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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XVIII ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 19/7/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |
Località: | Varese (VA) |
Codice atto: | 02E05413 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/9/2002 |
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IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, norme in materia di
borse di studio universitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997, "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari";
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento in materia di dottorato di ricerca";
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 "Determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca" e successiva
integrazione del 14 dicembre 1998;
Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 3577 dell'11 marzo 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2002;
Visto il regolamento didattico di Ateneo;
Visto il regolamento dei dottorati di ricerca dell'Universita'
degli studi dell'Insubria;
Visto il parere sulle proposte di attivazione di dottorati di
ricerca - XVIII ciclo, espresso dal nucleo di valutazione in data 16
febbraio 2002;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 maggio
2002, con cui e' stato determinato l'ammontare dei contributi per la
frequenza e l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII ciclo;
Viste le delibere di senato accademico e consiglio di
amministrazione in data 18 giugno 2002, con cui per ciascun corso di
dottorato di ricerca - XVIII ciclo sono stati determinati il numero
di posti messi a concorso e il numero di posti coperti da borsa di
studio;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito presso l'Universita' degli studi dell'Insubria il
XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, ai quali si accede
mediante concorsi pubblici per esami. Per ciascun dottorato viene di
seguito indicata la durata, i posti messi a concorso, il numero delle
borse di studio disponibili, il dipartimento o la facolta' sede
amministrativa e il docente coordinatore del corso. Le borse di
studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si
rendessero disponibili prima dello svolgimento della prova scritta
del relativo concorso.
Qualora a seguito dell'espletamento dei concorsi il numero degli
iscritti ad un corso di dottorato risultasse inferiore a tre,
l'Universita' si riserva di non attivare il corso.
----> vedere tabella a pag. 105 della G.U. <----
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca di cui al
precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro
che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea
conseguita secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale
n. 509/99.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fare
espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa del titolo di studio e del
certificato dal quale si desuma il piano di studio adottato,
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e di
legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura della
rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero.
E' consentita l'ammissione al concorso di selezione sotto
condizione ai laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data
di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso la
partecipazione al concorso verra' disposta con riserva e il candidato
dovra' presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato prima
dell'iscrizione al corso di dottorato, in caso di superamento del
concorso.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, debitamente
sottoscritte e redatte in carta semplice secondo lo schema allegato
al presente bando (allegato A), dovranno pervenire all'Universita'
degli studi dell'Insubria, ufficio protocollo, via Ravasi, 2 - 21100
Varese, entro il giorno 13 settembre 2002. In caso di consegna della
domanda a mano o a mezzo fax, la stessa dovra' pervenire entro le ore
12 del giorno suddetto.
Saranno inammissibili le domande consegnate a mano o via fax
oltre tale orario e quelle pervenute a mezzo posta oltre il giorno di
scadenza suddetto.
Saranno inoltre inammissibili le domande prive della
sottoscrizione.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il domicilio eletto ai fini concorsuali (comprensivo di
numero di telefono ed eventuale e-mail), con espressa menzione
dell'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
d) la cittadinanza;
e) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca al cui
concorso intende partecipare;
f) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) la laurea posseduta, la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo conseguito presso una universita'
straniera gia' dichiarato equipollente ( in caso di possesso di
titolo non ancora dichiarato equipollente a titolo conseguito in
Italia, il candidato dovra' fare espressa richiesta di equipollenza
utilizzando l'allegato B e allegando i documenti indicati nell'art. 2
del presente bando);
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) le lingue straniere conosciute;
j) quale sia la propria posizione in relazione all'assolvimento
dell'obbligo di leva;
k) se ha gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio
per un corso di dottorato;
l) se e' titolare di altre borse di studio;
m) se e' iscritto a una scuola di specializzazione, indicando
eventualmente oggetto, sede della scuola, durata e anno di corso;
n) se e' iscritto ad altro corso di dottorato di ricerca,
indicando eventualmente oggetto, sede del corso, durata e anno di
corso;
o) se e' iscritto ad altro corso di studio, indicando
eventualmente oggetto, sede del corso, durata e anno di corso;
p) di avere preso visione del bando di concorso.
La mancanza o non univoca indicazione di uno o piu' elementi
previsti dallo schema allegato potranno essere oggetto di
regolarizzazione nei tempi e nei modi che saranno indicati
dall'Universita'.
Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica
della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.
