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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di referendario
del tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura
amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.21 del 13/3/2001
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:001E1986
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:35
Scadenza:27/4/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214;
Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive
modificazioni, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981,
n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981,
n. 125, recante integrazioni al succitato decreto del Presidente
della Repubblica, 21 aprile 1973, n. 214;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 21 dicembre 2000,
nonche' la comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato in
data 8 gennaio 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della
magistratura amministrativa.
Al concorso possono partecipare:
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e
della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in
giurisprudenza provenienti dalla ex carriera direttiva o appartenenti
ad una delle qualifiche funzionali dell'area C, secondo il nuovo
sistema di classificazione del personale previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei Ministeri per
il quadriennio normativo 1998/2001, con almeno cinque anni di
anzianita' in una qualifica funzionale dell'area stessa.
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di
materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza,
assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti a carriere per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del titolo di laurea,
con almeno cinque anni di anzianita' nella carriera stessa;
6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni
per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri potra' disporre, in ogni momento,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 2.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale, ufficio per le relazioni sindacali e per il personale delle
magistrature - Roma, via M. Minghetti n. 10, entro il termine di
decadenza di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si. considerano presentate in tempo utile anche le domande di
partecipazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.

                               Art. 3.
Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il
luogo di nascita, il recapito presso cui desiderano ricevere le
comunicazioni relative al concorso e l'appartenenza ad una delle
categorie ammesse a partecipare al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6) e 7)
dell'art. l debbono altresi' dichiarare:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
4) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi
militari.
L'amministrazione, non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della raccomandata.

                               Art. 4.
Alla domanda deve essere allegato:
1) un curriculum recante l'indicazione degli studi compiuti,
degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi
ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata;
2) certificato rilasciato dalla competente universita'
attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e
nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonche' per
i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri
1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare.
3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al
successivo art. 10 del presente bando.

                               Art. 5.
I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di
lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due.

                               Art. 6.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria
indicata nell'art. l n. 7) del presente bando.
La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa.

                               Art. 7.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o
spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale, ufficio per le relazioni sindacali
e per il personale delle magistrature - Roma, Via M. Minghetti n. 10,
entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4),
e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
segretariato generale. Ufficio per le relazioni sindacali e per il
personale delle magistrature - Roma, via M. Minghetti n. 10, entro il
termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione,
sotto pena di decadenza:
1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico
provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza,
attestante che il candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare
l'ufficio cui aspira ed e' esente da difetti e imperfezioni che
possano influire sul rendimento del servizio, completo degli
accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o in copia
autenticata.

                               Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6) e 7)
dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
segretariato generale - Ufficio per le relazioni sindacali e per il
personale delle magistrature - Roma, via M. Minghetti n. 10, entro il
termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione del candidato
nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione
stessa, nonche' la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti
disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6)
dell'art. 1 del presente decreto);
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia
autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato e' in godimento dei
diritti politici;
6) certificato penale del casellario giudiziario;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;
8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui
all'art. 7;
9) certificato rilasciato dalla competente prefettura
attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di
consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato
tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato
(solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente
decreto).
I certificati di cui ai nummeri 1), 4), 5), 6) e 8), ed al n. 1)
dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella
del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono
essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

                               Art. 9.
La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sara' composta da
un Presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica
equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un
consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due docenti
universitari.
Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente
del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il consiglio
di Stato.

                              Art. 10.
La commissione esaminatrice procede previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati
nell'art. 4.
A tal fine potra' essere chiesta all'amministrazione di
appartenenza una relazione sul servizio prestato dall'aspirante.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del
complesso dei titoli. Non puo' partecipare alle prove di esame il
candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella
valutazione del complesso dei titoli.

                              Art. 11.
Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto
processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.
Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di
quaranta cinquantesimi.
La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla
somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed
orali la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

                              Art. 12.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del
ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

                              Art. 13.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e trattati per le finalita' di gestione della
procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere
comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla
posizione giuridica del candidato.

                              Art. 14.
Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale - del 25 maggio 2001.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, dovranno presentarsi per sostenere le prove, nei giorni
d'esame, muniti di valido documento di identita' personale.
Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale del
bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli
adempimenti di competenza.
Roma, 28 febbraio 2001
Il Sottosegretario di Stato: Micheli

 

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