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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 18/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:000E0249
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

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                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativi all'istituzione del
dottorato di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il Regolamento emanato con decreto MURST n. 224 del
30 aprile 1999;
Visto il Regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' di Macerata emanato con decreto rettorale n. 806 del
21 ottobre 1999;
Viste le delibere del senato accademico del 7 dicembre 1999 e del
consiglio di amministrazione del 26 novembre 1999 relative
all'approvazione delle proposte dei dottorati di ricerca per l'anno
accademico 1999/2000;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 
E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione
pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in:
Cultura dell'eta' romano-barbarica borse 2;
Diritto internazionale e dell'Unione Europea borse 2;
Diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione europea
borse 3;
Filologia classica, patristica e bizantina borse 1;
Filosofia e teoria delle scienze umane borse 2;
Lingua, letteratura e filologia italiana tra 700 e 800 borse 2;
Medicina legale con particolare riferimento alla respon-
sabilita' professionale nelle discipline mediche specialistiche borse
1;
Poesia e poetiche moderne e contemporanee borse: 2;
Politiche, formazione ed educazione linguistico- culturali borse:
2;
Scienza dell'educazione e analisi del territorio borse: 2;
Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche borse: 2;
Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche borse: 3;
Storia antica e archeologia classica borse: 2;
Storia del diritto italiano con particolare riferimento alla
storia del diritto moderno borse: 3;
Storia della filosofia borse: 2;
Storia e conservazione dei beni culturali borse: 3;
Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee borse:
2;
Storia linguistica dell'Eurasia borse: 2;
Teoria del diritto e della politica borse: 2;
Teoria dell'informazione e della comunicazione borse: 1.
 
Art. 2.
 
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti
dall'Universita' di Macerata, senza limitazione di eta' e
cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito in Italia, o all'estero, purche'
preventivamente riconosciuto dal collegio dei docenti del corso.
La domanda di ammissione alla prove concorsuali per l'iscrizione
ai corsi, redatta in carta semplice e indirizzata al rettore
del-l'Universita' degli studi di Macerata, dovra' essere redatta
secondo lo schema allegato e dovra' pervenire all'Ufficio ricerca -
area affari generali, Universita' degli studi di Macerata, Piaggia
dell'Universita' 2, 62100 Macerata entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca cui intende
partecipare;
2) le proprie generalita' e la data ed il luogo di nascita;
3) la propria cittadinanza;
4) la laurea posseduta ovvero il titolo accademico equipollente
con la data e l'indicazione dell'universita' presso cui e' stato
conseguito oppure la dichiarazione che e' in procinto di conseguire
la laurea (indicando in quale data, in quale materia e presso quale
Universita' degli Studi) e che si impegna a presentare il certificato
di laurea o l'autocertificazione relativa prima dell'inizio del corso
(pena l'esclusione dallo stesso);
5) la lingua o le lingue straniere conosciute;
6) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(i cittadini comunitari e stranieri dovranno indicare un recapito
italiano o l'ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio);
Il candidato dovra' altresi' dichiarare:
- di non avere subito condanne penali (e in caso contrario
quali);
- di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche (o in
caso affermativo. di impegnarsi a collocarsi in aspettativa per il
periodo di durata del corso);
- di essere disposto a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti (certificato di laurea con esami e votazioni) utili a
consentirne la valutazione da parte del collegio dei docenti. I
documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa
vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di
studio delle universita' italiane.
 
Art. 3.
 
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, con
l'ausilio di un esperto che redigera' apposito giudizio scritto, la
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Per
sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo documento di
riconoscimento.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova
scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della
verifica della conoscenza della lingua. Ai fini della determinazione
del punteggio ognuno dei commissari attribuisce al candidato fino a
10 punti per prova.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso
punteggio viene richiesto per il superamento del colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Macerata.
Il diario della prova scritta con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e dei locali in cui la medesima avra' luogo, sara'
inviato agli interessati tramite raccomandata almeno quindici giorni
prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta almeno venti giorni prima della data
fissata per la prova, ovvero - nell'ipotesi di rinuncia scritta ai
termini di preavviso espressa da tutti i candidati presenti alla
prova scritta - a mezzo comunicazione diretta nella stessa sede
concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
 
Art. 4.
 
Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi. Le commissioni incaricate delle valutazioni comparative
sono composte da tre docenti o ricercatori di ruolo, piu' un
supplente, anche di altri Atenei, appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso.
 
Art. 5.
 
