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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ad un posto di
primo ricercatore in prova - II livello professionale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 6/2/2004
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E00432
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:8/3/2004
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

IL  DIRETTORE  della  direzione  centrale delle risorse umane e degli
affari generali
 
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
Superiore di Sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto presidenziale in data 3 ottobre 2002,
concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del
personale dell'Istituto Superiore di Sanita' e sulle modalita' di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto presidenziale in data 24 gennaio 2003,
concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'Istituto Superiore di Sanita';
Visto, in particolare, l'art. 64 del predetto Contratto
collettivo nazionale di lavoro che prevede, tra l'altro, in presenza
di situazioni di anomala carenza di opportunita' di sviluppo
professionale, da accertare in base all'elemento oggettivo della
permanenza diffusa superiore a livelli III e II, l'attivazione di
procedure concorsuali riservate per l'accesso, rispettivamente, al II
e al I livello;
Rilevata una situazione di anomala carenza di opportunita' di
sviluppo professionale nel profilo di Ricercatore - III livello
professionale del citato Istituto, accertata in base all'elemento
oggettivo della permanenza diffusa superiore a dodici anni nel
profilo medesimo;
Vista la deliberazione n. 4 allegata al verbale n. 34 del
Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto del 25 novembre
2003 con la quale, a seguito di concertazione con le organizzazioni
sindacali, e' stata approvata, tra l'altro, l'indizione, ai sensi del
sopracitato art. 64, di un concorso riservato per un posto di primo
ricercatore in prova II livello professionale dell'Istituto medesimo
- dipartimento del farmaco;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E 'indetto, ai sensi dell'art. 64 del CCNL relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, ad un posto di primo ricercatore in
prova - II livello professionale dell'Istituto superiore di sanita-
dipartimento del farmaco.

                               Art. 2.
1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti
dell'Istituto Superiore di sanita', in servizio alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, che alla data del 31 dicembre 2001 rivestivano il profilo
di ricercatore - III livello professionale ed erano provvisti di
diploma di laurea.
2. Il possesso dei predetti requisiti sara' accertato d'ufficio.
3. E' richiesto, altresi', il possesso del requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego in qualita' di primo ricercatore.

                               Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'Ufficio VI - reclutamento del personale e
borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e degli
affari generali dell'Istituto superiore di sanita' ovvero presentata
direttamente a detto ufficio, entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo deve intendersi protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
2. Al fine dell'accertamento della produzione della domanda nel
termine sopra indicato fara' fede, per le domande spedite a mezzo di
raccomandata, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione
per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
4. Le domande presentate direttamente al suddetto ufficio
reclutamento del personale e borse di studio dovranno essere
consegnate presso l'ufficio medesimo corredate da copia delle stesse;
sulla copia verra' posto il timbro dell'ufficio e la data di
presentazione e la stessa verra' riconsegnata all'interessato.
5. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta
l'inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
6. Il bando del concorso sara' inserito nel sito Internet
dell'Istituto superiore di sanita' WWW.ISS.IT.> 7. Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente
dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato
A), gli aspiranti debbono dichiarare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il diploma di laurea di cui sono in possesso con
l'indicazione della data di conseguimento e l'universita' presso la
quale e' stato conseguito;
d) di prestare servizio presso l'Istituto superiore di sanita'
con il profilo di ricercatore - III livello professionale - e la data
di attribuzione del profilo medesimo;
e) l'ufficio presso il quale prestano servizio;
f) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. (Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'ufficio reclutamento del personale e
borse di studio le eventuali variazioni del proprio recapito).
8. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, 2° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in relazione
al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni,
verranno messe m atto speciali modalita' di svolgimento della prova
d'esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in
effettiva condizione di parita' con gli altri candidati.
9. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce dal candidato. Non sara presa in considerazione la domanda
non sottoscritta dal candidato.
10. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando potra' essere disposta in ogni momento,
con decreto motivato del direttore della direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali.
11. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
12. Per informazioni relative al concorso e per la presentazione
delle domande l'Ufficio VI - reclutamento del personale e borse di
studio - sara' aperto ai candidati dalle ore 10 alle ore 12 dei
giorni non festivi escluso il sabato.

