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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
quattro Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, anno 2018.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 13/4/2018
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:18E03399
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/5/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art.
2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove
selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390, recante,
tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione
generale per il personale militare;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare l'art. 73, comma 14,
secondo il quale l'esito positivo dello stage di formazione svolto
presso gli uffici giudiziari dai laureati in giurisprudenza aventi i
requisiti di cui al comma 1 costituisce titolo di preferenza, a
parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nei concorsi
indetti da amministrazioni dello Stato diverse da quelle della
giustizia, della giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello
Stato;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015,
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n.
1574, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017;
Vista la lettera dello Stato maggiore dell'Esercito n. M_D
E0012000 REG2018 0029420 del 13 febbraio 2018;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512, concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in
data 4 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre
2016, al foglio n. 2028, e in data 31 luglio 2017, registrato alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688, relativi alla
sua conferma nell'incarico;
Ravvisata la necessita' di indire, al fine di soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di
quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2018;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di quattro sottotenenti psicologi in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva
altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al
successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it
www.esercito.difesa.it
definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art.
4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano al limite di eta' sopraindicato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso della laurea magistrale in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione. Saranno ritenuti
validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente
ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata, come
indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno
che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di
leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio
nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso
maschile);
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al
conferimento della nomina a ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali
in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11
e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 15.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere
mantenuti all'atto del conferimento della nomina a ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive
comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale
medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.

                               Art. 4 

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta
comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio.
Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare
i comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del
messaggio di cui al precedente comma 9 e l'avvenuta acquisizione
della copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi
degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti
previsti.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia
della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta
all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in
considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno, altresi', prese in
considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta
indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di
cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso, l'oggetto di tutte le
comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal
codice «RS_EI_STR_18».

                               Art. 6 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale e militare;
b) accertamento scritto di lingua inglese;
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) valutazione dei titoli;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti sanitari;
g) accertamento attitudinale;
h) prova orale;
i) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
2. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.

                               Art. 7 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per
la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere
generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito;
c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro
aggiunto;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, preferibilmente istruttore militare di educazione fisica,
presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica,
membri;
c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;
b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;
c) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
tenente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere
generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, di grado
non inferiore a tenente, segretario senza diritto a voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del
presente articolo.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi civili
convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di
educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, nonche'
della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma e'
riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura
generale e il 50% di cultura militare), la durata massima della prova
e i criteri per la valutazione saranno fissati dalla commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai
concorrenti prima dell'inizio della prova stessa;
b) un accertamento scritto di lingua inglese, effettuata lo
stesso giorno della prova scritta di cultura generale e militare,
secondo le modalita' riportate nel menzionato allegato A. La durata
massima verra' stabilita dalla commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 2 e comunicata ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento di un componimento vertente su materie
tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia sono riportati
nel gia' citato allegato A al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle
9,30, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2,
Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 23 maggio 2018, prova scritta di cultura generale e prova
scritta di lingua inglese;
b) 24 maggio 2018, prova scritta di cultura
tecnico-professionale.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note a partire dal 7 maggio 2018, mediante
avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del
portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
Si
potranno chiedere informazioni al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM-Ufficio reclutamento e
concorsi al numero 0742/357814 (mail:
centro_selezione@esercito.difesa.it) o Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con
il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione,
rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art.
4, comma 4 del presente decreto.
L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai
concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova
scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e
militare e della prova scritta di lingua inglese sara' effettuata
subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi informatizzati.
La valutazione sara' espressa in trentesimi in relazione al
numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova
scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma
4, i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 18/30. Si
precisa che l'accertamento della conoscenza della lingua inglese non
necessita del raggiungimento di un punteggio minimo per il
superamento della prova (il punteggio massimo ottenibile e' di 15
punti).
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all'ora che sara' stata indicata dal presidente della
commissione esaminatrice. Nella sede d'esame verra' affisso in
bacheca l'elenco degli idonei e quello degli inidonei. Gli esiti
della prova scritta di cultura generale saranno inseriti nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei
siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti.
4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sara' fornito sul posto l'occorrente per lo
svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con
inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la
prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta
prova.
L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente
decreto saranno resi noti a partire dal 5 giugno 2018 con avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.esercito.difesa.it e www.difesa.it