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. Ai primi classificati in possesso dei
requisiti previsti verra' assegnata previa specifica domanda scritta
ed entro i limiti delle disponibilita' - una borsa di studio
dell'importo di lire 20.450.000, assoggettabile al contributo
previdenziale INPS a gestione separata.
L'assegnazione della borsa per la frequenza del corso di
dottorato di ricerca e' subordinata alla condizione che i soggetti
abbiano conseguito la prima laurea o titolo equipollente da non piu'
di tre anni e non abbiano avuto un reddito personale nei due anni
precedenti l'erogazione della borsa.
Le borse di studio saranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito. A parita' di merito degli aventi diritto, si
terra' conto del maggior periodo intercorso dal conseguimento della
laurea o di analogo titolo accademico.
La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso e viene automaticamente revocata in caso
di mancato superamento delle prove annuali di verifica del lavoro
svolto, effettuata dal collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale
con rate posticipate.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, tenendo conto
dell'eventuale differenza del costo della vita.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
L'erogazione della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in L. 2.000.000 annui da versare in due rate da
L. 1.000.000: la prima contestualmente all'iscrizione e la seconda
antro il 31 luglio 2000.
Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
I candidati ammessi ai corsi, che pur essendo nella condizione di
avere una borsa di studio non possano esserne assegnatari per
esaurimento delle stesse, saranno esentati dal pagamento delle tasse
e dei contributi.
Il candidato, che in base alla graduatoria finale sia risultato
tra gli ammessi al corso, decade qualora non esprima la propria
accettazione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'esito del
corso. In tal caso gli subentra il primo dei candidati ammissibili
esclusi per esaurimento dei posti previsti. Lo stesso accade qualora
altro candidato ammesso rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro gli stessi termini opzione per un solo corso
di dottorato.
 
Art. 6.
 
I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all'Ufficio ricerca - area affari generali - Universita' degli studi
di Macerata, Piaggia dell'Universita' 2, 62100 Macerata entro il
termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo
a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda in carta
libera di iscrizione al primo anno di corso di dottorato.
Alla domanda vanno allegati:
1) certificato di cittadinanza;
2) certificato della laurea posseduta;
3) dichiarazione di non essere iscritto/a e impegnarsi a non
iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per
tutta la durata del corso suindicato:
4) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
5) una fotografia recente (cm. 4x4,5);
6) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi.
I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa di studio, debbono presentare - entro gli stessi termini della
domanda di iscrizione - richiesta scritta, dichiarando sotto la
propria personale responsabilita':
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
2) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
3) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
I candidati idonei, che intendano chiedere l'esonero dal
pagamento delle tasse e dei contributi, debbono presentare - entro
gli stessi termini della domanda di iscrizione - richiesta scritta,
dichiarando di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato e
allegando autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
 
Art. 7.
 
I corsi di dottorato hanno di norma durata non inferiore di tre
anni.
Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale
possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di
dottorato.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
 
Art. 8.
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente autorizzate dal coordinatore del corso. In ogni caso il
collegio dei docenti potra' procedere ad una proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
Il coordinatore del corso previa acquisizione del parere del
collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata
attivita' didattica integrativa. che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi'
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
 
Art. 9.
 
Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a
intraprendere l'attivita' di ricerca. Ai dottorandi puo' essere
attribuito, ove istituito dal collegio dei docenti, il titolo
intermedio di "Master Scientifico Culturale" (MSC). Il conseguimento
di detto titolo di Master non implica necessariamente l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato. Il Collegio dei docenti stabilisce
il punteggio minimo per conseguire il Master e il punteggio minimo
per l'ammissione all'anno successivo. Il MSC puo' essere conseguito
anche indipendentemente dal programma di dottorato. Qualora i
dottorandi abbiano sostenuto presso altre Universita', anche
straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel primo anno di
dottorato, essi possono essere esentati da tutte o da alcune delle
prove da sostenere nel primo anno.
 
Art. 10.
 
Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca dei corsi con sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Macerata sono
nominate dal rettore sentito il collegio dei docenti, e sono composte
da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di
ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle
aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri
devono appartenere ad altre Universita', anche straniere, non
partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio
dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private,
anche straniere.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre
il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.
Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni
giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i
successivi due mesi.
 
Art. 11.
 
Di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'Universita', domanda di
ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del collegio dei docenti e da tre copie della tesi con la relativa
valutazione redatta dal collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto. o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga.
I candidati entro 15 giorni dalla data di convocazione del
colloquio, debbono provvedere ad inviare, a ciascun componente la
commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata
dalla valutazione del collegio dei docenti.
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle
biblioteche nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del
titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'Amministrazione.
Macerata, 27 dicembre 1999
Il rettore

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