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BANCA D'ITALIA
Concorso, per titoli, a borse di studio "Donato Menichella"
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.63 del 10/8/2001 |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 01E12679 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/9/2001 |
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Art. 1.
Campo tematico delle borse di studio
La Banca d'Italia mette a concorso due borse di studio intitolate
a "Donato Menichella" per il perfezionamento in Italia o all'estero
degli studi sul contributo del quadro giuridico-istituzionale alla
crescita economica e alla efficiente allocazione delle risorse.
Art. 2.
Caratteristiche delle borse
Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno
accademico 2002/2003, presso universita' degli Stati Uniti d'America,
del Canada o di un Paese dell'Unione europea, di un corso di
perfezionamento in linea con gli studi svolti, di durata prevista non
inferiore a nove mesi.
Le borse sono dotate ciascuna (al lordo dell'imposizione fiscale)
di:
dollari USA 30.000 se per gli Stati Uniti;
dollari Canadesi 39.000 se per il Canada;
euro 22.500 se per un Paese membro dell'Unione Europea. Qualora
il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli
pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra' erogato
l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese stesso,
calcolato in base al tasso di cambio relativo al giorno 2 luglio
2001. I citati importi sono comprensivi delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso coloro che desiderano
perfezionare gli studi svolti nel campo tematico indicato al
precedente art. 1 e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) laurea conseguita posteriormente al 31 luglio 1999 - con un
punteggio non inferiore a 110/110 - presso una universita' o un
istituto superiore italiani;
3) buona conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
La partecipazione al presente concorso e' incompatibile con la
partecipazione ai concorsi a borse di studio "Bonaldo Stringher" e
"Giorgio Mortara", indetti in pari data. Se un candidato avanza
regolare domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi citati
viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Le borse di studio vengono conferite dal Governatore della Banca
d'Italia ai candidati dichiarati vincitori dalla Commissione nominata
dal Governatore stesso. La Commissione e' composta di sette membri
scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico indicato all'art. 1 e l'argomento della tesi di laurea e
degli eventuali altri lavori presentati, escludendo dalle valutazioni
di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza.
Successivamente la Commissione valuta il merito delle tesi e degli
eventuali altri lavori e tiene altresi' conto del curriculum degli
studi e delle eventuali attivita' professionali nonche' del programma
degli studi che il candidato si prefigge di compiere.
Art. 5.
Incompatibilita'
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse o assegni
di studio per il perfezionamento a livello universitario in Italia o
all'estero. Pertanto, per poter usufruire delle borse di studio, i
vincitori in possesso di altra borsa o assegno di studio devono
espressamente rinunciarvi per il periodo coperto dalle stesse.
Art. 6.
Domanda di partecipazione - Termine di presentazione della domanda
Documentazione da allegare alla domanda
Per esigenze di carattere organizzativo la domanda di
partecipazione dovra' essere compilata utilizzando il modulo
prestampato contenuto nel bando, di cui e' parte integrante, in
distribuzione presso tutte le filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale in via Nazionale
n. 91 - Roma e del Centro "Donato Menichella" in largo Guido Carli
n. 1 - Frascati. L'eventuale redazione della domanda in carta libera
dovra' essere effettuata riportando - con scrittura dattilografica o
a stampatello - l'intero contenuto del predetto modulo.
Il bando e' acquisibile anche dal sito Internet della Banca
d'Italia "www.bancaditalia.it"
> La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita;
il "curriculum degli studi e delle eventuali attivita'
professionali" dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi
e delle attivita' professionali svolte;
il corso che intende frequentare, il programma degli studi e
delle ricerche che si prefigge di compiere e le finalita' che si
ripromette di conseguire nel campo degli studi stessi;
in quale o in quali Paesi intende perfezionare gli studi,
nonche' la/e universita' prescelta/e;
in caso di scelta di un Paese estero, di possedere una buona
conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari
prescelti per la fruizione della borsa;
l'indirizzo al quale si richiede l'invio di tutte le
comunicazioni nonche' il recapito telefonico.
