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UNIVERSITA' DI MACERATA

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in diritto agrario e ambientale nazionale e comunitario (ciclo XIX).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 30/1/2004
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:04E00371
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/3/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' di Macerata emanato con decreto rettorale n. 806 del
21 ottobre 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 giugno
2003 relative ai dottorati di ricerca per l'anno accademico
2002-2003;
Visto il decreto rettorale n. 192 del 22 dicembre 2003;
 
Decreta
 
E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione
pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
agrario e ambientale nazionale e comunitario (ciclo XIX). Posto
aggiuntivo con borsa.
 
=====================================================================
Dottorato di ricerca |Borse| Data e luogo delle prove
=====================================================================
| |scritto: 11 marzo 2004, ore 9;
| |orale: 11 marzo 2004, ore 15;
| |Dipartimento di diritto privato
| |e del lavoro italiano e
| |comparato - Facolta'
Diritto agrario e ambientale | |giurisprudenza - Piaggia
nazionale e comunitario |1 |dell'Universita', 2 - Macerata

                               Art. 2.
 
Puo' accedere al corso di dottorato di ricerca in diritto agrario
e ambientale nazionale e comunitario istituito dall'Universita' di
Macerata, senza limitazione di eta' e cittadinanza, colui che sia in
possesso di diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza
conseguito in Italia o all'estero, previo superamento delle prove di
ammissione.
La domanda di ammissione alla prove concorsuali per l'iscrizione
ai corsi, redatta in carta semplice, dovra' essere compilata secondo
lo schema riprodotto in calce al presente bando e potra' essere
consegnata a mano, o fatta pervenire all'ufficio ricerca scientifica
- Area affari generali, Universita' degli studi di Macerata, Piaggia
dell'Universita', 2 - 62100 Macerata entro e non oltre le ore 14 del
6 marzo 2004 e non fa fede il timbro postale di partenza.

                               Art. 3.
 
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica.
L'esame di ammissione prevede la verifica, con l'ausilio di un
esperto che redigera' apposito giudizio scritto, della conoscenza
della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo
documento di riconoscimento. In relazione alle qualita' accertate, la
commissione attribuira' a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino
a 30 punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale
comprensiva della verifica della conoscenza della lingua. Ai fini
della determinazione del punteggio ognuno dei commissari attribuira'
al candidato fino a 10 punti per prova.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso
punteggio verra' richiesto per il superamento del colloquio.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Adempimenti particolari:
il candidato dovra' presentare un progetto di ricerca (da far
pervenire al competente ufficio entro la data della prova scritta)
che costituira' elemento concorrente con la prova orale per la
valutazione sul seguente argomento: «La brevettabilita' di organismi
viventi nella disciplina internazionale».

                               Art. 4.
 
Il rettore nomina con proprio decreto la commissione incaricata
della valutazione comparativa dei candidati ai fini dell'ammissione
al corso.
La commissione incaricata della valutazione comparativa e'
composta da tre docenti o ricercatori di ruolo, piu' un supplente,
anche di altri atenei italiani o strameri.

                               Art. 5.
 
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.
Il candidato risultato idoneo dovra' presentare o far pervenire
all'Ufficio ricerca scientifica - Area affari generali - Universita'
degli studi di Macerata, Piaggia dell'Universita', 2 - 62100 Macerata
entro il termine che verra' allo stesso comunicato
dall'amministrazione, domanda in carta da bollo di iscrizione al
primo anno di corso di dottorato corredata da specifica domanda di
attribuzione di borsa di studio e di esonero dal pagamento delle
tasse d'iscrizione.
La borsa di studio sara' assegnata al primo classificato nella
graduatoria di ammissione.
La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' annuale e puo'
essere confermata in caso di superamento delle prove annuali di
verifica del lavoro svolto, effettuata dal collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
L'importo della borsa di studio potra' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
superiore a Euro 7.746,85.
Il godimento della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
L'assegnatario di borsa di studio sara' esente dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
Il requisito del reddito dovra' permanere per reiterare il
mantenimento della borsa e l'esonero dalle tasse negli anni
successivi.
In caso di utile collocamento in piu' graduatotie, il candidato
dovra' esercitare entro il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.

                               Art. 6.
 
Il candidato idoneo, che intende chiedere l'assegnazione della
borsa di studio e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi
d'iscrizione, deve contestualmente alla richiesta dichiarare sotto la
propria personale responsabilita':
1) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
2) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato;
3) di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di Euro 7.746,85.

                               Art. 7.
 
Il corso di dottorato ha durata non inferiore ai tre anni.
Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                               Art. 8.
 
Il dottorando ha l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente autorizzate dal direttore del corso. In ogni caso il
collegio dei docenti potra' procedere ad una proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
Il direttore del corso, previa acquisizione del parere del
collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica interessata, puo' affidare al dottorando una limitata
attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.

                               Art. 9.
 
Al termine di ciascun anno di dottorato, il dottorando e' tenuto
a sostenere delle prove che accertino la sua capacita' a
intraprendere l'attivita' di ricerca e ne consentano l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato
Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
l'ammissione all'anno successivo. Qualora il dottorando abbia
sostenuto presso altre universita', anche straniere, esami
equipollenti a quelli previsti nel primo anno di dottorato, egli puo'
essere esentato da tutte o da alcune delle prove da sostenere nel
primo anno.

                              Art. 10.
 
La commissione giudicatrice per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' nominata dal
rettore sentito il collegio dei docenti, e sono composte da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad altre universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti.
La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere.
La commissione giudicatrice e' convocata dal rettore non oltre il
sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.
Una volta costituita entro i termini indicati, la commissione
giudicatrice e' tenuta a concludere la sua valutazione entro i
successivi due mesi.

                              Art. 11.
 
Di norma entro il 31 dicembre del terzo anno di corso il
candidato presenta, presso il competente ufficio dell'Universita',
domanda di ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione
motivata del collegio dei docenti e da tre copie della tesi con la
relativa valutazione redatta dal collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga della durata massima di un anno. Il
candidato, entro quindici giorni dalla data di convocazione del
colloquio, deve provvedere ad inviare, a ciascun componente la
commissione giudicattice, una copia della propria tesi accompagnata
dalla valutazione del collegio dei docenti.
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo del giudizio
circostanziato sulla tesi presentata dal candidato e sull'esito del
colloquio.
L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle
Biblioteche nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del
titolo da parte del candidato, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'amministrazione.
Macerata, 23 gennaio 2004
Il rettore

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