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UNIVERSITA' DELL'AQUILA

Secondo bando del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo - anno accademico
2011/2012.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 11/11/2011
Ente:UNIVERSITA' DELL'AQUILA
Località:L'Aquila  (AQ)
Codice atto:1E006360
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/11/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione
del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato;
Visto l'art. 19, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante
norme in materia di dottorato di ricerca ed in particolare la lettera
c), del comma 1 che consente la frequenza congiunta del corso di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visti i DD. MM. n. 509/1999 e 270/2004 recanti norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei;
Vista la circolare ministeriale n. 602 del 18 maggio 2011 recante
norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari
per il triennio 2011-2014;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 9 agosto 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2001;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 20
luglio 2011;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 29 luglio 2011, relative
all'istituzione del XXVII ciclo dei dottorati di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila;
Verificata la copertura finanziaria di n. 8 borse nell'ambito del
Progetto Speciale Multiasse "Reti per l'Alta Formazione" finanziato
interamente dalla Regione Abruzzo;

Decreta:


Art. 1


Istituzione e attivazione


E' istituito ed attivato, per l'anno accademico 2011/2012, il
XXVII ciclo dei seguenti dottorati di ricerca con sede amministrativa
presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila:
1) Archeologia Medievale: strutture della societa',
insediamenti e organizzazione del territorio, attivita' produttive;
2) Ingegneria Civile e del Territorio;
3) Medicina Sperimentale e Endocrinologia;
4) Neurobiologia delle Malattie Neurodegenerative, della
Plasticita' e dello Sviluppo Neurale.

                               Art. 2 


Copertura dei posti


Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
predetti corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, e per i
quali si riportano di seguito: il numero dei posti messi a concorso,
il numero delle borse di studio disponibili, le sedi consorziate, i
curricula, la struttura di afferenza, il nominativo del coordinatore
e la data per lo svolgimento della prova scritta:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 


                               Art. 3 


Requisiti per l'attivazione dei Corsi di Dottorato


Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre, intendendo per "ammessi" coloro che
risultino vincitori del concorso di ammissione e che abbiano
regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al
corso.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti estranei all'Amministrazione
universitaria, purche' resi noti dai finanziatori entro il termine di
scadenza del bando. L'eventuale aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto utilizzando i consueti supporti informatici.
Il mancato perfezionamento delle convenzioni per il finanziamento
delle borse da parte di Enti pubblici e privati comportera' la
riduzione del numero complessivo dei posti.
Il numero delle borse di studio potra', inoltre, essere aumentato
a seguito dell'approvazione di Progetti di Rilevante Interesse
Nazionale, da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione
di borse di dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso, fermi restando in ogni caso i
termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.

                               Art. 4 


Requisiti per l'accesso


Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, di diploma
di laurea specialistica/magistrale, di diploma di laurea conseguito
secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999
ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Coloro che sono in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla
laurea, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere - fare espressa richiesta di equipollenza
nella domanda di partecipazione al concorso.
A tal fine alla domanda di partecipazione dovranno allegare:
copia del certificato di conseguimento del titolo con l'elenco
degli esami sostenuti tradotti in italiano a cura e sotto la
responsabilita' del candidato;
ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione
dell'ammissibilita' del titolo posseduto (Diploma Supplement,
dichiarazione di valore in loco se gia' in possesso, ecc...)
necessari al collegio dei docenti per la dichiarazione di
equipollenza.
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione, pur non
avendo diritto alla borsa di studio, coloro che:
a) sono iscritti ad una scuola di specializzazione di area
medica;
b) sono gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca;
Possono infine presentare domanda di partecipazione anche coloro
i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per
lo svolgimento della prova scritta. In tal caso l'ammissione verra'
disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a consegnare,
prima dell'inizio della prova scritta, il certificato attestante
l'avvenuto conseguimento del titolo o apposita autocertificazione
direttamente ad uno dei membri della commissione.

