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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Procedura di valutazione comparativa "per la copertura "di posti di
ricercatore universitario per i settori scientificodisciplinari B05X
- Astronomia e astrofisica e B03X Struttura della materia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 11/4/2000
Ente:SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Località:Trieste  (TS)
Codice atto:000E3344
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/5/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995 n. 236 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997, e successive
modificazioni concernente la rideterminazione dei settori
scientificodisciplinari e la definizione delle affinita' tra i
predetti settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto lo statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati, emanato con decreto direttoriale 19 marzo 1996 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio di settore di teoria degli
stati condensati del 9 marzo 2000;
Vista la deliberazione del senato della Scuola del 10 marzo 2000
relativa all'assegnazione di posti di ricercatore universitario ai
settori di astrofisica e di teoria degli stati condensati della
Scuola;
Viste le deliberazioni del consiglio di settore di astrofisica di
data 28 marzo 2000 e del consiglio di settore di teoria degli stati
condensati di data 28 marzo 2000;
Considerato che i posti richiesti a concorso trovano
disponibilita' nell'organico e copertura finanziaria nel rispetto dei
limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto direttoriale n. 9/AG, di data 9 marzo 1999,
pubblicato nel sito Internet http://www.sissa.it/regolamento.html,
con
il quale e' stato emanato il "Regolamento recante le modalita' di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori presso la Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste";
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica prot. n. 990 del 14 maggio 1999;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di ricercatore universitario di ruolo per i
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
1) Settore di astrofisica della SISSA:
Settore scientifico-disciplinare B05X - Astronomia e astrofisica -
Posti 1.
Tipologia di impegno scientifico richiesto: astrofisica
relativistica con particolare riferimento alla fisica delle stelle di
neutroni, dei buchi neri e delle onde gravitazionali.
Tipologia di impegno didattico richiesto: attivita' di
esercitazioni, attivita' seminariali e di supporto a studenti di
dottorato;
2) settore di teoria degli stati condensati della SISSA:
Settore scientifico-disciplinare B03X - Struttura della materia -
Posti 1.
Tipologia di impegno scientifico richiesto: preparazione ed
esperienza nel campo della meccanica statistica applicata ai sistemi
biologici e ai sistemi complessi, in particolare in modelli
statistici di polimeri, eteropolimeri e proteine.
Tipologia di impegno didattico richiesto: lezioni, guida e
assistenza agli studenti pre- e post- laurea, coordinamento dei
visitatori e borsisti post-dottorato

