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ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Nomina delle commissioni giudicatrici per due procedure di
valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.87 del 14/11/2006 |
Ente: | ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
Località: | - |
Codice atto: | 06E07868 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Nomina |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il Regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 645 del 3 aprile 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 aprile 2006;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i
concorsi a posti di Ricercatore universitario:
Facolta' di giurisprudenza IUS/07 - Diritto del lavoro
Luigi Montuschi, professore ordinario, universita' di Bologna,
via Zamboni, 22 Pal. Malvezzi Campeggi - 40126 Bologna;
Piera Campanella, professore associato, Universita' di Urbino
«Carlo Bo», via A. Saffi, 15 - 61029 Urbino;
Riccardo Salomone, ricercatore, Universita' di Modena e Reggio
Emilia, via Berengario, 51 - 41100 Modena.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso:
051-2094033/45
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: scuola
superiore di studi giuridici - via Belmeloro 12 - Bologna.
Facolta' di scienze politiche di Forli' SPS/04 - scienza politica
Marco Cesa, professore ordinario, Universita' di Bologna, via
della Torre 3 - Palazzo Morgagni - 47100 Forli';
Anna Caffarena, professore associato, Universita' di Torino, via
Verdi, 25 pal. L. Venturi - 10124 Torino;
Marco Clementi, ricercatore, Universita' di Pavia, strada nuova,
65 - 27100 Pavia.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/239548.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
dipartimento di politica, istituzioni, storia - strada maggiore 45 -
40125 Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 645 del 3 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 31 del 21 aprile 2006), consultabile nel seguente
sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm,
le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai
sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della Facolta', dipartimento o Istituto ove la commissione svolgera'
i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E 'facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono
la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il
Bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni
(didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero
di pubblicazioni superiore a quello indicato nel Bando di concorso,
al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del
presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare l'esistenza
o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto
dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
Facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della Facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto tennine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al Rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, sono
autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale.
Bologna, 31 ottobre 2006
Il rettore: Calzolari
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