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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in economia politica (XIX ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.46 del 13/6/2003
Ente:UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
Località:Milano  (MI)
Codice atto:03E03455
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/7/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 10 giugno 1998, con il quale e'
stata istituita l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, cosi' come modificato
dalla legge n. 17 del 28 gennaio 1999;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, recepito
da questo Ateneo;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 75 del 24 marzo 2000, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca nella seduta del
19 maggio 2003;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca nella seduta del
27 maggio 2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca,
concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al seguente corso di
dottorato di ricerca:
titolo: economia politica;
coordinatore: prof. Patrizio Tirelli;
dipartimento: economia politica;
durata: tre anni;
n. borse: 3;
n. posti 6.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
proposta sia garantita da apposita fideiussione bancaria entro la
scadenza del bando. L'aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti globalmente messi a concorso.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono iscriversi,
richiedere espressamente l'equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei seguenti
documenti:
titolo di studio tradotto e legalizzato dalla rappresentanza
italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si e' conseguito il
titolo;
«dichiarazione di valore in loco» da richiedere alla stessa
rappresentanza.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il
23 luglio 2003.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, di cui una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
Tutti i candidati sono ammessi ad entrambe le prove. E' prevista,
inoltre, la verifica della conoscenza della lingua inglese durante la
prova orale.

                               Art. 4.
Per partecipare alle prove di ammissione, i candidati italiani e
stranieri, in possesso del codice fiscale, dovranno presentare
istanza, indirizzata al magnifico rettore, esclusivamente per via
telematica, tramite Internet o i terminali self-service SIFA, a
questa funzione abilitati, dislocati nei locali dell'Universita'
degli studi di Milano-Bicocca entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il candidato dovra' procedere come segue:
se utilizza self-service SIFA da SIFA ON LINE, selezionare:
accesso ai servizi on line;
domande di ammissione;
ammissione dottorati di ricerca;
Se utilizza un personal computer:
dal sito dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca: www.
unimib.it
selezionare:
servizi agli studenti;
SIFA on line;
accesso ai servizi on line;
domande di ammissione;
ammissione dottorati di ricerca.
I candidati, seguendo le istruzioni del SIFA, dovranno indicare:
dati anagrafici, residenza, domicilio eletto ai fini del concorso,
recapito telefonico, corso di dottorato prescelto, dati di laurea,
lingue straniere conosciute.
I candidati avranno possibilita' di accedere alla domanda fino
all'ultimo giorno di apertura dei termini di iscrizione.
Al termine della compilazione i candidati potranno stampare il
modulo con i dati da loro inseriti, tale stampa avra' valore di
ricevuta a tutti gli effetti e dovra' pertanto essere accuratamente
conservata dall'interessato.
I candidati laureati presso l'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca troveranno i loro dati anagrafici automaticamente
visualizzati (con la possibilita' di variarli).
I candidati, italiani o stranieri, che non sono in possesso di
codice fiscale potranno presentare domanda, sempre entro i termini
stabiliti, compilando il modulo in calce al presente bando. Le
domande dovranno essere consegnate personalmente all'ufficio
dottorati di ricerca della segreteria studenti, sportello 16, piazza
dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, ovvero spedite tramite
raccomandata A/R (ufficio dottorati di ricerca della segreteria
studenti, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano). In caso di
spedizione postale non fa fede il timbro postale.
Il candidato portatore di handicap puo' ottenere, ai sensi della
legge n. 104/1992, cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999,
tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove
concorsuali. A questo scopo e' necessario che, oltre a farne
esplicita richiesta nella domanda di ammissione, trasmettano la
certificazione medica attestante la validita' della richiesta. Tali
certificazioni dovranno pervenire entro la data di chiusura del bando
all'ufficio dottorati di ricerca della segreteria studenti, piazza
dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano.
Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora l'amministrazione riscontri, sulla base di
idonei controlli, la non veridicita' del contenuto di dichiarazioni
rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Per l'ammissione il candidato dovra' inoltre effettuare un
versamento di Euro 30, entro i termini di iscrizione, esclusivamente
su conto corrente postale n 43930205, intestato a «Universita' degli
Studi di Milano-Bicocca, servizio tesoreria, piazza dell'Ateneo
Nuovo, 1, specificando come causale «contributo di partecipazione al
concorso dottorato in economia politica».
La ricevuta del versamento dovra' essere inviata via fax
all'ufficio dottorati di ricerca della segreteria studenti al
n. 02/6448.6271.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Il corso di dottorato di ricerca oggetto del presente decreto
viene svolto nel quadro di un Accordo di cooperazione internazionale
con le universita' aderenti allo Scottish Doctoral Program
(Edimburgo, Glasgow, Stirling, Aberdeen, Dundee, St Andrews,
Strathclyde, Heriot-Watt). Il primo anno del corso di dottorato
prevede che di norma le attivita' didattiche e seminariali siano
programmate d'intesa con lo Scottish Doctoral Program e si svolgano
presso l'Universita' di Edimburgo con costo di iscrizione di 2.870,00
lire sterline a carico dello studente. Il dipartimento di economia
politica rimborsera' il costo d'iscrizione fino ad un massimo di Euro
2.500,00 secondo le modalita' stabilite dal dipartimento stesso.
Durante il periodo di permanenza all'estero la borsa verra'
integrata nella misura prevista dal successivo art. 10. Per tutta la
durata del corso, lo studente avra' pieno accesso alle strutture
didattiche scientifiche e logistiche a disposizione di questo Ateneo
e dello Scottish Doctoral Program.
L'ammissione ai corsi che si terranno presso l'Universita' di
Edimburgo e' condizionata ai seguenti prerequisiti di conoscenza
della lingua inglese:
1) TOEFL, con un punteggio complessivo pari a 580 e con un
punteggio di almeno 55 in tutte le sezioni e un punteggio di 4.0 nel
testo di inglese scritto (TWE);
2) IELTS, con un punteggio complessivo di 6.5 e un punteggio di
almeno 6 in ciascuna delle sezioni;
3) TOEFL (computer-based version), con un punteggio complessivo
di 237 ed un punteggio di almeno 22 in tutte le sezioni e di almeno
4.0 nel testo di inglese scritto (TWE);
4) CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in english)
livello B) o piu' alto.
Tali candidati devono presentare certificazione, anche in copia,
della qualificazione stessa al momento della prova scritta di cui
all'art. 6.