                               Art. 5 


Domanda di partecipazione


La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, con firma
autografa del candidato, secondo il modello allegato al presente
bando, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso,
puo' essere presentata al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca,
Borse di studio, Tirocini di ricerca presso Reiss Romoli (3° piano),
via Giovanni Falcone n. 25 - Coppito - L'Aquila o spedita a mezzo
raccomandata, al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi
dell'Aquila - Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di
studio, Tirocini di ricerca, via Giovanni Falcone n. 25 - 67100
L'Aquila - entro il termine perentorio del 23 novembre 2011.
Per il rispetto del termine predetto non fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine di scadenza del bando.
La firma e' obbligatoria, pena la nullita' della domanda e
l'esclusione dalla partecipazione al concorso.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra'
dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail). Possibilmente,
per quanto riguarda i cittadini comunitari ed extra comunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata/consolato
in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui intende
partecipare;
c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
d) la propria cittadinanza. In caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana;
e) la laurea posseduta o che si conseguira', la data e
l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stato dichiarato il riconoscimento stesso;
f) di essere iscritto ad una scuola di specializzazione di area
medica;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) di indicare la/le lingua/e straniera/e conosciuta/e;
i) di essere/non essere dipendente di amministrazioni
pubbliche;
j) di aver/non aver gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
l) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca.
Ai sensi della legge n. 104/1992 i candidati portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno fare esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari e
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6 


Domanda di ammissione in soprannumero


Per i cittadini non comunitari, beneficiari di borse di studio
assegnate dal Ministero degli affari Esteri o dal Governo del Paese
di provenienza o titolari di borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita, e' prevista, in alternativa al precedente comma 1,
dell'art. 4, l'ammissione al corso di dottorato in soprannumero.
L'ammissione al corso in soprannumero avverra' previa valutazione
dei titoli ed eventuale colloquio di cui all'ultimo comma del
successivo art. 7.
Pertanto i cittadini non comunitari che non intendono concorrere
per la borsa di studio sono tenuti ad indicarlo nella domanda di
partecipazione, presentata con le modalita' indicate al precedente
art. 5.
I titolari di assegni di ricerca che non intendono concorrere per
la borsa di studio, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 449/97, possono frequentare il corso di dottorato
di ricerca anche in deroga al numero di posti, fermo restando il
superamento della prova di ammissione.
Al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati titolari
di assegni di ricerca sono tenuti ad indicarlo nella domanda di
partecipazione, presentata con le modalita' indicate al precedente
art. 5.
Un eventuale conferimento di assegno di ricerca, successivo alla
presentazione della domanda, deve essere comunicato al Settore II -
Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca
con nota scritta.
I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso
in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 7 


Prove di Esame


L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e tecnologica e
la conoscenza di almeno una lingua straniera.
Al candidato e' data la possibilita', in accordo con la
Commissione giudicatrice che deve, in ogni caso, garantire
l'anonimato dell'elaborato scritto, di svolgere le prove anche in
lingua inglese.
Le prove d'esame si svolgeranno nel periodo compreso tra il 3
ottobre e il 28 ottobre 2011 secondo il calendario che sara'
pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di
convocazione verra' inviato agli interessati.
Eventuali variazioni verranno rese note mediante avviso
consultabile sul sito web dell'Ateneo.
La mancata presentazione alla prova scritta sara' considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale:
la comunicazione della data del colloquio (che si potra'
svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra' in sede concorsuale da parte
della Commissione giudicatrice.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata in carta legale, con firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o
carta d'identita'.
Per i cittadini non comunitari, che hanno chiesto di essere
ammessi in soprannumero, l'ammissione sara' decisa dalla commissione
giudicatrice previa valutazione dei titoli presentati e, qualora
ritenuto necessario, il superamento di un esame orale. E' facolta'
della commissione giudicatrice decidere di ammettere oppure di non
ammettere il candidato basandosi esclusivamente sulla valutazione dei
titoli senza dare luogo alla prova di esame orale. E' facolta' della
commissione decidere che l'esame orale venga sostenuto in lingua
inglese. Il giudizio della commissione giudicatrice e' insindacabile.

                               Art. 8 


Commissioni giudicatrici - Valutazione delle prove e graduatorie di
merito


Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato sono nominate con decreto del Rettore e sono composte da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
I risultati della prova scritta e l'elenco degli ammessi al
colloquio, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, verranno resi pubblici mediante affissione all'Albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione e' affisso, nel medesimo giorno, all'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove che verra' resa
pubblica a cura dell'Amministrazione mediante pubblicazione all'Albo
ufficiale e sul sito web dell'universita' successivamente al
controllo della regolarita' degli atti.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di parita' di merito prevale il candidato piu' giovane di
eta'.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9 


