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UNIVERSITA' DI SASSARI

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XX ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2005
Ente:UNIVERSITA' DI SASSARI
Località:Sassari  (SS)
Codice atto:05E00110
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/1/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995 e
successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il quale
prevede che le universita' con proprio regolamento, disciplinino la
materia dei corsi di dottorato;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca di questo
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 102 del 20 luglio 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' di Sassari
avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 2004, con
cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
del XX ciclo;
Vista le delibere del consiglio di amministrazione del 14 e
16 settembre 2004, con cui e' stato determinato il numero e la
copertura finanziaria delle borse di studio;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del
13 settembre 2004 e del 21 dicembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
I s t i t u z i o n e
Presso l'Universita' degli studi di Sassari e' istituito il XX
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per 1'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun
dottorato viene indicata la durata legale, il numero dei posti messi
a concorso e il numero delle borse di studio nonche' la data, l'ora e
il luogo ove si svolgera' la prova concorsuale.
 
----> Vedere elenco di pag. 43 <----

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea - vecchio
ordinamento - laurea specialistica ovvero di altro titolo conseguito
presso universita' straniere e riconosciuto idoneo.
I cittadini stranieri, in possesso del titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato in sovrannumero, senza borsa di studio, previo
superamento delle prove concorsuali nel limite massimo del 30% dei
posti disponibili.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione coloro i quali
abbiano conseguito il diploma di laurea entro la scadenza del bando.

                               Art. 3.
Cittadini stranieri extracomunitari
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.

                               Art. 4.
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente bando,
deve essere diretta al rettore dell'Universita' degli studi di
Sassari, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
all'indirizzo - Universita' degli studi di Sassari, piazza
Universita' n. 21 - 07100 Sassari - oppure presentata direttamente
all'ufficio protocollo, piazza Universita' n. 21 - Sassari, entro il
termine perentorio delle ore 13 del 31 gennaio 2005. Non fara' fede
il timbro postale.
Le domande dovranno pervenire entro il termine su indicato in
quanto gli uffici, per motivi organizzativi, dovranno conoscere alla
data di scadenza delle domande, il numero dei partecipanti ai
concorsi di ammissione ed avviare quindi le procedure concorsuali.
Non saranno ammessi alla prova scritta gli aspiranti le cui
domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza
del 31 gennaio 2005.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata, oppure
tardiva, comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita e la
residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
d) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari che
non intendono partecipare alle prove concorsuali);
e) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, previo superamento delle prove concorsuali, (solo per i
titolari di assegno di ricerca);
f) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e extracomunitari);
g) la laurea posseduta (conseguita non oltre il 31 gennaio
2005), nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) le lingue straniere conosciute;
j) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico) con espressa
menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso del titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum.

                               Art. 5.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed
in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, e'
indicato all'interno del presente bando di concorso e pertanto non
verra' data comunicazione scritta ai candidati.
La convocazione per la prova orale avverra' in sede di
svolgimento della prova scritta. Per sostenere le prove i candidati
dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al regolamento di Ateneo. Ogni commissione,
per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla
prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella
prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della
facolta' o dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate
le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale
di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun
candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in sovrannumero previo superamento delle prove
concorsuali.

                               Art. 8.
Domanda di iscrizione
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni cinque, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da
compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione
universitaria, corredata dai seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
autocertificazione relativa al possesso della cittadinanza;
autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea*;
iscrizione INPS (solo per i beneficiari di borsa di studio);
fotocopia del codice fiscale (solo per i beneficiari di borsa
di studio).
Il pagamento delle tassa di iscrizione (comprensiva
dell'assicurazione prevista) dovra' essere effettuato presso il Banco
di Sardegna utilizzando il bollettino allegato alla domanda di
iscrizione. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere
consegnata al momento dell'immatricolazione.
La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del
corso e per tutta la sua durata;
f) di essere a conoscenza dell'incompatibilita' del godimento
della borsa di studio per la frequenza al dottorato con l'esercizio
di attivita' libero professionali o di lavoro subordinato e
parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative) anche a
tempo determinato o a carattere occasionale;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
contributivo.
* per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'Amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.

                               Art. 9.
Frequenza ai corsi
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dovranno impegnarsi
a frequentare a tempo pieno presso la sede amministrativa del corso,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno, gli stessi, avranno l'obbligo di
presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il prosegnimento del dottorato di
ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione scritta e accertati da
una apposita commissione.

                              Art. 10.
Rinunce o decadenze
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci,
oltre le responsabilita' penali, saranilo dichiarati decaduti e i
posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella
graduatoria degli idonei.
Qualora a seguito di rinuncia o decadenza degli aventi diritto
alla borsa di studio subentrino altri candidati al beneficio della
stessa, secondo l'ordine di graduatoria, purche' non sia trascorso un
mese dall'inizio del corso, l'amministrazione universitaria
provvedera' alla restituzione o al conguaglio, ai nuovi beneficiari
della borsa, della prima rata del contributo eventualmente versato
per l'accesso e la frequenza ai corsi.

                              Art. 11.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi
dell'art. 1 comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni. In caso di parita' di merito si applica
quanto previsto dalla normativa vigente.
In relazione ad eventuali concessioni di ulteriori finanziamenti
per borse di studio da parte di istituzioni pubbliche o private,
l'Universita' potra' attribuire ulteriori borse di studio ad alcuni
dottorati.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti oppure il
verificarsi di situazioni che invalidino il diritto.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini
dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del
corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che
l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando
rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di
ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato con cadenza
non superiore al bimestre, con successiva verifica della frequenza
attraverso attestazione rilasciata dal coordinatore del corso, da far
pervenire all'Amministrazione universitaria entro il giorno 10 del
mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
Tasse di frequenza
Le tasse per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato sono
state stabilite dal senato accademico e dal consiglio di
amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente in data 21 novembre
2001 e 29 novembre 2001.
I dottorandi sono tenuti al versamento di un contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, comprensivo del
premio assicurativo, che verra' comunicato al momento della chiamata
dei vincitori.
I dottorandi titolari di borsa di studio conferita
dall'Universita' di Sassari, su trasferimenti ministeriali, sono
esonerati dal pagamento delle tasse per l'accesso e la frequenza ai
corsi (art. 9 comma C regolamento dottorato di ricerca), ma sono
tenuti al pagamento del premio assicurativo.
Sono esonerati, altresi', dal pagamento delle tasse i portatori
di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%.

                              Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di
ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1999, al decreto rettorale n. 102/spec. del 20 luglio 1999 con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia del dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi di Sassari integrato dalla
delibera del senato accademico del 1° giugno 2000 emanato con decreto
rettorale n. 122/spec. del 6 giugno 2000, modificato dalla delibera
del senato accademico del 1° e 25 luglio 2002 e dal consiglio di
amministrazione del 2 e 23 luglio 2002 e modificato dal senato
accademico del 20 giugno 2003 e dal consiglio d'amministrazione del
25 giugno 2003.
Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova
scritta.
Il rettore: Maida

 

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