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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Rettifica del decreto 13 novembre 2008 di indizione del concorso
pubblico, per esami, a dieci posti per l'accesso al profilo
professionale di assistente amministrativo, area B, posizione
economica B3, del ruolo del personale del Ministero
dell'universita' e della ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 23/10/2009
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:9E006722
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:10
Scadenza:-
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
ed in particolare l'art. 21-nonies;
Visto il D.D.G. 13 novembre 2008, con il quale e' stato indetto
un concorso pubblico, per esami, a dieci posti, per l'accesso al
profilo professionale di assistente amministrativo, area B, posizione
economica B3, del ruolo del personale del Ministero dell'Universita'
e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 21 novembre 2008;
Visto l'art. 1 del menzionato bando di concorso, la' dove precisa
che «E'indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti,» per
l'accesso al profilo professionale come sopra riportato;
Visto il 2° comma dell'art. 2 del D.D.G. 13 novembre 2008, il
quale prevede, ai sensi dell'art. 3, comma 106 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il riconoscimento di un punteggio, per il
servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre
anni, anche se non continuativi nel quinquennio antecedente al 28
settembre 2007;
Visto il 1° comma dell'art. 9 dello stesso decreto, il quale, nel
dettare le modalita' di formulazione della graduatoria generale di
merito, prevede che "il punteggio finale e' determinato dalla somma
dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e dalla votazione
conseguita nel colloquio e dall'eventuale punteggio relativo ai
titoli prodotti e valutati dalla commissione";
Accertato che, nel caso di specie, il 2° comma dell'art. 2 e il
1° comma dell'art. 9 del bando di concorso si pongono in
contrapposizione sia con il riportato art. 1, a norma del quale si e'
inteso indire un concorso per esami e non anche per titoli, sia con
l'intero impianto del bando di concorso, che mira alla selezione dei
migliori esclusivamente sulla base dell'esito delle prove d'esame, in
considerazione delle caratteristiche del profilo professionale cui
dovranno accedere i vincitori della procedura concorsuale;
Accertata l'esigenza, ferma restando la validita' del bando di
concorso di cui al piu' volte menzionato D.D.G. 13 novembre 2008, di
annullare la parte in contrasto con le ulteriori disposizioni del
bando, in quanto, ai sensi del citato art. 21-nonies della legge
241/1990, e' necessario non solo assicurare il ripristino della
legalita' violata, ma anche e soprattutto il preminente interesse
pubblico di un regolare e corretto svolgimento del concorso;
Considerato, inoltre, che, allo stato attuale, non essendosi
ancora svolta alcuna delle prove previste dal bando di concorso, non
si e' avuto consolidamento di alcuna posizione destinata ad essere
negativamente incisa dall'annullamento dell'art. 2, comma 2 dello
stesso bando e dalla modifica dell'art. 9, comma 1, il quale ultimo,
peraltro, risulta in contrapposizione anche con le previsioni del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1997, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni, la' dove riporta che «il
punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti conseguiti in
ciascuna prova scritta e dalla votazione conseguita nel
colloquio....», e non che «il punteggio finale e' dato dalla somma
della media dei voti conseguiti nelle prove scritte.... e della
votazione conseguita nel colloquio»;
Decreta:
Per le precisazioni formulate in premessa, ferma restando la
validita' di tutte le altre prescrizioni contenute nel bando di
concorso di cui al D.D.G. 13 novembre 2008, il solo comma 2 dell'art.
2 del menzionato bando e' annullato, mentre il comma 1 dell'art. 9 e'
cosi' modificato: «Il punteggio finale e' dato dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione
conseguita nel colloquio».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 14 ottobre 2009
Il direttore generale: Criscuoli


 

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