Iscrizione ai corsi di dottorato


I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di
studio, Tirocini di ricerca dell'Universita', via Giovanni Falcone n.
25 - 67100 l'Aquila, entro il termine perentorio di giorni 15 che
decorrono dalla data di pubblicazione sul sito Internet di Ateneo del
provvedimento di nomina dei vincitori, i seguenti documenti
utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell'Ateneo:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato per
l'A.A. 2011/2012, in carta legale;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
f) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
g) fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non
comunitari);
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
(area non medica) ovvero di perfezionamento, perfezionamento
all'estero, master o ad un corso di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
(area non medica) ovvero di perfezionamento, di perfezionamento
all'estero, master o ad un corso di altro dottorato di ricerca;
di essere iscritto al anno della scuola di specializzazione
in (area medica) presso l'Universita' degli Studi di;
di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di
attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al dottorato;
i) una fotografia formato tessera;
j) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario di € 77,47 da effettuarsi sul conto
corrente bancario della CARISPAQ - Codice IBAN:
IT-93-E-06040-03601-000000040909 - intestato all'Azienda per il
Diritto agli Studi Universitari.
I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica Italiana.
Coloro che sono in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero dovranno allegare, tradotti e legalizzati dalle competenti
Autorita' Diplomatiche italiane, la seguente documentazione:
originale del diploma di maturita' con relativa dichiarazione di
valore;
originale del diploma di laurea con relativa dichiarazione di
valore;
certificato di laurea con indicati tutti gli esami sostenuti.
Coloro che si sono collocati in posizione utile per usufruire
della borsa di studio:
1) domanda per richiedere la borsa di studio;
2) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
3) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
4) dichiarazione di impegno a restituire i ratei di borsa di
studio percepiti nell'anno in cui si e' verificato il superamento del
limite di reddito.
Entro 15 giorni dalla data di inizio del corso i candidati
vincitori di borsa devono consegnare al Settore II - Dottorati,
Assegni di Ricerca, Borse di studio, tirocini di ricerca una
fotocopia della ricevuta rilasciata dall'INPS che attesta l'avvenuta
costituzione della posizione contributiva alla gestione separata (per
le modalita' collegarsi al sito www.inps.it).
Coloro che non usufruiscono della borsa di studio:
1) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza del corso;
2) autocertificazione ai fini della determinazione dei
contributi.
I titolari di borse di studio finanziate da enti pubblici o
privati saranno eventualmente avvisati sulle modalita' di versamento
del contributo per l'accesso e la frequenza del corso.
Gli assegnisti dovranno presentare documentazione che attesti di
essere titolare di assegno di ricerca. A detta certificazione gli
interessati provvederanno con certificato dell'Universita' di
appartenenza o con autocertificazione.
I candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fatte salve le sanzioni penali previste dalla
legge, e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che
seguono nella graduatoria generale di merito.
I candidati che intendano rinunciare all'immatricolazione devono
darne immediata comunicazione scritta, preferibilmente tramite fax al
n. 0862/432033, allegando fotocopia fronte retro di un valido
documento di identita'.
I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione
entro e non oltre tre giorni dal giorno successivo alla data di
ricevimento della e-mail di notifica. La documentazione richiesta dal
bando dovra' pervenire entro e non oltre dieci giorni dal termine di
cui sopra.

                               Art. 10 


Dipendente Pubblico


Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni,
i dipendenti pubblici che abbiano gia' conseguito il titolo di
dottore di ricerca, ne' i dipendenti pubblici che siano stati
iscritti a corsi di dottorato di ricerca per almeno un anno
accademico, beneficiando di detto congedo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                               Art. 11 


Borse di Studio


Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 2, vengono assegnate, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici.
A parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento della
borsa di studio, la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30.4.97 e successive modificazioni. L'importo annuale della
borsa di studio e' di € 13.638,47 ed e' assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2010, e'
pari al 26,72%, di cui l'8,91% e' a carico del beneficiario della
borsa di studio.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono
tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su
eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con
l'ente finanziatore.
Le borse relative al "Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilita' degli studenti" decreto ministeriale n. 198/03
verranno assegnate ai vincitori che sceglieranno un argomento di
ricerca attinente l'ambito disciplinare indicato.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa
di studio, e' fissato in € 10.000,00. Eventuali aumenti di tale
limite verranno resi noti all'atto dell'attribuzione delle borse.
L'Amministrazione Universitaria provvedera' al controllo, a
campione o in toto, della veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli interessati presso i competenti Uffici del Ministero
delle Finanze.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate.
Lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato e'
incompatibile con la fruizione di una borsa di studio.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 12 


