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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica a venti borse di studio per laureati da usufruirsi
presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre
istituzioni scientifiche italiane per ricerche nel campo delle
scienze matematiche. (Bando n. 201.01.133).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.37 del 12/5/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E4455
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/6/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

             IL DIRIGENTE del Dipartimento del personale
 
Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 225 in data
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la ""direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'ente";
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 366/99 in data
14 ottobre 1999 con la quale e' stato deliberato il programma di
borse per l'anno finanziario 1999;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a venti borse di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo delle scienze matematiche da usufruirsi
presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle riceche ed
altre istituzioni scientifiche italiane (allegato "A") secondo le
specifiche e le tematiche indicate nell'allegato B" che costituisce
parte integrante del presente bando. I candidati possono concorrere
ad una sola sede di ricerca di cui all'"allegato A" e ad un solo
raggruppamento di borse identificato, nell'allegato B, dal numero di
codice.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
la durata di dodici mesi e non e' rinnovabile.
Costituisce titolo preferenziale il possesso del dottorato di
ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza
assegni.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con stipendi o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del Consiglio nazionale delle ricerche.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi
inerenti all'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del
Consiglio nazionale delle ricerche, settimo livello, esclusivamente a
carico dei fondi dell'Istituzione (sia essa del Consiglio nazionale
delle ricerche o diversa dal Consiglio nazionale delle ricerche)
presso la quale e' fruita la borsa.
Il borsista e' assicurato, a cura del Consiglio nazionale delle
ricerche, per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento
dell'attivita' connessa con la fruizione della borsa stessa.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea, da almeno tre anni, presso
universita' o istituti superiori italiani o abbiano una laurea
conseguita presso universita' o istituti superiori stranieri
dichiarata equivalente da una universita' o istituto superiore
italiano o dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica (M.U.R.S.T.);
b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori
universitari di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i
ricercatori universitari e del Consiglio nazionale delle ricerche ed
altri pubblici dipendenti. Puo' partecipare il personale insegnante
della scuola media secondaria di ruolo, che puo' usufruire della
borsa previa autorizzazione del competente provveditorato agli studi,
secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
libera, secondo lo schema, "allegato C, del presente bando, deve
essere indirizzata e presentata, con la relativa documentazione, al:
Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del personale -
Reparto II - -Concorsi e borse di studio, entro e non oltre il
quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per le domande di
partecipazione alla selezione, presentate a mano all'ufficio
accettazione del Consiglio nazionale delle ricerche durante l'orario
di lavoro, sara' rilasciata ricevuta. Le domande non firmate dai
candidati saranno escluse.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo; (ai sensi della legge
n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998
il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione come da fac-simile allegato E);
2) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
direttore dell'istituzione scientifica, rilasciata su carta intestata
della stessa, presso la quale il candidato intende svolgere la
ricerca (come da fac-simile allegato D); tale dichiarazione non puo'
essere formulata tramite telegramma o telex; puo' eventualmente
essere trasmessa via fax;
3) tesi di laurea;
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando, per questi ultimi, se trattasi di pubblicazioni o
dattiloscritti e il nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale intende partecipare.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o
spediti al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine di cui
al primo comma del presente articolo, ne' delle domande che, alla
data di scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta
documentazione; ne' e' infine consentito, scaduto il termine stesso,
di sostituire i titoli e i documenti gia' presentati, anche se
trattasi di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i
corrispondenti lavori stampati.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
E' facolta' del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
nominare, in relazione al presente bando, piu' commissioni
esaminatrici.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati
che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione
dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto
dall'ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede
diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione presenta le graduatorie
distinte per ogni raggruppamento.
Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate, con
sottoscrizione in ogni pagina, del Presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei
mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo,
in base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a comunicare a
ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli, nel
frattempo, parte della documentazione presentata per l'ammissione
alla stessa, ad eccezione di:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca (una copia);
4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
5) elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia);
6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
Il Consiglio nazionale delle ricerche non assume alcuna
responsabilita' sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni
da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione
dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati e presentati al Dipartimento del personale,
Reparto concorsi e borse di studio del Consiglio nazionale delle
ricerche.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per
proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del Consiglio nazionale delle ricerche
dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento e' data comunicazione
all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.
Il Consiglio nazionale delle ricerche si riserva di adottare, in
ogni momento forme adeguate di accertamento sullo stato delle
ricerche in corso da parte dell'assegnatario della borsa.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca
ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita'
presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il
responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le
condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato.
La restituzione dell'importo sara' richiesta dal Consiglio
nazionale delle ricerche.

                              Art. 10.
Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della borsa,
l'assegnatario deve trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche
una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione
deve essere corredata di una dichiarazione del direttore delle
ricerche, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo
durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche
anzidetti.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del Consiglio nazionale delle ricerche.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del personale -
Reparto II - Concorsi e borse di studio, piazzale A. Moro n. 7,
titolare del trattamento dei dati stessi.
Il responsabile del trattamento e' il Dirigente del suddetto
reparto.
Roma, 27 aprile 2000
Il dirigente: Micolitti

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