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UNIVERSITA' DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in farmacologia clinica e terapia medica
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.28 del 9/4/2004 |
Ente: | UNIVERSITA' DI BARI |
Località: | - |
Codice atto: | 04E01645 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 29/4/2004 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento dell'Universita' degli studi di Bari in
materia di Dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale
n. 12333 del 9 dicembre 1999 e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Bari emanato con decreto rettorale n. 9231 del 12 settembre 2001 e
successive modificazioni;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Bari avanzate dalle strutture preposte all'attivita'
di ricerca;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna riunitosi in
data 30 ottobre 2003;
Viste le delibere adottate dal senato accademico nelle sedute del
31 ottobre 2003 e del 10 novembre 2003;
Visto il decreto rettorale n. 11368 del 26 novembre 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 5 dicembre 2003 - 4ª
serie speciale - concorsi con cui sono stati indetti pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione a n. 65 corsi di dottorato di
ricerca per il XIX ciclo tra i quali quello di farmacologia clinica e
terapia medica;
Considerato che per detto dottorato l'esito del concorso non ha
consentito l'attivazione dello stesso;
Vista la delibera adottata dal S.A., nella seduta del 18 febbraio
2004, che ha autorizzato l'emanazione del bando di concorso per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in farmacologia clinica
e terapia medica - XIX ciclo;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca, di durata triennale, che si riporta
qui ai seguito con l'indicazione della struttura di afferenza, del
numero dei posti messi a concorso e del numero delle borse di studio
disponibili nonche' le date di svolgimento della prova scritta e
della prova orale.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
Il numero delle borse assegnate potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, fermi restando in ogni caso
i termini di scadenza previsti dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
XIX Ciclo Area 5 - Scienze biologiche
Dottorato di ricerca in farmacologia clinica e terapia medica -
Dipartimento di farmacologia e fisiologia umana posti: quattro, di
cui due con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: 10 maggio 2004, alle ore 9, presso l'aula del
Dipartimento di farmacologia e fisiologia umana - sezione di
farmacologia, Policlinico Piazza G. Cesare, 11 - Bari;
prova orale: 11 maggio 2004, alle ore 9.
Art. 2.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati, per il corso di
dottorato di cui al precedente art. 1.
Art. 3.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea -
vecchio ordinamento - o laurea specialistica - nuovo ordinamento -
ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
Collegio dei docenti la dichiarazione d'equipollenza in parola.
Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo lo schema
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata
come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove
indicate nel presente bando, sara' cura di questa amministrazione
comunicare a ogni singolo candidato, mediante notifica personale,
eventuali variazioni al predetto calendario.
Art. 4.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a questa
Universita', a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso,
entro e non oltre le ore 13 del ventesimo giorno da quello di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - Concorsi. A tal fine
fara' fede la data di protocollazione delle medesime domande.
Le citate domande, indirizzate al rettore dell'Universita' degli
studi di Bari, e redatte, in carta libera, secondo lo schema allegato
al presente bando, potranno essere presentate direttamente al
Servizio archivistico, settore I - protocollo di questa Universita',
piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari, nei giorni dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 10 alle ore 12 o fatte pervenire con raccomandata
a/r al seguente indirizzo: Universita' degli studi di Bari,
Dipartimento per gli studenti e la formazione post-laurea, area
formazione post-laurea, settore I dottorato di ricerca, piazza
Umberto I, n. 1 - 70121 Bari.
Il termine di scadenza e' perentorio pena esclusione dal
concorso. Non saranno prese in considerazione le domande che
perverranno oltre il termine sopra indicato anche se spedite entro
tale termine. Si precisa che non fara' fede il timbro di spedizione
dell'istanza ma, come gia' evidenziato, fara' fede la data di
protocollazione della medesima istanza.
Ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap. Nella
domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a
macchina o a stampatello) sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non
residenti in Italia un recapito italiano eletto quale proprio
domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato cui intende concorrere;
e) la cittadinanza;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
h) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
i) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini non italiani);
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
l) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu' corsi di studio, ivi compresi i master
universitari;
m) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione o altro ente pubblico;
n) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
o) i portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5
dicembre 1992, devono indicare gli ausili necessari in relazione al
proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti, per domanda priva di
firma del candidato.