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i
titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della
presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica
ovvero la prova di cultura tecnico - professionale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, cosi' ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al
concorso, fino a punti 1 come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10;
2) voto pari a 102, punti 0,20;
3) voto pari a 103, punti 0,30;
4) voto pari a 104, punti 0,40;
5) voto pari a 105, punti 0,50;
6) voto pari a 106, punti 0,60;
7) voto pari a 107, punti 0,70;
8) voto pari a 108, punti 0,80;
9) voto pari a 109, punti 0,90;
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1;
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di seguito
specificato:
1) per ogni master di I livello afferente alla
professionalita' posseduta, punti 0,25;
2) per ogni master di II livello afferente alla
professionalita' posseduta, punti 0,50;
3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1;
4) corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e
delle organizzazioni: punti 1/30.
5) corsi post-laurea di formazione in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30;
6) per ogni dottorato di ricerca, punti 2;
7) specializzazione in psicoterapia: 3;
c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di
specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 cosi'
suddivisi:
0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato come unico autore;
0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri;
d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o
corpi armati dello Stato, desumibile dalla documentazione
caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi:
servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 per ciascun mese, a
partire dal terzo, di servizio;
e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a
punti 2 cosi' suddivisi:
Tipo A, punti 2;
Tipo B, punti 1,5;
Tipo C, punti 1;
Tipo D, punti 0,50.

                               Art. 10 

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di luglio 2018,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei
sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5,
comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le disponibilita' dello stesso, potranno
usufruire di alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I
medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non
anteriore al 31 dicembre 2018. La mancata presentazione di tale
certificato determinera' l'esclusione dal concorso;
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
c) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
da non oltre giorni sessanta dalla data di presentazione agli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
da non oltre giorni sessanta dalla data di presentazione agli
accertamenti sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione
di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni. La
mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in
data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone in
accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007
integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle
vaccinazioni effettuate.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i giorni
sessanta precedenti la data di presentazione. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della
concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione
alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami
previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo
art. 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge.
4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3
del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito che, con
l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro,
verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti
documenti sanitari determinera' l'esclusione del concorrente, fatta
eccezione per l'esame radiografico, - per il personale femminile -
del test di gravidanza.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli
di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di
tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle
stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.
Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i
comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di
esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi secondo quanto
previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo
verbale;
b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel gia'
citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni
caso non potra' superare complessivamente i 12,5 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.

                               Art. 11 

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.
2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle vigente direttiva applicativa emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso
dei seguenti specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica edizione
2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare. I predetti
parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al
servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice
dell'ordinamento militare, cosi' come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
alle tavole pseudo isocromatiche o in difetto alle matassine
colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento del
drug test;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD);
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D.
I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica del dirigente del Servizio sanitario attestante il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato E. Tale certificazione dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri
in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie
rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c).
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - SM-Ufficio reclutamento e concorsi procedera' alla
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione generale per il
personale militare che escludera' la candidata dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:


+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato
in allegato F.
A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a zero. A ogni
coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari
a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno
giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) del
profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto;
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o
disartria);
e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso e il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
La commissione giudichera', altresi', non idoneo, il concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al
decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio
estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione
della causa di inidoneita'.
I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque non
oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore
valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per
verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale.
I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e
concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste
della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della
sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterra'
necessario, sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi,
con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa
l'esito dell'istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato,
saranno esclusi dal concorso.
11. I candidati non in servizio gia' giudicati idonei agli
accertamenti sanitari nel corso dell'anno solare nell'ambito di un
concorso della F.A., qualora presentino il relativo verbale di
notifica dovranno presentarsi muniti esclusivamente dei seguenti
documenti/referti:
a) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in
data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in
accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007
integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo;
c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni
antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la
documentazione suddetta, procedera', ai fini dell'attribuzione
dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato
alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il
concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.

                               Art. 12 

Accertamento attitudinale

1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura delle
competenti commissioni a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo
conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei
relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilita' al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinale per il
reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle Scuole
militari dell'Esercito» - Anno 2018 dello Stato maggiore Esercito.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati,
comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -
Ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione degli stessi.

                               Art. 13 

Prova orale

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la
francese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel
gia' citato allegato A. Tale prova facoltativa si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

                               Art. 14 

Spese di viaggio e licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto
dall'art. 10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente
decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 15 

Graduatoria di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nel decreto di
approvazione della graduatoria si tiene conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall'art. 73, comma 14
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
6. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro
titolo informativo, nel sito «www.difesa.it» e nel portale dei
concorsi on-line.

                               Art. 16 

Nomina

1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al
corso gli ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta
ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre
una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso
medesimo. Saranno inoltre sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie
previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio
in patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto
dell'incorporamento:
certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.
1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra'
frequentare il corso applicativo, e sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, nonche' agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto
di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di
un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica
del possesso dei requisiti.

                               Art. 17 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare o ente dalla stessa delegato provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
mendace.

                               Art. 18 

Esclusioni

La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla
stessa delegato, potra' escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti viene accertato dopo la nomina.

                               Art. 19 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare, I reparto, 1ª Divisione reclutamento ufficiali e
sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche' agli enti
previdenziali.
2. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento che nomina responsabile del
trattamento dei dati, ognuno per le parti di competenza:
a) i presidenti delle commissioni di concorso;
b) il direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali e
sottufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: Gerometta

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