                               Art. 6.
Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 24 luglio 2003, ore 9;
prova orale: 25 luglio 2003, ore 10.
Le prove avranno luogo presso il dipartimento di economia
politica dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, sito in
piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, terzo piano, edificio U6 - Milano.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.
La pubblicazione del calendario delle prove d'esame ha valore di
notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 7.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 8.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dall'affissione della
graduatoria presso l'albo del dipartimento di economia politica. In
tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre
mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia'
usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro
restituzione. L'affissione della graduatoria presso l'albo del
dipartimento di economia politica ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato,
senza fruizione di borse, fatti salvi i requisiti di cui al
successivo art. 10.
La partecipazione e' consentita alla seguente condizione:
possesso di una borsa di studio di importo non inferiore a
quello previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto
1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, garantita
per iscritto da ente, istituzione o fondazione italiana o straniera
che copra tutta la durata degli studi.

                               Art. 9.
I candidati ammessi al corso devono presentarsi entro il termine
perentorio di giorni 15 a decorrere dal giorno successivo a quello
dall'affissione della graduatoria presso l'albo del dipartimento di
economia politica, presso l'ufficio dottorati della segreteria
studenti (sportello n. 16), piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126
Milano, edificio U6 (dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12)
per procedere all'iscrizione.

                              Art. 10.
Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi
extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi
indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
Euro 10.500,00, e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una
borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle
disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2003-2004 detto importo
ammonta a Euro 10.561,54 lordi (a tale cifra sara' detratto il 4,67%
come quota I.N.P.S. a carico del borsista).
Per quanto previsto dall'art. 5 del regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca,
l'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo
di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.

                              Art. 11.
I dottorandi, non titolari di borsa di studio, sono tenuti a
versare un contributo, stabilito per l'anno accademico 2003/2004, in
Euro 852, da versarsi in due rate di pari importo nel seguente modo:
versamento della prima rata (Euro 487), comprensivo del premio
di assicurazione infortuni, all'atto dell'iscrizione al corso;
versamento della seconda rata (Euro 365) entro il 17 maggio
2004.

                              Art. 12.
Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato per
l'anno accademico 2003/2004 in Euro 9,50. Per coloro che usufruiscono
della borsa di studio l'importo verra' sottratto dal primo rateo di
borsa. Per coloro che non sono titolari di borsa di studio, l'importo
e' compreso nel contributo di Euro 852 da versare.

                              Art. 13.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera, utili per
l'iscrizione, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 14.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, dalla quale
emergano risultati scientifici rilevanti.

                              Art. 16.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.

                              Art. 17.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il dott.
Domenico Lini.
Il rettore: Fontanesi

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