Art. 5.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati e si svolgeranno presso le sedi indicate nel precedente
articolo 1.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
La prova scritta potra' consistere nello svolgimento di un tema
ovvero nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, di
cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate.
Per la valutazione di tale ultima prova la commissione
esaminatrice si atterra' ai seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,2 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta non data.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il candidato potra' richiedere di sostenere le prove, oltreche'
in lingua italiana, anche in lingua inglese o francese.
La suddetta richiesta sara' sottoposta alla valutazione del
Collegio dei docenti del dottorato interessato.
Per il candidato che ottenga di poter sostenere le prove in
lingua inglese o francese, durante il colloquio si procedera' alla
verifica della conoscenza della lingua italiana.
Per gli altri candidati e' compresa nella prova orale una
verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera da essi
indicata.
Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai
candidati la data ed il luogo in cui potranno prendere visione
dell'elenco degli ammessi alla prova orale.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi
da ciascuno riportati nelle prove stesse, sottoscritto dal presidente
e dal segretario della commissione, sara' affisso nell'albo del
Dipartimento presso cui si sono svolte le prove.
In caso di parita' di merito prevale la valutazione della
condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d'identita';
passaporto;
patente di guida;
porto d'armi.
Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' formata e nominata
in conformita' alla normativa vigente.
Art. 7.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per il corso di dottorato. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza fruizione
della borsa di studio.
Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca
puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa. Nel
caso di parita' di merito, prevarra' il candidato che concorre per la
prima volta.
Art. 8.
Le borse di studio messe a concorso per il corso di dottorato di
cui all'art. 1 del presente bando, nonche' quelle eventualmente in
aggiunta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, vengono
assegnate secondo l'ordine delle graduatorie. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001.
L'importo annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di permanenza all'estero nella misura del 50% . Il periodo
complessivo non deve superare l'esatta meta' della durata del corso
di dottorato.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Chi abbia
usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per
un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 9.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (art. 52, comma 57
della legge n. 448 del 28 dicembre 2001).
Art. 10.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a
seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di
dottorato di ricerca, possono chiedere l'iscrizione al corso
medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinati gli assegni.
L'ammissione al corso avverra' previe delibere del Collegio dei
docenti del dottorato e del consiglio del Dipartimento dove si svolge
l'assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'. Nel caso in cui
l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro ateneo, si rende
necessaria l'autorizzazione dell'Universita' di appartenenza.
Art. 11.
I concorrenti ammessi al corso dovranno presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni dieci, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) fotocopia del codice fiscale;
c) due fotografie debitamente firmate a tergo;
d) una marca da bollo da Euro 10,33.
I cittadini non italiani devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 12.
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a Euro 619,75, cosi' suddiviso:
I rata Euro 258,23 (all'atto di iscrizione);
II rata Euro 361,52 (se dovuta va versata entro il mese di
luglio).
L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione economica normalizzata (CEN) supera l'importo di Euro
33.569,70.
In ogni caso e' dovuto l'importo di Euro 51,65 quale costo
diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle
universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998 nonche' i dottorandi
portatori di handicap, con invalidita' non inferiore al 66%, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi.
I dottorandi titolari di assegni di ricerca sono tenuti al
pagamento dei contributi.
Art. 13.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso la Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 14.
L'universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile e per infortuni per l'intera durata del
corso per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato,
provvedendo alla stipula della relativa polizza.
Art. 15.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Durante il corso, il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal Collegio dei docenti a svolgere
eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore
alla meta' della durata del corso.
Al termine di ogni anno di corso, il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione scritta d eventuale presentazione orale
affinche' il Collegio dei docenti, valutata l'assiduita', il profitto
e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo
del corso o puo' proporre al rettore l'esclusione. Il dottorando che
non supera la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con
riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa
deliberazione del collegio dei docenti, sino ad un massimo di un anno
mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento,
salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero
alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi: maternita', servizio
militare ovvero servizio civile e grave e documentata malattia.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, e
dell'apposito regolamento di ateneo, ai dottorandi puo' essere
affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, nel limite massimo di 50 ore per anno
accademico, che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita'
di formazione alla ricerca e che non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita' italiane.
Art. 16.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' alla normativa
vigente.
Art. 17.
Ai fini della legge n. 675/1996 l'universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso di che trattasi.
Art. 18.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - Concorsi.
Art. 19.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Bari, 2 aprile 2004
Il rettore
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