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UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 6/8/2002
Ente:UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
Località:Napoli  (NA)
Codice atto:02E06087
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/9/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di
Napoli;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 9 luglio 1999, con il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 2003 dell'11 giugno 2002, con il
quale e' stato emanato il regolamento di disciplina del dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli;
Visto il verbale n. 19 del 22 aprile 2002 del nucleo di
valutazione dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli;
Viste le delibere n. 17 del 3 giugno 2002 del senato accademico e
n. 31 dell'11 giugno 2002 del consiglio di amministrazione, con le
quali sono stati, rispettivamente, approvati i corsi di dottorato di
ricerca del XVIII ciclo ed attribuite le relative borse di studio;
Vista la convenzione stipulata in data 15 luglio 2002 tra questo
Ateneo e l'Alenia aeronautica S.p.a., per il finanziamento di una
borsa di studio da destinarsi al corso di dottorato in ingegneria
chimica, dei materiali e della produzione;
Vista la convenzione stipulata in data 15 luglio 2002 tra questo
Ateneo e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, per il
finanziamento di due borse di studio da destinarsi al corso di
dottorato in fisica fondamentale ed applicata;
Visto l'atto aggiuntivo, datato 18 luglio 2002, alla convenzione
stipulata per il XVII ciclo tra questo Ateneo e la Nylstar C.D.
S.p.a., relativa al finanziamento di una borsa di studio da
destinarsi al corso di dottorato in tecnologie innovative per
materiali, sensori ed imaging - indirizzo in scienza e tecnologie
delle nanostrutture;
Vista la nota del 26 luglio 2002, con la quale l'Universita'
degli studi di Catania ha reso noto di aver deliberato l'approvazione
della convenzione per il finanziamento di una borsa di studio da
destinarsi al dottorato in diritto pubblico e costituzionale con
indirizzo in discipline giuspubblicistiche;
Viste le note dei coordinatori dei corsi di dottorato attivati
per il XVIII ciclo, con le quali sono state comunicate le
determinazioni dei rispettivi collegi dei docenti circa il numero dei
posti senza borsa di studio da mettere a concorso e, nel caso in cui
il dottorato si articola in indirizzi, il numero delle borse di
studio e dei posti senza borsa di studio da attribuire a ciascun
indirizzo, nonche' gli indirizzi non destinatari di borse, i quali,
ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento di Ateneo di
disciplina del dottorato di ricerca, verranno definitivamente
attivati a condizione che vengano acquisiti finanziamenti esterni
antecedentemente all'inizio delle prove concorsuali;
Vista la delibera n. 26 del 3 luglio 2002 del senato accademico,
con la quale viene autorizzata la partecipazione al concorso per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XVIII ciclo di
coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre
il 31 ottobre 2002;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il XVIII ciclo relativo ai corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
"Federico II" di Napoli. Sono indetti pubblici concorsi, per esami,
per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, sotto elencati.
Per ciascun dottorato vengono indicati i posti messi a concorso ed il
numero degli stessi ricoperti da borsa di studio, gli eventuali
indirizzi in cui si articola il corso ed il numero degli eventuali
posti ricoperti da borsa di studio attribuiti a ciascun indirizzo, la
durata e le eventuali sedi consorziate, il dipartimento sede
amministrativa del dottorato ed il docente coordinatore del corso;
vengono, inoltre, indicati gli indirizzi non destinatari di borse di
studio, i quali verranno attivati a condizione che, antecedentemente
all'inizio delle prove concorsuali, risultino destinatari almeno di
una borsa di studio acquisita nei tempi e nei modi previsti
dall'ultimo comma del presente articolo; il mancato finanziamento di
tali ultimi indirizzi ne determina l'automatica caducazione.
 
