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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Concorso pubblico, per esami, a ottanta posti per l'accesso al
profilo professionale di collaboratore amministrativo, area
funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1), del ruolo del
personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.42 del 30/5/2008 |
Ente: | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 08E04418 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 80 |
Scadenza: | 30/6/2008 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi contratti collettivi;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in
data 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto ministeri,
per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 -
2007;
Visto l'art 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574;
recante «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e
di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica»;
Vista la legge l aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni
recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 recante «Azioni positive per
la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
recante la «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed
i diritti delle persone handicappate»;
Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 contenente il regolamento sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate»;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante
«Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 recante «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004
recante «Equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 recante «Nuove norme sulla
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in
particolare l'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004,
n. 311 che subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le
amministrazioni dello Stato, all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in
particolare l'art. 1, comma 230, che prevede per i vincitori dei
concorsi la permanenza nella sede di prima destinazione di un periodo
non inferiore a cinque anni;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006 con il quale sono
state rideterminate le dotazioni organiche del personale
contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16
marzo 2007 recante «Determinazione delle classi delle lauree
universitarie»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16
marzo 2007 recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2007, con il quale il Ministero dell'Interno e' stato
autorizzato ad avviare la procedura pubblica concorsuale per il
reclutamento di ottanta unita' di personale nel profilo professionale
di collaboratore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ottanta posti per
l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo,
area funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1), del ruolo del
personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, per le esigenze
degli uffici periferici del Ministero dell'Interno, da ripartire
nell'ambito delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige
limitatamente agli uffici ubicati nell'ambito della provincia di
Trento;
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea (DL), conseguito secondo il vecchio
ordinamento, di durata non inferiore a quattro anni in
giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione e
lauree equipollenti;
laurea magistrale (LM) in giurisprudenza o scienze politiche;
lauree specialistiche (LS) appartenenti alle classi:
LS/22 - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
LS/60 - classe delle lauree specialistiche in relazioni
internazionali; LS/70 - classe delle lauree specialistiche in scienze
della politica;
LS/71 - classe delle lauree specialistiche in scienze delle
pubbliche amministrazioni;
LS/89 - classe delle lauree specialistiche in sociologia;
lauree di durata triennale (L) appartenenti alle classi:
L/2 - classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
L/15 - classe delle lauree in scienze politiche e delle
relazioni internazionali;
L/19 - classe delle lauree in scienze dell'amministrazione;
L/31 - classe delle lauree in scienze giuridiche;
L36 - classe delle lauree in scienze sociologiche.
I candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati o di
altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un
Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle
prove concorsuali purche' i suddetti titoli siano stati equiparati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana;
d) possesso dei diritti politici;
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) idoneita' fisica all'impiego.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati
licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa
contrattuale.
3. I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente provvedimento.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo, utilizzando una specifica applicazione di Internet
all'indirizzo http://concorsiciv.interno.it
> 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio
on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara'
prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato deve
effettuare la stampa della domanda che, debitamente firmata, deve
essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva, ove
venga svolta, ovvero per la prima prova scritta.
4. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
5. La mancata presentazione della domanda di partecipazione,
debitamente sottoscritta, nel giorno indicato al comma 3, comporta la
inammissibilita' alle sopracitate prove concorsuali.
6. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
7. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovra' fare esplicita richiesta,
nella domanda on-line, in relazione al proprio handicap, riguardo
l'ausilio necessario, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame al fine di
consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.
Inoltre l'interessato dovra' inviare, prima dello svolgimento della
prova d'esame, all'indirizzo indicato al comma 9, idonea
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
specifichi la natura del proprio handicap.
8. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
9. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno,
Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento
e della Formazione - Piazza del Viminale, 00184 - Roma, le successive
eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la
commissione esaminatrice del concorso ai sensi dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 5.
Prova preselettiva
1. Qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in
numero superiore a millecinquecento (1500) l'Amministrazione si
riserva la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova
preselettiva, che potra' essere effettuata presso una o piu' sedi.
L'Amministrazione puo' affidare a qualificati istituti pubblici e
privati la predisposizione dei quesiti. La prova preselettiva puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla riguardanti argomenti di cultura generale e di
attualita'.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
4. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti, i quali
dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da
sottoporre ai candidati sono individuati dalla Commissione
esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente
l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le
domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media
difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i
candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in
corso di validita'.
7. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» dell'11 luglio 2008, nonche' nel sito
internet del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it, verranno
date comunicazioni riguardo alla eventuale pubblicazione dei quesiti
nonche' alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
8. La mancata esclusione dall'eventuale prova preselettiva non
costituisce garanzia della regolarita' della domanda di
partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della
domanda stessa. L'Amministrazione procedera' alla verifica della
validita' dei requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova
preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno
superata.
Art. 6.
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata, alla
presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti
automatizzati.
2. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata
secondo l'indice statistico riportato nell'allegato «A» al presente
provvedimento, in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte, un numero di
candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un
punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
5. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» nonche' sul sito internet del
Ministero dell' Interno http://dait.interno.it. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
Art. 7.
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale.
2. La prima prova scritta, della durata di otto ore, consiste
nella stesura di un elaborato su argomenti di diritto costituzionale
e/o amministrativo.
3. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, consiste
nella stesura di un elaborato su argomenti attinenti alle attivita'
istituzionali del Ministero dell'Interno.
4. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati. Non potranno
portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne'
portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che
dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove
al personale di sorveglianza.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte un punteggio minimo di
ventuno/trentesimi.
7. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche' sulle seguenti altre:
economia politica;
diritto comunitario;
disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del
comparto ministeri (contratti collettivi nazionali di lavoro).
8. La prova orale comprende, altresi', l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco, spagnolo. Al fine di valutare ia conoscenza della
lingua prescelta dal candidato e' prevista la lettura, la traduzione
di testi e la conversazione nella suddetta lingua straniera.
9. Nel corso della prova orale, inoltre, e' accertata la
conoscenza del persona! computer e dei software applicativi piu'
diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica.
10. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data
comunicazione, almeno venti giorni prima, della data in cui debbono
sostenere la prova stessa. Nella medesima comunicazione viene
indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
11. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
12. La prova orale si intende superata con un punteggio non
inferiore a ventuno/trentesimi.
13. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
Art. 8.
Categorie riservatarie e preferenze
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame, possono
fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
(allegato B) nonche' dei titoli di precedenza previsti dall'art. 40,
comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, dall'art. 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
3. Qualora tra i candidati che hanno superato le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto a una maggiore riserva.
4. I soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e
18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva
dei posti laddove le quote da destinare obbligatoriamente alle
predette categorie non risultino coperte.
5. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo ne devono fare espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso.
6. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.
7. I documenti in carta semplice ovvero le autocertificazioni
comprovanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza o
precedenza dovranno essere trasmessi a mezzo raccomandata postale,
con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento
per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse
Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione -
Piazza del Viminale - 00184 Roma, entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tale fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 9.
Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine dato dal punteggio finale
riportato da ciascun candidato, di cui all'art. 7, comma 13.
2. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e
delle preferenze di cui all'art. 8.
3. La graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e
pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'Interno nonche' nel sito internet del Ministero dell' Interno
«http://dait.interno.it»
> 4. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 10.
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare il
contratto individuale di lavoro, secondo la disciplina prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento
dell'assunzione, presso la sede di assegnazione indicata
dall'Amministrazione nel profilo professionale di collaboratore
amministrativo, area funzionale terza, posizione economica Fl (ex
C1), del ruolo del personale dell'Amministrazione civile
dell'Interno.
2. I candidati vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova
di quattro mesi, come previsto dalle disposizioni contrattuali.
3. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a presentare la
documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al
rapporto di lavoro entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell'Amministrazione.
4. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati a
far pervenire, entro il termine e con le modalita' che saranno
comunicate, le proprie preferenze in ordine all'assegnazione ad una
delle regioni elencate all'art. 1, che saranno tenute presenti, ove
possibile dall'Amministrazione ai fini dell'assegnazione, ferme
restando comunque le prioritarie esigenze di servizio.
5. Qualora non vengano indicate preferenze in merito ad una o piu'
regioni di cui all'art. 1, l'Amministrazione provvede comunque alla
relativa assegnazione tenuto conto della posizione nella graduatoria.
6. I candidati assunti dovranno permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono
subordinate alle autorizzazioni concesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma
104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane -Ufficio IV -
Affari del Reclutamento e della Formazione, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. L'indicazione di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' ha il diritto di opporsi per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 26 maggio 2008
Il capo del Dipartimento: Procaccini
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