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
Per l'ammissione alla valutazione comparativa e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla valutazione comparativa.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e trattamento sul lavoro, ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti
da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati con o senza
preavviso da una pubblica amministrazione nel biennio antecedente la
data scadenza dei termini o - se cittadini stranieri - coloro che
sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione similarmente a quanto disposto dall'art. 127, lettera
d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i professori di prima e seconda fascia e ricercatori
universitari inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare
relativo al posto per il quale e' indetta la procedura;
coloro che abbiano gia' presentato domanda ad un numero di
valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e
di ricercatore) superiore a cinque, compresa la presente, presso le
varie sedi universitarie, nell'arco di un anno, decorrente dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa,
redatte in carta semplice, ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370, utilizzando il modulo di cui all'allegato A al presente bando
(disponibile anche via Internet presso il WEB Server della SISSA
all'indirizzo http://www.sissa.it/Bandi/d1-ruolo.html), devono essere
indirizzate al direttore della Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati, via Beirut n. 2/4 - 34014 Trieste, e presentate entro
il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
Qualora tale termine cada in giorno festivo la scadenza slittera' al
primo giorno feriale utile.
La domanda inviata per via telematica dovra' comunque essere
consegnata o spedita, debitamente firmata, ai fini dell'ammissione
alla procedura di valutazione comparativa entro il suddetto termine
perentorio di trenta giorni. A tal fine non fa fede la data di
compilazione per via telematica.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa potranno,
altresi' essere consegnate a mano all'Ufficio personale e stipendi
della S.I.S.S.A., via Beirut n. 9 - 34014 Trieste dal lunedi' al
giovedi' dalle ore 8 alle ore 17, il venerdi' dalle ore 8 alle ore
14.
Al fine del rispetto del termine fa fede la data e l'ora della
consegna della domanda all'Ufficio competente.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine suindicato. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Sulla busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione
oltre alle proprie generalita' anche la valutazione comparativa alla
quale intende partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del
settore scientifico-disciplinare).
Il candidato dovra' indicare nella domanda, con chiarezza e
precisione il settore della S.I.S.S.A. ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla
valutazione comparativa.
Coloro che intendono partecipare a piu' valutazioni comparative
dovranno presentare distinte domande e documenti in plichi separati.
Nella domanda il candidato dovra', inoltre, dichiarare, sotto la
propria personale responsabilita':
1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e il
codice di identificazione personale (codice fiscale);
2) la cittadinanza posseduta;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
4) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti pendenti a
carico;
5) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni (in caso di rapporto di impiego concluso dichiarare
le cause di risoluzione);
7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) di non essere professore ordinario o associato o ricercatore
universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore
scientificodisciplinare per il quale presenta la domanda di
partecipazione o in uno dei settori affini come indicato nell'art. 2
del presente bando;
9) di aver rispettato gli obblighi previsti dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, in base al quale ogni candidato puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta;
10) di essere fisicamente idoneo all'impiego a cui la
valutazione comparativa si riferisce.
Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, e' motivo di
esclusione la mancata sottoscrizione delle domande e la mancata
dichiarazione di cui al punto 9) nonche' le domande che, per
qualsiasi causa dovessero essere prodotte a questa Scuola oltre il
termine sopra indicato.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il
candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente
comunicata al direttore della S.I.S.S.A., al quale e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione, ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni
relative alla valutazione comparativa.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove ai sensi della legge suddetta.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
1) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) documenti e titoli, in carta semplice ed in unica copia, che
si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa;
3) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli
allegati alla domanda;
4) un elenco firmato, in duplice copia, contenente
l'indicazione delle pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo di
dieci, che ritengono piu' rilevanti ai fini della valutazione
comparativa cui partecipano, e che saranno presentate alle
commissioni giudicatrici con le modalita' di cui al successivo
art. 5;
5) fotocopia del codice fiscale;
6) fotocopia di un valido documento di identita'.
I candidati possono dimostrare il possesso dei documenti e titoli
sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 in conformita'
all'allegato C.
I documenti e titoli possono, altresi', essere prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in conformita' all'allegato C.
Il curriculum e l'elenco dei documenti e titoli - se redatti in
conformita' al modello allegato C - varranno quali dichiarazioni
sostitutive di certificazioni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti, titoli e
pubblicazioni gia' presentati, od allegati ad altre procedure, alla
SISSA o ad altre amministrazioni.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 370/1988; se redatti in lingua
straniera, diversa da francese, inglese, tedesco o spagnolo, devono
essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa,
redatte in carta semplice, ai sensi della legge 23 agosto 1988
n. 370, utilizzando il modulo di cui all'allegato B al presente bando
(disponibile anche via Internet presso il WEB Server della SISSA
all'indirizzo http://www.sissa.it/Bandi/d2-ruolo.html), devono essere
indirizzate al Direttore della Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati, via Beirut n. 2/4 - 34014 Trieste, e presentate entro
il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
Qualora tale termine cada in giorno festivo la scadenza slittera' al
primo giorno feriale utile.
La domanda inviata per via telematica dovra' comunque essere
consegnata o spedita, debitamente firmata, ai fini dell'ammissione
alla procedura di valutazione comparativa entro il suddetto termine
perentorio di trenta giorni. A tal fine non fa fede la data di
compilazione per via telematica.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa potranno,
altresi' essere consegnate a mano all'Ufficio personale e stipendi
della S.I.S.S.A., via Beirut n. 9 - 34014 Trieste dal lunedi' al
giovedi' dalle ore 8 alle ore 17, il venerdi' dalle ore 8 alle ore
14.
Al fine del rispetto del termine fa fede la data e l'ora della
consegna della domanda all'Ufficio competente.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine suindicato. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Sulla busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione
oltre alle proprie generalita' anche la valutazione comparativa alla
quale intende partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del
settore scientifico-disciplinare).
Il candidato dovra' indicare nella domanda, con chiarezza e
precisione il settore della S.I.S.S.A. e il settore
scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla
valutazione comparativa.
Coloro che intendono partecipare a piu' valutazioni comparative
dovranno presentare distinte domande e documenti in plichi separati.
Nella domanda il candidato dovra', inoltre, dichiarare, sotto la
propria personale responsabilita':
1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita ed il
codice di identificazione personale (codice fiscale), se posseduto;
2) la cittadinanza posseduta;
3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale,
similarmente a quanto disposto dall'art. 127 lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di non essere professore ordinario o associato o ricercatore
universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore
scientificodisciplinare per il quale presenta la domanda di
partecipazione o in uno dei settori affini come indicato nell'art. 2
del presente bando;
6) di aver rispettato gli obblighi previsti dal comma 4,
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, in base al quale ogni candidato puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta;
7) di essere fisicamente idoneo all'impiego a cui il bando si
riferisce.
Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, e' motivo di
esclusione la mancata sottoscrizione delle domande e la mancata
dichiarazione di cui al punto 6) nonche' le domande che, per
qualsiasi causa dovessero essere prodotte a questa Scuola oltre il
termine sopra indicato.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il
candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente
comunicata al direttore della S.I.S.S.A., al quale e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione, ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni
relative alla valutazione comparativa.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove ai sensi della legge suddetta.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorita'
estere e da valere nello Stato italiano devono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
(art. 17 legge n. 15/1968).
I candidati dovranno allegare alla domanda:
1) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) documenti e titoli, in carta semplice ed in unica copia, che
si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa;
3) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli
allegati alla domanda;
4) un elenco firmato, in duplice copia, contenente
l'indicazione delle pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo di
dieci, che ritengono piu' rilevanti ai fini della valutazione
comparativa cui partecipano, e che saranno presentate alle
commissioni giudicatrici con le modalita' di cui al successivo
art. 5;
5) fotocopia del codice fiscale (se posseduto);
6) fotocopia di un valido documento di identita'.
I candidati dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C; oppure;
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi' essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 370/1988; se redatti in lingua
straniera, diversa da francese, inglese, tedesco, spagnolo, devono
essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti, titoli e
pubblicazioni gia' presentati, od allegati ad altre procedure, alla
SISSA o ad altre amministrazioni.

