPM) e, in
particolare, l'art. 20 comma 3, che prevede le modalita' di
sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del
direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto 2018
- registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n.
2089 - relativo alla sua nomina a vice direttore generale della
Direzione generale per il personale militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per il 2022, un concorso, per titoli, per
l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare di nove
VFP 4 del Corpo equipaggi militari marittimi - categoria Marinaio
(M), in qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di
seguito indicate:
a) nuoto sincronizzato:
un atleta di sesso femminile, specialita' a squadra;
un atleta di sesso femminile, specialita' duo misto;
b) tuffi:
un atleta di sesso maschile nella specialita' piattaforma 10
m.;
un atleta di sesso femminile nella specialita' 1m., 3m. e 3m.
sincro;
c) canoa acqua piatta: un atleta di sesso femminile nella
specialita' K1, K2 e K4 velocita' su distanze olimpiche;
d) canottaggio: un atleta di sesso maschile nella specialita'
otto con timoniere senior, bordata dispari su distanza olimpica;
e) vela olimpica: due atleti di sesso maschile nella
specialita' Formula Kite - Olimpic Kite Boarding;
f) nuoto per salvamento: un atleta di sesso maschile nelle
specialita' 100m percorso misto, 50m trasporto manichino e 200m nuoto
ostacoli.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle
specialita' indicate, l'Amministrazione della difesa si riserva la
facolta' di devolvere gli stessi ad altre specialita' tra quelle di
cui al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del
Ministero della difesa, (www.difesa.it e sul portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa all'indirizzo:
https://concorsi.difesa.it), che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 35° anno di eta';
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nella Marina militare;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno
conseguito il titolo di studio all'estero e' subordinata alla
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza, rilasciata dalla
competente autorita' scolastica italiana;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell'art. 957, comma 1,
lettere b) ed e-bis);
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
m) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
n) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva
quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la
successiva rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver
conseguito nella disciplina/specialita' prescelta risultati
agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive
nazionali indicate nell'allegato A al presente bando ovvero, per le
discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato
sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di
effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita'
di atleta nella Marina militare, pena l'esclusione dal concorso
disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio
permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di
accertamenti successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero,
se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento
adottato dalla DGPM. In tal caso il servizio eventualmente prestato
sara' considerato servizio di fatto. Pertanto, i concorrenti che non
avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno
ritenersi ammessi con riserva alle fasi successive dello stesso.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all'art. 1 del presente
bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet http://www.difesa.it - link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalita' di cui al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati
alla gestione della procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.
5. Prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il
portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
le modalita' di utilizzo del portale stesso.
Art. 4
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalita'
descritte ai commi successivi, entro trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore), nonche' l'indirizzo dell'istituto
scolastico ove e' stato conseguito il diploma stesso; se in possesso
di titolo di studio conseguito all'estero, occorrera' allegare copia
conforme dell'attestazione di equipollenza o equipollenza del titolo
stesso rilasciata dal competente ufficio scolastico;
i) di essere in possesso della certificazione di cui all'art.
2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita'
prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
j) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita'
di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di
leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi,
la successiva rinuncia;
k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
4. I candidati, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno allegare alla stessa (in formato PDF o
JPEG):
a. atto di assenso, per i candidati minorenni, secondo il
modello in allegato F al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza
di essi, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di
riconoscimento dei/l sottoscrittori/e. La sottoscrizione del predetto
documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati,
l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti
e alle prove previsti dal successivo art. 8;
b. certificazione di cui all'art. 2, comma 2 del bando, redatta
sul modello in allegato E, rilasciata dalla competenza Federazione
sportiva nazionale, attestante il conseguimento, nella
disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di
livello nazionale: la mancata produzione comportera' l'esclusione
dalla procedura concorsuale;
c. se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero,
attestazione di equipollenza o equivalenza a quello prescritto per la
partecipazione al concorso, rilasciata dal competente ufficio
scolastico;
d. certificazione attestante l'eventuale possesso degli altri
titoli di merito indicati nell'allegato B al bando.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 5.
7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei
concorsi saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero
della difesa e in quello della Marina militare
(www.marina.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto all'art. 4, comma 5, i candidati
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, eventuali
comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia
fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica
certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it - indicando il concorso al quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.