                               Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Direzione centrale delle risorse umane e degli
affari generali - Ufficio VI - reclutamento del personale e borse di
studio, per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
4. L'interessato gode ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito,
unitamente ad un elenco in duplice copia dei titoli stessi,
sottoscritto dal candidato.
2. Nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente
all'Ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio di cui al
precedente art. 3, i titoli ed il relativo elenco dovranno essere
consegnati in busta o plico chiusi, contestualmente alla domanda.
3. Saranno valutati i titoli che siano stati acquisiti dai
candidati entro il 31 dicembre 2001.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 25.
5. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
Ctg. 1 Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 10,00 -
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione: punti 1,00;
Ctg. 2 Elaborati di servizio: fino a punti 8,00 - Punteggio
massimo attribuibile a ciascun elaborato: punti 0,80;
Ctg. 3 Incarichi universitari e specializzazioni: fino a punti
1,00 - Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della
categoria: punti 0,25;
Ctg. 4 Vincite o idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi,
partecipazione a corsi di formazione: fino a punti 2,00 - Punteggio
massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria: punti 0,25;
Ctg. 5 Incarichi speciali: fino a punti 3,00 - Punteggio
massimo attribuibile a ciascun incarico: punti 0,50;
Ctg. 6 Corsi svolti come docente, premi scientifici: fino a
punti 1,00 - Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della
categoria: punti 0,25.
6. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che
l'impiegato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, per
speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o
da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi o su
questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi
dell'amministrazione.
7. Le pubblicazioni e gli elaborati ai servizio potranno essere
prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di
tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati
accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare
con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la
data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
8. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo quanto stabilito dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga
sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere
corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra'
riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della
documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
9. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere
tutti gli elementi che le rendano utilizzabili in luogo della
documentazione che sostituiranno.
10. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
11. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
12. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
13. I titoli eventualmente prodotti non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo
elenco, dovranno essere accompagnati da apposita lettera di
trasmissione.
14. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni
che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto superiore di sanita' o presso altre pubbliche
amministrazioni.
15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
16. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
dovra' precedere il colloquio di cui al successivo art. 6.
17. Il punteggio assegnato per i titoli di merito sara' reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione dell'esame colloquio di cui
al successivo art. 6.
18. I candidati che non raggiungeranno nella valutazione dei
suddetti titoli di merito il punteggio minimo di punti 7,50 non
saranno ammessi all'esame colloquio.
19. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 6.
1. L'esame colloquio avra' per oggetto i compiti propri del
profilo professionale a concorso, avuto riguardo alle competenze del
dipartimento del farmaco, individuate dal regolamento concernente
l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita', approvato con
decreto presidenziale 24 gennaio 2003. Consistera', altresi', in una
discussione sulle eventuali pubblicazioni presentate dal candidato.
2. Alla prima riunione la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dell'esame
colloquio di cui al comma 1 del presente articolo, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare il relativo punteggio.
3. Per l'esame colloquio la commissione esaminatrice disporra'
per ciascun candidato di un punteggio pari a punti 50. Per superare
detto esame colloquio il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti 35.
4. L'esame colloquio avra' luogo in Roma, presso l'Istituto
superiore di sanita' - viale Regina Elena n. 299, nei giorni che
verrano all'uopo fissati. Il colloquio stesso non potra' aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di
festivita' religiose valdesi.
5. L'avviso per la presentazione all'esame colloquio sara' dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data fissata per
il colloquio stesso.
6. L'esame colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
7. Al termine di ogni seduta dedicata all'esame colloquio la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui il colloquio stesso avra' luogo.
8. Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.
9. Per lo svolgimento dell'esame colloquio si osserveranno le
norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
10. Ai fini della formazione della graduatoria verra' attribuito,
ai candidati che avranno superato l'esame colloquio, un punteggio di
valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita rapportato
alle fasce retributive di appartenenza in godimento al 31 dicembre
2001, nella misura sottoindicata:
I fascia stipendiale: punti 5;
II fascia stipendiale: punti 15;
III fascia stipendiale o superiore: punti 25.

                               Art. 7.
1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato sara'
determinato sommando il punteggio assegnato per i titoli di merito,
la votazione riportata nell'esame colloquio ed il punteggio
attribuito in base alla fascia stipendiale di appartenenza.
2. In base al punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato la commissione esaminatrice formera' la graduatoria del
concorso, con l'indicazione del punteggio medesimo.

                               Art. 8.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, con decreto del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali, sara' approvata la graduatoria del concorso e verra'
dichiarato il vincitore.
2. Per i candidati eventualmente a parita' di punteggio si terra'
conto, d'ufficio, della posizione in ruolo.
3. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le varie
impugnative.
4. Trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli prodotti
per la partecipazione al concorso.
5. Trascorso un anno dai 120 giorni sopra indicati senza che il
candidato abbia richiesto la restituzione dei titoli presentati,
l'amministrazione si riserva di procedere allo scarto dei medesimi.

                               Art. 9.
1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire all'Ufficio VI - reclutamento del personale e borse di
studio della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali dell'Istituto superiore di sanita', entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a
pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto
individuale di lavoro di cui al successivo art. 10, un certificato
medico (in bollo), rilasciato da un medico militare ovvero da un
medico legale dell'azienda Unita' sanitaria locale o dall'ufficiale
sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al
servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualita' di
primo ricercatore dell'istituto medesimo. In caso di eventuale
invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato medico con
l'indicazione della percentuale di riduzione della capacita'
lavorativa che le condizioni fisiche dell'aspirante lo rendono idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego in qualita' di primo
ricercatore del predetto istituto.
2. Il certificato medico dovra' essere in data non anteriore a
sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che non abbia presentato detto certificato medico, come innanzi
precisato, di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro di cui al successivo art. 10.

                              Art. 10.
1. Il candidato dichiarato vincitore che abbia prodotto la
documentazione di cui al precedente art. 9 sara' invitato a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale del comparto delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 21 febbraio
2002, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di primo
ricercatore e ad assumere servizio, contestualmente, con tale
profilo.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto, nonche' dalle
norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili
dal contratto collettivo vigente.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto.
4. Gli effetti giuridici ed economici del predetto contratto
individuale di lavoro decorreranno dal 31 dicembre 2001.
5. Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto, a
decorrere dalla suddetta data del 31 dicembre 2001, il trattamento
economico iniziale relativo al secondo livello professionale -
profilo di primo ricercatore previsto dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 - quadriennio
normativo 1998-2001 e biennio economico 1998 - 1999 ed al Contratto
collettivo nazionale di lavoro 21 febbraio 2002 - biennio economico
2000-2001, oltre agli assegni spettanti ai sensi delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali.
6. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio.
8. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.

                              Art. 11.
1. Agli oneri conseguenti la procedura concorsuale di cui al
presente bando si fara' fronte con le risorse previste dall'art. 64,
comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
21 febbraio 2002.
Roma, 26 gennaio 2004
 
Il direttore della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali

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