                               Art. 5.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico
a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate con
apposito plico raccomandato, o consegnate a mano alla sede indicata
nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - del decreto costitutivo delle commissioni stesse.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o consegnato a mano nel termine perentorio previsto dal precedente
primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di ricercatore universitario di ruolo" e devono essere indicati
chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare
e il settore della S.I.S.S.A. per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia
delle pubblicazioni e' conforme all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi delle legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotta in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese,
tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in
copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in cui sono pubblicate le
Commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni con annesso
elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui
partecipa.
Il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche, scelte tra
quelle reputate piu' rilevanti ai fini della valutazione comparativa,
non deve essere superiore a dieci.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del Direttore.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390.
Esse sono nominate con decreto del direttore e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono nella
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti le
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al direttore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della composizione delle commissioni.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 9.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e valutazione comparativa
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, senza indugio, al responsabile del
procedimento di cui all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita'
presso la sede della SISSA. I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da
ciascun candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum
complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, prendono
in considerazione i seguenti criteri:
a) originalita', innovativita' e rigore metodologico della
produzione scientifica;
b) impatto sulla comunita' scientifica della produzione del
candidato, valutabile anche sulla base di lettere di referenze di
esperti scientifici di riconosciuto valore internazionale;
c) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione, determinato anche sulla base delle consuetudini
sull'ordine degli autori in uso nelle diverse discipline;
d) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita
la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
e) corrispondenza del profilo scientifico del candidato con la
tipologia dell'impegno scientifico richiesto;
f) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica internazionale;
g) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico disciplinare.
Per i fini di cui al comma precedente faranno ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati sostengono le seguenti prove, in lingua
italiana:
Settore di astrofisica della SISSA:
prima prova scritta: temi generali di astrofisica
relativistica;
seconda prova scritta: metodologie di calcolo in relazione alla
tipologia di impegno scientifico e didattico indicata all'art. 1 del
presente bando.
La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e
specifici del settore disciplinare, sulla discussione delle prove
scritte e degli eventuali titoli. La prova orale accertera' anche la
conoscenza della lingua inglese.
Settore di teoria degli stati condensati della SISSA:
prima prova scritta: temi generali di fisica della materia;
seconda prova scritta: aspetti scientifici del settore
disciplinare;
prova orale: discussione delle prove scritte e dei titoli
presentati; verifica della conoscenza della lingua inglese.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli
interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima
dell'effettuazione della stessa. Per sostenere la predetta prova, il
candidato dovra' essere munito di un valido documento di
riconoscimento.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento delle prove scritte.
Al termine dei lavori la commissione, sulla base delle
valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione
riassuntiva in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e
quella complessiva della commissione sui singoli candidati in base ai
quali essa, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti dichiara i vincitori in numero
non superiore ai posti banditi.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al direttore della
S.I.S.S.A. i relativi atti.