Contestualmente alla domanda devono essere prodotti, pena
l'esclusione dal concorso:
a) la documentazione relativa al conseguimento del diploma di
laurea con l'indicazione della data del suo conseguimento e del voto
di laurea nonche' degli esami sostenuti e della relativa votazione;
b) la tesi di laurea in triplice copia;
c) una sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu'
di mille parole, che enuclei i contributi originali del candidato
sull'argomento discusso nella tesi;
d) in caso di scelta di un Paese estero, la documentazione
attestante la buona conoscenza della lingua straniera utilizzata nei
corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa, risultante
dal superamento di esami di lingua ovvero da un soggiorno all'estero
per almeno un anno per motivi di studio o di lavoro (in tal caso
andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o
le esperienze di lavoro effettuate).
Eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni in
triplice copia, titoli professionali e culturali, attestati
accademici nonche' ogni altra documentazione riguardante attivita'
scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti alle materie di cui
all'art. 1 del bando) vanno allegati alla domanda. In caso contrario
non costituiscono oggetto di valutazione.
La documentazione di cui alle lettere a) e d) del presente
articolo nonche' quella relativa al possesso di attestati, devono
essere prodotti avvelendosi di dichiarazioni sostitutive rese nei
modi e nei termini previsti dalla legge - secondo lo schema del
"Quadro A" dell'accluso modulo di domanda - ovvero allegando i
relativi cercificati in originale o in copia autenticata. La
conformita' all'originale delle copie della tesi di laurea, degli
eventuali altri lavori presentati o dei certificati puo' essere
attestata dal candidato avvalendosi della dichiarazione sostitutiva
contenuta nel "Quadro A".
Se il candidato si avvale delle dichiarazioni sostitutive ex
art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di
cui al citato "Quadro A" deve allegare alla domanda la fotocopia di
un documento d'identita', ove non sottoscriva tali dichiarazioni alla
presenza di un dipendente della Banca d'Italia - Servizio Personale
Gestione Risorse - Divisione Assunzioni addetto a riceverla. La
fotocopia del documento d'identita' deve evidenziare in particolare
che lo stesso e' in corso di validita' ovvero recare la dichiarazione
che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla
data del rilascio.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del
21 settembre 2001 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia,
Servizio Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184
Roma. La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto
dall'ufficio postale accettante. Per ragioni di certezza documentale
le domande devono comunque pervenire entro il termine del 1o ottobre
2001. A tal fine fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale
ricevente.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 21 settembre 2001, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
- prive della firma autografa;
- spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 21 settembre 2001; nonche' quelle che, anche se
inoltrate in tempo utile, pervengono all'ufficio postale ricevente
oltre il termine del 1o ottobre 2001, non assumendo le Banca alcuna
responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali;
- incomplete di una o piu' delle dichiarazioni di cui al,
comma 4, del presente articolo o della documentazione di cui al
successivo comma 5;
- inviate senza la fotocopia di un documento d'identita' nel
caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive
ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di
cui al "Quadro A" non sottoscritte alla presenza di un dipendente
della Banca d'Italia - Servizio Personale Gestione Risorse -
Divisione Assunzioni, addetto a riceverle ovvero inviate con la
fotocopia di un documento non in corso di validita' priva della
dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio;
- dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
La Banca non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
La Banca d'Italia non procede alla restituzione ai candidati
della tesi di laurea e degli altri documenti prodotti in allegato
alle domande.
Art. 7.
Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse
Gli assegnatari delle borse di studio devono presentare la
documentazione che verra' loro richiesta secondo le modalita' e i
termini indicati.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di
condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi
pendenti.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' requisiti di
partecipazione comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di
studio e preclude la possibilita' di essere chiamato a sostenere la
prova d'esame di cui al successivo art. 13.
Art. 8.
Adempimenti per la fruizione
Gli assegnateri devono comunicare alla Banca d'Italia
l'universita' (e il Paese) che ha accettato la domanda di
partecipazione al corso di perfezionamento tra quelle indicate nella
domanda di partecipazione al concorso. Gli stessi sono tenuti a
seguire il corso di studi nel Paese e nella universita' indicati.
Eccezionali richieste di cambiamento di universita' possono essere
presentate soltanto in presenza di validi e documentati motivi tra i
quali, in particolare, la non ammissione da parte dell'universita'
prescelta e devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia.