----> Vedere corsi da pag. 64 a pag. 77 della G.U. <----
 
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti, anche destinati ad uno specifico indirizzo,
provenienti da soggetti pubblici o privati. L'autorizzazione alla
stipula della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente
all'inizio delle prove di esame riguardanti il dottorato di ricerca a
cui e' destinato il finanziamento. La convenzione puo' prevedere
specifiche modalita' del programma di studio e di formazione.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Possono partecipare al concorso, senza limiti di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea
o un titolo accademico equipollente rilasciato da universita'
straniere. Possono, inoltre, partecipare al concorso coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il 31 ottobre
2002. In tale ultimo caso, i candidati sono ammessi con riserva al
concorso e sono tenuti a presentare entro il 5 novembre 2002, a pena
di esclusione, un'autocertificazione con la quale si dichiari
l'avvenuto conseguimento del titolo.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
conseguito presso una universita' straniera che non sia gia' stato
dichiarato equipollente al diploma di laurea, dovranno richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato. In
tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata, al
fine di consentire opportunamente al collegio dei docenti la
valutazione del titolo posseduto, dalla documentazione di cui al
successivo art. 3, com-ma 6, lettera c).

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo l'allegato schema esemplificativo reperibile sul
sito internet www.unina.it (pagina "dottorati"), dovra' essere
indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi
"Federico II" di Napoli - Ufficio dottorato di ricerca, palazzo degli
uffici, via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, e recapitata,
entro e non oltre trenta giorni, a pena di esclusione dal concorso,
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle
seguenti modalita':
1) consegna diretta al punto informativo dell'ufficio dottorato
di ricerca - palazzo degli uffici, via Giulio Cesare Cortese n. 29 -
80133 Napoli, nei seguenti giorni ed orari: lunedi', mercoledi',
venerdi': ore 9 - 13; martedi' e giovedi', ore 9 - 13 e 15 - 17;
2) spedizione tramite corriere espresso o con equivalente
sistema di spedizione. In tal caso, sulla busta contenente la domanda
di partecipazione dovra' essere riportata la dicitura "Concorso di
dottorato di ricerca XVIII ciclo - inoltro urgente ufficio dottorato
di ricerca". Nell'ipotesi di spedizione, l'amministrazione
universitaria non assume responsabilita' in ordine alle domande che
saranno recapitate all'ufficio sopra indicato oltre il suddetto
termine.
Non si terra', pertanto, conto delle domande pervenute oltre il
suddetto termine anche se spedite antecedentemente e, pertanto, non
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, ma la
data di ricezione della domanda presso l'Ateneo.
Qualora il termine medesimo venga a scadere di sabato o in un
giorno festivo si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere riferita
esclusivamente ad una denominazione di dottorato senza l'indicazione
degli eventuali indirizzi in cui si articola il dottorato medesimo.
Non si terra', pertanto, conto degli indirizzi eventualmente
indicati.
Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' dottorati dovranno
essere redatte altrettante domande, le quali potranno essere inviate
anche con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda venissero
indicati piu' dottorati, sara' ritenuto valido unicamente quello
indicato per primo.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve
contenere le seguenti dichiarazioni:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono,
l'eventuale indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale;
b) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca cui si
intende partecipare;
c) la denominazione del diploma di laurea posseduto, con
l'indicazione della data di conseguimento, dell'Universita' che lo ha
rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. I candidati in
possesso di titolo di studio conseguito presso una universita'
straniera non dichiarato equipollente, devono espressamente
chiederne, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato,
l'equipollenza. A tal fine, alla domanda di partecipazione deve
essere allegato il certificato di laurea, tradotto e legalizzato, con
indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito.
Inoltre, il candidato potra' allegare ulteriori documenti, tradotti e
legalizzati, ritenuti utili per la valutazione di equipollenza
citata. I candidati che non sono in possesso del diploma di laurea
indicheranno il corso di laurea a cui sono iscritti e l'Universita'
dove presuntivamente conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre
2002. Si impegneranno, inoltre, a presentare, entro il 5 novembre
2002 ed a pena di esclusione, un'autocertificazione attestante
l'avvenuto conseguimento del titolo;
d) la lingua straniera scelta per la prova orale, fra quelle
indicate dal bando di concorso al successivo art. 4, comma 2;
e) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione del recapito ove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
Non saranno prese in considerazione, pertanto, saranno escluse
dalla partecipazione al concorso, le domande che non contengano:
il cognome ed il nome;
la residenza e il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende
partecipare;
il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data di
conseguimento e dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero la data
del decreto rettorale della dichiarazione di equipollenza o, in
alternativa, la dichiarazione presuntiva di conseguire il titolo
entro il 31 ottobre 2002.
Saranno, inoltre, esclusi automaticamente dal concorso i
candidati che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente bando di
concorso, non conseguano il diploma di laurea entro il 31 ottobre
2002.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore
attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Analogamente l'amministrazione non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni
imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ovvero da eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Prove di esame
 