                              Art. 10.
 
Regolarita' degli atti
 
Il direttore accerta con proprio decreto, entro venti giorni
dalla consegna, la regolarita' formale degli atti di cui alla
procedura dandone comunicazione ai candidati. Nel caso in cui il
Direttore riscontri vizi di forma, entro il termine di venti giorni,
rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la
regolarizzazione stabilendone il termine.
Il direttore, con successivo provvedimento nomina i vincitori.
Il direttore comunica al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparative, nonche' i nominativi dei
vincitori nominati in ruolo. Le relazioni finali delle commissioni
con annessi giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via
telematica.

                              Art. 11.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta ed a proprie
spese, alla restituzione da parte della Scuola delle pubblicazioni e
di documenti presentati decorso il termine utile previsto dalla legge
per proporre impugnazione. La restituzione sara' effettuata entro due
mesi dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Trascorsi trenta giorni dai termini previsti dalla legge per le
impugnazioni giurisdizionali amministrative delle procedure di
valutazione comparativa di cui al presente decreto, la Scuola non e'
piu' responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione.
La Scuola non risponde della restituzione delle copie dei titoli
e delle pubblicazioni spedite ai componenti delle commissioni
giudicatrici.

                              Art. 12.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
Il vincitore italiano, o appartenente alla Comunita' europea,
della procedura di valutazione comparativa dovra' presentare o far
pervenire alla Scuola, entro il termine di trenta giorni dalla presa
di servizio i seguenti documenti necessari per la nomina:
1) certificato medico, in bollo, rilasciato da un medico
militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del
comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico
del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956. Il
certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato
e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute
pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito della valutazione
comparativa;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il codice identificativo (codice fiscale);
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Le dichiarazioni relative ai punti c) ed e) devono riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla scadenza del bando.
Il candidato chiamato che ricopre un posto di ruolo
nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le
dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e), e' invece tenuto
a produrre o un'attestazione in carta legale rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipende, o una dichiarazione
sottoscritta dall'interessato, da cui risulti che si trova in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione annua
lorda goduta alla data di rilascio dell'attestazione o della
dichiarazione oppure ad indicare la specifica amministrazione statale
a cui questa amministrazione richiedera' la documentazione.
Il vincitore straniero deve presentare i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se lo steso risiede in Italia
oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato
generale del casellario giudiziale italiano e il certificato
attestante i carichi pendenti;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare o da un
medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di
residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico
del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956. Il
certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato
e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute
pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza.
I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
valutazione comparativa.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi' essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane,
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

                              Art. 13.
 
Nomina
 
La nomina in ruolo del vincitore e' disposta con decreto
direttoriale e decorre dal 1o novembre successivo.
Al vincitore spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle
disposizioni di cui all'art. 10, la SISSA, quale titolare dei dati
inerenti alla presente valutazione comparativa, informa che il
trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione e'
finalizzato unicamente alla gestione dell'attivita' di valutazione
comparativa e che lo stesso avverra' con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
Viene inoltre precisata la natura obbligatoria del conferimento
dei dati e la conseguenza della non ammissione alla valutazione
comparativa in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

                              Art. 15.
 
Responsabile del procedimento
 
Il responsabile del procedimento e' la rag. Gabriella Pippan
Barduzzi, vice dirigente di questa amministrazione (tel.: 0403787207;
fax: 0403787249; e-mail: barduzzisissa.it)

                              Art. 16.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato anche via Internet, presso il WEB
Server della SISSA all'indirizzo:
http://www.sissa.it/Bandi/r-ruolo.html>

                              Art. 17.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Trieste, 30 marzo 2000
Il direttore: Amati

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