Art. 9.
Ulteriori adempimenti
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare la data di
inizio e la durata del corso di perfezionamento; in tale data devono
iniziare la frequenza del corso e darne notizia alla Banca d'Italia;
devono altresi' comunicare il nome dei tutors loro assegnati
dall'universita' e sono tenuti a far conoscere le valutazioni di
profitto riportate presso le universita' frequentate.
La Banca d'Italia assegna inoltre a ciascun borsista un secondo
tutor, scelto tra i propri dipendenti. Il borsista e' tenuto a
riferire sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due
relazioni - una a meta' del corso e una al suo termine - per
illustrare esaurientemente gli studi svolti, gli esami sostenuti e
gli eventuali lavori avviati.
Art. 10.
Modalita' di erogazione
L'importo delle borse viene corrisposto per il 25% all'avvenuto
perfezionamento dell'iscrizione presso l'universita' prescelta, per
il 25% all'avvenuta conferma dell'inizio della frequenza del corso da
parte dell'universita', e per il rimanente in due rate posticipate di
pari importo.
La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non
ancora maturate:
a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della
frequenza del corso di studi;
b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia delle
prescritte relazioni in ordine all'andamento degli studi;
c) qualora dalle relazioni o dalle valutazioni di merito
riportate dai borsisti o dalle informazioni assunte risulti che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della rata
corrisposta anticipatamente nel caso in cui l'assegnatario della
borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
Art. 11.
Rinvio della fruizione
La Banca d'Italia puo' consentire, a suo insindacabile giudizio,
l'utilizzo delle borse nell'anno accademico successivo, ove ricorrano
validi e documentati motivi.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse - Divisione Assunzioni, per le finalita' di gestione
del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli
assegnatari delle borse di studio il trattamento di tali dati
prosegue per le finalita' di gestione delle stesse; per i vincitori
della prova d'esame di cui al successivo art. 13, esso prosegue anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
I dati di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente bando
sono richiesti in relazione a quanto previsto al successivo art. 13
che formula la riserva di ammissione al corso di qualificazione
propedeutico all'assunzione nel grado di coadiutore, a seguito del
superamento di una prova d'esame. Tali dati sono raccolti, per le
finalita' previste dall'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 135/1999, al solo scopo di accertare il possesso del
requisito delle compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale
Gestione Risorse.
Art. 13.
Prova d'esame per l'ammissione al corso di qualificazione
propedeutico all'assunzione nel grado di coadiutore
La Banca d'Italia si riserva di ammettere gli assegnatari delle
borse e, fino a un massimo di quattro, gli eventuali altri candidati
non vincitori ma distintisi come "particolarmente meritevoli" nelle
valutazioni della commissione, di cui al precedente art. 4 e purche'
in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 del
bando, a sostenere una specifica prova d'esame.
In caso di formale rinuncia alla partecipazione alla prova
d'esame da parte di uno o piu' degli assegnatari delle borse, la
Banca d'Italia si riserva la facolta' di convocare, in loro
sostituzione, altrettanti elementi eventualmente presenti nell'elenco
dei non vincitori "particolarmente meritevoli", redatto seguendo
l'ordine di merito.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e una orale, alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Il programma dettagliato della prova verra' inviato in tempo
utile agli assegnatari delle borse e agli altri eventuali candidati
non vincitori "particolarmente meritevoli", come precedentemente
individuati, convocati alla prova.
Coloro che si classificano utilmente nella graduatoria redatta a
seguito della prova d'esame vengono ammessi a partecipare a un corso
di qualificazione propedeutico all'assunzione, che si terra' alla
prima favorevole occasione.
La frequenza con accertato profitto del corso di qualificazione
da' titolo all'assunzione e quindi alla nomina in esperimento nel
grado di coadiutore, con la relativa decorrenza degli effetti
giuridici.
In presenza di richieste motivate da esigenze di prosecuzione
degli studi, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di autorizzare
il rinvio della frequenza del corso di qualificazione propedeutico
alla nomina, anche alla luce dei fabbisogni di organico esistenti.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti
requisiti regolamentari.
Roma, 1o agosto 2001
Il Governatore: Fazio
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