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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale, XIX ciclo, in scienza e tecnologia delle mesofasi e
dei materiali molecolari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 11/11/2003
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:03E06336
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/12/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il proprio decreto n. 2040 del 30 luglio 2003, con il quale
e' stato bandito il concorso in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 65 del 22 agosto 2003;
Accertata la copertura finanziaria;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice, nominata con
decreto rettorale n. 2650 del 16 ottobre 2003 dal quale emerge che
una borsa di studio destinata a studenti stranieri non e' stata
assegnata per assenza di domande di partecipazione;
Vista la nota del 22 ottobre 2003 con la quale il coordinatore
del corso di dottorato chiede la riemissione del bando di concorso
per una borsa di studio di dottorato di ricerca da destinare a uno
studente straniero;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
 
Decreta
 
Art. 1.
E' indetto un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca internazionale in scienza e tecnologia
delle mesofasi e dei materiali molecolari, XIX ciclo.
Sede di svolgimento: Universita' della calabria - dipartimento di
chimica e dipartimento di fisica.
Posti: uno.
Borse di studio: una.
Durata: tre anni.
Il posto e la borsa di che trattasi e' riservata a studenti
stranieri: campo di ricerca.

              Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta', gli studenti stranieri appartenenti a uno degli Stati
dell'Unione europea o extraeuropei, in godimento dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza o di provenienza, coloro che
siano in possesso di laurea, ovvero titolo equipollente, conseguito
presso universita' straniere.
2. I cittadini stranieri comunitari e non comunitari in possesso
di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
rilasciata dalla autorita' accademiche italiane, dovranno fare
espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo di studio
presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato)
nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda
stessa dei documenti, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero secondo le vigenti disposizioni in
materia per gli studenti stranieri, utili a consentire al collegio
dei docenti di dichiarare l'equipollenza.

               Art. 3. Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1,
coloro i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del
27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano
titolari di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca e
siano comunque in possesso della sola cittadinanza straniera. I posti
relativi sono da ritenersi in soprannumero rispetto a quelli indicati
all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                     Art. 4. Dipendente pubblico
Ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente di un ente
pubblico italiano, in possesso della cittadinanza di uno dei paesi
della Unione europea, puo' porsi in aspettativa conservando il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.

                  Art. 5. Domande di partecipazione
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
il modello allegato A) al presente bando di cui fa parte integrante
(non saranno accolte domande che non riportino tutti i dati
richiesti) corredata da tre etichette adesive, con indicato: nome,
cognome e il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata
al rettore dell'Universita' della Calabria, via Pietro Bucci -
edificio amministrazione - 87036 Arcavacata di Rende (CS), va spedita
a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e'
fissato in venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante.
Saranno inammissibili le domande inviate a mezzo posta oltre il
termine di scadenza.
Saranno, inoltre, inammissibili le domande prive di
sottoscrizione.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile,
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza ( a macchina o in stampatello ) sotto la personale
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
si presenta domanda indicando obbligatoriamente il campo di ricerca;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso universita' straniera, nonche' la data e il numero del decreto
rettorale con il quale eventualmente e' stata gia' dichiarata
l'equipollenza;
e) l'eventuale assegno di ricerca di cui e' titolare;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza, e/o del recapito;
i) di essere o non dipendente da pubblica amministrazione;
l) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione,
ad un corso di formazione, ad un master; in caso affermativo
manifestare l'impegno a sospenderne la frequenza prima dell'inizio
del corso.
4. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito e della posta
elettronica da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione
stessa.

                Art. 6. Prove di ammissione ai corsi
1. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e
in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3. Le prove d'esame avranno luogo presso l'Universita' della
Calabria, Arcavacata di Rende, Ponte P. Bucci - dipartimento di
chimica - Cubo 15 C, 2° piano - Aula D, alle ore 16, nei giorni:
prova scritta: 9 dicembre 2003;
prova orale: 10 dicembre 2003.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) passaporto;
b) carta di identita' o qualunque altro valido documento.

                  Art. 7. Commissione giudicatrice
1. Per il presente concorso di ammissione al dottorato di ricerca
e' nominata dal rettore un'apposita commissione giudicatrice
incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta di
tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di
ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere
aggiunti non piu' di due esperti esterni di chiara fama, anche
stranieri scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private
universitarie e di ricerca.
2. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo del dipartimento
presso il quale si e' svolta la prova, nonche' all'albo ufficiale
dell'Universita'.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                     Art. 8. Ammissione ai corsi
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
3. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
4.Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.
5. Sara' titolare della borsa di studio, il candidato collocato
in posizione utile nella graduatoria di merito.

                         Art. 9. Iscrizione
Il candidato che avra' superato le prove di concorso, collocato
nella graduatoria di merito e chiamato a coprire il posto
disponibile, dovra' presentare o far pervenire alla segreteria
studenti dell'Universita' della Calabria entro il termine di quindici
(15) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avra'
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) copia del diploma che ha consentito loro l'ammissione
all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione
della sede di conseguimento e della votazione riportata negli esami
finali;
e) autocertificazione di non essere iscritto/a ad una scuola di
specializzazione e, in caso affermativo, manifestazione dell'impegno
a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato
di ricerca;
f) impegno scritto, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria e a non iniziare le predette
attivita' senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del
collegio dei docenti;
g) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale dipendenza
da pubblica amministrazione e, in caso affermativo, opzione della
fruizione o meno della borsa di studio;
h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i) tassa di iscrizione e di assicurazione.
l) dichiarazione di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza;
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini stranieri ( comunitari e non) che intendono fruire
della borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente
bando, dovranno produrre, previa richiesta da parte
dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito
personale complessivo annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo punto 4 dell'art. 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.

                      Art. 10. Borse di studio
1. Al primo candidato posizionatosi in graduatoria e' conferita
la borsa di studio. I titolari di assegno di ricerca sono ammessi in
soprannumero al corso di dottorato, con le modalita' di cui
all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando.
2. Al dottorando straniero, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi
e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il
cui importo e' pari a euro 10.561,54 al lordo degli oneri
previdenziali e assistenziali anche a carico dell'amministrazione.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
La borsa e' confermata con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata del corso degli studi
Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
4. La borsa di studio e' assegnata previa valutazione comparativa
di merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 9 giugno 1999.

             Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Il dottorando ha l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno il dottorando dovra' presentare una
particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al
collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa
valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra' al rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca, ovvero l'esclusione.
3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato ed e'
obbligato a restituire l'eventuale borsa di studio percepita
nell'anno in corso fino al momento dell'abbandono.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.

      Art. 12. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il dottorando vincitore della borsa di studio e' preventivamente
esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione, con esclusione
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.

         Art. 13. Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                 Art. 14. Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                      Art. 15. Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Rende, 24 ottobre 2003
Il rettore: Latorre

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