Frequenza all'estero


Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
periodi di formazione all'estero presso qualificati istituti.
Tali periodi formativi, che non possono in alcun caso superare la
meta' della durata dell'intero corso di dottorato, scaturiscono:
a) dal programma di studi in cui si articola il dottorato;
b) perche' consigliato dal coordinatore o dal collegio dei
docenti;
c) perche' richiesto dallo stesso studente.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% limitatamente
alla loro durata. Tale maggiorazione sara' coperta con fondi messi a
disposizione dai dipartimenti interessati.
La documentazione da inoltrare al Settore II - dottorati, Assegni
di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca dell'Universita'
prima della partenza del dottorando consiste in:
autorizzazione a firma del coordinatore per periodi di
frequenza all'estero inferiori a sei mesi oppure delibera del
Collegio dei Docenti per periodi di frequenza all'estero superiori a
sei mesi;
nel caso in cui il dottorando sia borsista:
delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla
copertura finanziaria con l'impegno al trasferimento dei fondi.
La documentazione da inoltrare successivamente al rientro in
Italia del dottorando:
attestazione di effettiva frequenza all'estero, a firma del
coordinatore;
nel caso in cui il dottorando sia borsista:
copia del mandato di trasferimento dei fondi da parte del
Dipartimento interessato.

                               Art. 13 


Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi


Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ammonta a € 104,00 annui graduato secondo le seguenti fasce di
condizione economica definite in analogia con tasse e contributi
studenteschi:


 
Indicatore della condizione economica Importo contributi

fino a € 25.306,39 € 52,00
superiore a € 25.306,39
e inferiore a € 51.645,69 € 78,00
superiore a € 51.645,69 € 104,00
 


Per indicatore della condizione economica si intende il reddito
equivalente calcolato, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base della condizione economica
riferita all'anno solare 2010.
Il versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai
corsi e' suddiviso in due rate:
1ª rata: € 52,00 - all'atto dell'iscrizione;
2ª rata: parte rimanente, a seconda della fascia in cui e'
inserito il dottorando, entro il 30 aprile 2012.
Le modalita' di versamento della 2ª rata saranno inviate
all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di immatricolazione.
Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, su fondi derivanti da
convenzioni con enti pubblici o privati e i dottorandi non comunitari
borsisti del Governo italiano.
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario da effettuarsi
tramite bonifico bancario di € 77,47 a favore dell'Azienda per il
Diritto agli Studi Universitari, sul conto corrente bancario della
CARISPAQ - Codice IBAN: IT-93-E-06040-03601-000000040909.

                               Art. 14 


Diritti e doveri dei dottorandi


1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei
dottorandi per responsabilita' civile ed infortunio, per l'intera
durata del corso, per le sole attivita' che si riferiscono al corso
di dottorato.
3. E' consentito l'esercizio di eventuali attivita' lavorative
compatibili, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali
attivita' anche di breve durata non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
4. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni
previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (tutela e
sostegno della maternita' e della paternita'), oppure che si trovino
nella condizione di malattia grave e prolungata o di servizio
militare.
5. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
6. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila e a
quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere
limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di
laurea e/o diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, d'intesa con la Facolta' interessata
dell'Universita' degli Studi dell'Aquila.

                               Art. 15 


Conseguimento del titolo


Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, e puo' essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto,
il Rettore su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato
agli esami previsti per il ciclo successivo.
Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno. La proroga
non da' comunque diritto alla borsa di studio.
L'Universita', a richiesta degli interessati, certifica il
conseguimento del titolo e successivamente al rilascio dello stesso
cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche
nazionali di Roma e Firenze assicurando la pubblicita' degli atti
delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli
candidati.
Le Commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento
di Ateneo.

                               Art. 16 


Norme di riferimento


Per tutto cio' che non e' previsto o disciplinato nel presente
bando, si fa riferimento alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, alla
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, al decreto ministeriale 30 aprile
1999 e al "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca" di questo
Ateneo.
Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito:
http://www.univaq.it/section.php?id=1411, raggiungibile altresi'
secondo il path Home » Ricerca » Formazione alla ricerca » Dottorati
di ricerca » Bandi, commissioni e graduatorie » XXVII ciclo.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al
Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini
di ricerca - tel. 0862/432032/432061; e-mail:
dottorato.ricerca@cc.univaq.it.
L'Aquila, 20 ottobre 2011

Il rettore: di Orio

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