Le prove di esame sono uniche per ciascun dottorato anche se
articolato in piu' indirizzi. Esse sono tese ad accertare la
preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Gli esami di ammissione consistono nello svolgimento di una prova
scritta e di un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare
la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra inglese,
francese, spagnolo e tedesco. Gli argomenti oggetto delle prove sono
relativi ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso
di dottorato.
Per garantire l'espletamento delle procedure concorsuali nel
rispetto dei termini fissati dall'art. 12 del regolamento di
disciplina del dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi
"Federico II" di Napoli, le commissioni giudicatrici dovranno
stabilire contestualmente la data, l'ora ed il luogo dello
svolgimento della prova scritta e del colloquio, nonche' la data ed
il luogo di affissione dei risultati della prova scritta e darne
comunicazione all'amministrazione.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove in discorso verra'
comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, le date
di cui al comma precedente nonche' quella dell'affissione dei
risultati della prova scritta che rappresentera' notifica ufficiale
agli interessati. Tali notizie saranno, altresi', reperibili su
internet www. unina.it (pagina "dottorati").
Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento munite di
fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di
svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici, che saranno pubblicate sul citato
sito internet di ateneo, sono nominate con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 9 del regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di
ricerca.
La commissione giudicatrice, per la valutazione di ciascun
candidato, dispone complessivamente di 100 punti per le due prove, di
cui 40 per la prova scritta e 60 per l'orale.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 26/40.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 40/60.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.

                               Art. 6.
 
Graduatoria di merito
 
La graduatoria di merito e' unica anche se il corso di dottorato
e' articolato in piu' indirizzi. Essa sara' formulata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato ed approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di
punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il
candidato piu' giovane di eta'.
I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per
ciascun dottorato.
Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in
indirizzi, i vincitori, dopo la pubblicazione della citata
graduatoria, eserciteranno il diritto di opzione a favore di uno
degli indirizzi, secondo le modalita' indicate nel successivo art. 7.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al
successivo art. 7, comma 2, o di rinuncia entro trenta giorni
dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso
 
I decreti rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli
concorsi di dottorato del XVIII ciclo saranno affissi, presso il
palazzo degli Uffici, sito in via Giulio Cesare Cortese n. 29 -
Napoli, e resi noti sul sito internet di Ateneo www.unina.it (pagina
"dottorati ), entro il ventesimo giorno successivo alla data della
prova orale. Tale affissione rappresentera' notifica ufficiale ai
vincitori dei risultati concorsuali.
I vincitori entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla
data di affissione della graduatoria dovranno presentare o far
pervenire, a pena di decadenza, al punto informativo dell'ufficio
dottorato di ricerca, palazzo degli uffici, via Giulio Cesare Cortese
n. 29 - Napoli, nei seguenti giorni ed orari: lunedi', mercoledi' e
venerdi' ore 9 - 13; martedi' e giovedi': 9 - 13 e 15 - 17, la
richiesta di iscrizione al corso in carta semplice, che dovra'
contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla
laurea con relativa votazione;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere o
aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca, nonche' dichiarazione di non essere iscritto ad
una scuola di specializzazione o, nel caso affermativo, l'impegno
scritto a sospenderne la frequenza;
c) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di poter
frequentare, per tutta la durata della frequenza del suddetto
dottorato, un altro corso di diploma universitario, laurea,
specializzazione, dottorato di ricerca;
d) eventuale dichiarazione di opzione a favore di uno degli
indirizzi in cui si articola il corso di dottorato.
Le dichiarazioni sostitutive citate possono essere rese mediante
compilazione di un unico modulo che sara' reperibile anche sul sito
internet dell'Ateneo www.unina.it (pagina "dottorati").
Alla richiesta di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati
una fotocopia di un documento di identita' debitamente firmata ed una
fotografia formato tessera.
Non si terra' conto delle documentazioni pervenute oltre il
termine indicato al comma 2 del presente articolo anche se spedite
antecedentemente.
Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in
indirizzi, l'ammissione a ciascuno di essi avverra' secondo l'ordine
di graduatoria ed in conseguenza della dichiarazione di opzione che
ciascun avente diritto formulera'.