Art. 6
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di
vascello, membro esperto del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della
Marina militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della
Marina militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della
Marina militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 7
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera
a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli
indicati nell'allegato B al bando e ad assegnare il relativo
punteggio. Relativamente ai titoli sportivi verranno valutati
esclusivamente quelli dichiarati dalla competente Federazione
sportiva nell'allegato E del presente bando, che sara' reso
scaricabile in formato editabile sul portale dei concorsi del
Ministero della difesa. Non sara' presa in considerazione altra
documentazione sportiva inviata a corredo della domanda.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e
posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a 20 saranno considerati inidonei e, quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale.
4. Il punteggio assegnato ai concorrenti sara' reso noto - con
carattere di provvisorieta' e fatti salvi ulteriori provvedimenti di
esclusione adottati dalla DGPM - nel portale del Ministero della
difesa. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i concorrenti
potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio
attribuito:
se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM,
mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare -
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
certificata - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica da inviare - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it. Tale messaggio dovra' recare quale
oggetto la dicitura CONCORSO VFP 4 ATLETI MM 2022 - COGNOME NOME.
Art. 8
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le
modalita' di seguito indicati.
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sara' effettuato
dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b)
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sito
presso il comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina n. 1,
indicativamente, nel mese di dicembre 2022. L'ordine di convocazione,
la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante
avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti
http://www.difesa.it/ - www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potra'
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi il giorno e l'ora
indicati presso il predetto Centro di selezione. La mancata
presentazione agli accertamenti comporta l'esclusione dal concorso,
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e
riconosciute tali dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potra' concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi
dell'impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della
necessaria documentazione, dovra' pervenire alla DGPM entro il
settimo giorno precedente quello di prevista presentazione, mediante
messaggio di posta elettronica all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it - e per conoscenza all'indirizzo
r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale messaggio dovra' comunque essere
allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,
come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto
di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello
riportato in allegato C al bando, rilasciato dal proprio medico di
fiducia in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita,
attestante la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei
mesi precedenti la visita, dell'analisi completa delle urine con
esame del sedimento;
d) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di
quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
esito del test di accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV;
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale dell'attestazione che l'eventuale struttura
sanitaria privata di cui viene prodotto il referto e' accreditata con
il SSN;
f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, originale o
copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica;
g) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
inerente alla propria disciplina sportiva, in corso di validita',
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico
specializzato in medicina dello sport;
h) esame radiografico del torace in due proiezioni, se gia'
posseduto;
i) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto attestante l'esito di
ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto attestante l'esito del
test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In caso di
positivita', la commissione non potra' procedere all'effettuazione
degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell'art. 580, comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti
che si trovino in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in
deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti
accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
5. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati e/o
referti di cui al precedente comma 4 - fatta eccezione per quelli di
cui alle lettere c), d), ultimo alinea, f) e h) - comportera'
l'esclusione dal concorso. In particolare, il referto di analisi di
laboratorio, di cui al precedente comma 4, lettera f), concernente il
dosaggio quantitativo del G6PD dovra' comunque essere prodotto dal
concorrente all'atto dell'incorporazione, qualora vincitore.
Al termine degli accertamenti psico-fisici verranno restituite
solo le radiografie.
6. La commissione, presa visione e acquisita tutta la
documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporra'
l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) valutazione dell'apparato locomotore;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
h) controllo dell'abuso di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare o siano
possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel
corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico e/o
esito del test TB-IGRA) ritenuta utile per consentire un'adeguata
valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nei confronti dei concorrenti che, all'atto degli accertamenti
sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza per le quali risultera' clinicamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non
esprimera' alcun giudizio, ne' definira' il relativo profilo
sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti in
data utile che, comunque, non potra' in alcun modo oltrepassare i
dieci giorni dalla data prevista per il completamento delle visite
mediche.
7. La commissione provvedera' a definire, per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI,
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
La commissione comunichera' ai concorrenti l'esito della
selezione effettuata e sottoporra' a ognuno il verbale a titolo di
notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata
quadriennale», con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata
quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
La commissione determinera' l'idoneita', rispettivamente, sulla
base della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della
sua compatibilita' con la disciplina sportiva da svolgere e la piu'
generale idoneita' al servizio militare.
8. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti
psico-fisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive
tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno
2014, fermo restando quanto previsto dal decreto del direttore
generale della Sanita' militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione di coefficiente superiore a 2, fatta salva la presenza
di un profilo di fascia B (coefficiente 3 o 4) non inficiante
l'integrita' psicofisica correlata all'attivita' sportiva per cui si
concorre e non interessante gli apparati PS, AC ed AR;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
d) l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se
unica, rilevata con drug test su campione di urine e test di
conferma;
e) tutte le imperfezioni e infermita' non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con l'espletamento del
servizio quale VFP 4 in qualita' di atleta.
I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
conforme al modello riportato in allegato D al bando, tenuto conto
che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle
premesse del bando.
9. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici i concorrenti
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 6, comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti attitudinali
come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il
possesso delle qualita' attitudinali e caratteriologiche che
assicurino l'assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della
Marina militare.
10. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
formulera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita' quale atleta
militare.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sara' comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di
notifica.
11. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti
psico-fisici e attitudinali e' definitivo e, nel caso di inidoneita',
comporta l'esclusione dal concorso.
Tale provvedimento e' adottato, su delega della DGPM, dalle
competenti commissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c).
12. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, lettera
i), ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato
dalle sopracitate commissioni, comporta l'esclusione dal concorso se
tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle
discipline/specialita' indicate all'art. 1, sulla base del punteggio
ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 7.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di
ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente piu' giovane
di eta'.
3. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente comma 1 saranno dichiarati vincitori e assegnati al Corpo
equipaggi militari marittimi, categoria Marinaio (M).
4. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresi'
pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso
l'ente designato dalla Forza armata, dove frequenteranno uno
specifico corso formativo volto a far acquisire le conoscenze
necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base.
2. All'atto della presentazione i predetti concorrenti saranno
sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell'ente o
da parte di un ufficiale medico del Servizio sanitario di
riferimento, a visita medica al fine di verificare il mantenimento
dei requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto
in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale,
ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito
per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, cosi' come
specificato nel precedente art. 8, comma 5. Se emergeranno possibili
motivi di inidoneita', i citati concorrenti saranno immediatamente
inviati presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona
al fine di verificarne l'idoneita' quale VFP 4 in qualita' di atleta.
Nel caso di giudizio di inidoneita' superiore a venti giorni per
infermita' non dipendente da causa di servizio, gli interessati
saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma prefissata
quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di prevista
presentazione il militare in servizio e' in licenza di convalescenza
scadente oltre i venti giorni successivi alla predetta data, sara'
escluso dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in
qualita' di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di
esclusione e' definitivo.
3. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare».
4. I concorrenti che non si presenteranno all'ente di
assegnazione entro il termine fissato nella comunicazione di
convocazione saranno considerati rinunciatari.
In caso di impedimento, la DGPM potra' concedere eventuali
differimenti, per un periodo comunque non superiore a venti giorni, a
seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento
stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovra' pervenire alla DGPM entro i due giorni
successivi al verificarsi dell'impedimento, mediante messaggio di
posta elettronica all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it - e per
conoscenza all'indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale messaggio
dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a).
5. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla
stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con
altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra
disciplina/specialita' secondo le necessita' definite dalla Forza
armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
6. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di
atleta decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista
presentazione presso l'ente designato e, per gli effetti
amministrativi, da quella di effettiva presentazione presso l'ente
medesimo.
Art. 11
Esclusioni
1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione
di cui all'art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella
indicata nel precedente art. 4;
c) non hanno prodotto l'atto di assenso di chi esercita la
potesta' genitoriale, qualora minorenni;
d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 4,
comma 4, lettera b) copia della certificazione di cui all'art. 2,
comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita'
prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un
punteggio inferiore a 20, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma
3;
f) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di
accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu'
requisiti tra quelli previsti dal bando sara' disposta, con
provvedimento adottato dalla DGPM, l'esclusione dalla procedura
concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In tal
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il
contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 13
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2022
Il vice direttore generale: Croce
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