                               Art. 8.
 
Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio
 
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe a concorso per ciascun dottorato o per ciascun indirizzo in cui
si articola il dottorato. Nel caso in cui il corso di dottorato si
articoli in indirizzi, l'attribuzione delle citate borse avverra'
secondo l'ordine di graduatoria ed in conseguenza della dichiarazione
di opzione che ciascun avente diritto formulera'.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
L'importo della borsa ammonta a 10.561,54 euro comprensivo dei
contributi previdenziali cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto
ministeriale 11 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 dicembre 1998, n. 293, e successive
integrazioni e modificazioni. La borsa sara' erogata in rate
bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito
personale complessivo annuo e' fissato in 7.746,85 euro lordi. Esso
va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa
medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di
origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da
servizio civile.
Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono
presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva
relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle
cause di incompatibilita' contenute nel presente articolo. Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio
dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione
contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata"
dell'Istituto medesimo. La modulistica relativa agli adempimenti
citati sara' reperibile anche sul sito internet dell'Ateneo
www.unina.it (pagina "dottorati di ricerca").

                               Art. 9.
 
Ammissioni in sovrannumero
 
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
concorsuali ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi al
dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della
meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati
vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria
nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso,
possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
sovrannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
L'ammissione al corso avverra' nell'ordine cronologico di
presentazione delle domande. I titolari di assegni di ricerca
saranno, inoltre, ammessi ai corsi previa delibera del collegio dei
docenti del dottorato che deve esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita', e previa
autorizzazione, nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita'
presso un altro ateneo, dell'Universita' di appartenenza.

                              Art. 10.
 
Tasse e contributi
 
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi di
entita' pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita'
iscritti ai corsi di laurea o di diploma. Sono esonerati dal predetto
versamento i dottorandi che fruiscono della borsa di studio.

                              Art. 11.
 
Obblighi, incompatibilita', sospensioni
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita' previste, di presentare le relazioni orali o scritte
richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei
docenti del dottorato. Il dottorando puo' svolgere parte della sua
attivita' all'estero presso universita' o istituti di ricerca, per un
periodo complessivamente non superiore alla meta' della durata del
corso. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di
studio di cui al precedente art. 8, comma 3, e' incrementata del 50%.
Al termine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti,
sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche svolte da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso.
E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un corso di diploma universitario, di laurea o di specializzazione.
Qualora il vincitore sia iscritto ad uno dei predetti corsi, e'
tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la durata del dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la
sospensione dal corso per maternita', malattia grave, servizio
militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta
la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso
periodo.
Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 12.
 
Titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di
dottorato, ed e' conferito dal rettore, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di
ricerca.

                              Art. 13.
 
Accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del
procedimento
 
Ai candidati e' garantito l'accesso alla documentazione inerente
il procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale
diritto si esercitera' secondo le modalita' stabilite con regolamento
di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti, emanato con decreto rettorale
n. 2386/1998.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita'
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in
conformita' alle previsioni del regolamento di Ateneo, recante
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, emanato con decreto
rettorale n. 2854/1998.
Il capo dell'ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi "Federico II" di Napoli e' responsabile di ogni adempimento
inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice. Per quanto non previsto
dal presente articolo, si rinvia alle dispo sizioni dettate dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al regolamento di attuazione
approvato con decreto rettorale n. 2386/1998.

                              Art. 14.
 
Rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Napoli, 30 luglio 2002
Il rettore: Trombetti

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