Ai candidati ammessi verra' comunicato l'esito della prova
scritta prima di sostenere quella orale.
Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario:
----> vedere tabella a pag. 106 della G.U. <----
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei
candidati e' nominata dal rettore ed e' composta da tre membri scelti
tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno
due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere
aggiunti, su proposta del collegio dei docenti di ciascun dottorato,
non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni all'universita',
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca di alta qualificazione.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le
modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a ogni candidato fino ad un massimo sessanta punti per ciascuna delle
due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La
prova orale e' pubblica e si intende superata se il candidato ottiene
un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame,
la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base
dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove.
La graduatoria generale e' approvata dal rettore ed esposta
all'albo rettorale e a quello del dipartimento o della facolta'
interessati.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero di posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso
decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso
di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio i
candidati che siano titolari di assegni di ricerca conferiti
dall'Universita' degli studi dell'Insubria, fermo restando il
superamento delle prove di ammissione e a condizione che la durata
dell'assegno, compreso l'eventuale rinnovo, copra l'intera durata del
corso di studi.
Art. 7.
Incompatibilita'
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e' incompatibile con
la contemporanea iscrizione ad altri corsi di dottorato, a corsi di
laurea, di diploma e a scuole di specializzazione.
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca con borsa di studio
e' incompatibile con la fruizione di altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con le borse di studio per il
perfezionamento all'estero a condizione che il periodo formativo
persegua temi scientifici che rientrino nel curriculum stabilito dal
collegio dei docenti, che a tal fine deve esprimersi.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 8.
Frequenza ai corsi
Il dottorando e' tenuto a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di
ricerca assegnate dal collegio dei docenti.
Ai sensi del comma 8, dell'art. 4 della legge n. 210/1998, ai
dottorandi puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni
caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca.
L'eventuale attivita' didattica e' da intendersi senza oneri per il
bilancio dell'universita' e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'universita'.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata.
Art. 9.
Borse di studio
Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza
ai corsi che sono conferite ai dottorandi collocati ai primi posti
delle relative graduatorie e fino a concorrenza con il numero di
borse disponibili.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Per i periodi di studio all'estero l'importo della borsa e'
aumentato del 50 per cento. Il periodo di studio all'estero non puo'
essere superiore ad un anno.
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984,
l'importo della borsa e' esente dall'imposta locale sui redditi e da
quella sul reddito delle persone fisiche.
Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca e' determinato secondo il reddito complessivo conseguito
nel 2001 dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le
seguenti fasce di reddito:
=====================================================================
Componenti nucleo | | | |
familiare | 1ª fascia | 2ª fascia | 3ª fascia |4ª fascia
=====================================================================
1 |Euro 3.673|Euro 17.142|Euro 31.835| Oltre
---------------------------------------------------------------------
2 |Euro 6.122|Euro 28.570|Euro 53.059| Oltre
---------------------------------------------------------------------
3 |Euro 8.163|Euro 38.093|Euro 70.745| Oltre
---------------------------------------------------------------------
4 |Euro 9.959|Euro 46.474|Euro 86.309| Oltre
---------------------------------------------------------------------
5 |Euro 11.836|Euro 55.236|Euro 102.580| Oltre
---------------------------------------------------------------------
6 |Euro 13.469|Euro 61.711|Euro 114.607| Oltre
---------------------------------------------------------------------
7 |Euro 14.693|Euro 68.568|Euro 127.341| Oltre
---------------------------------------------------------------------
Contributo | 0 | Euro 53 | Euro 132 |Euro 265
Sono esonerati dal contributo per l'accesso e la frequenza al
corso i dottorandi assegnatari di borse di studio.
Gli iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio che ammonta a Euro 100 e
del premio assicurativo per i rischi di infortunio e responsabilita'
civile che ammonta a Euro 110,01.
Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio i dottorandi assegnatari di borse di studio.
L'adesione alla polizza assicurativa non e' obbligatoria per gli
iscritti al corso di "Economia della produzione e dello sviluppo".
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 675/1996, l'amministrazione universitaria
si impegna a utilizzare i dati personali dei candidati ai soli fini
dell'espletamento della procedura concorsuale e dell'eventuale
gestione del rapporto con l'Universita'.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/1990,
il responsabile del procedimento di cui al presente bando, per quanto
di competenza, e' la dott.ssa Francesca Colombo, ufficio affari
generali - Via Ravasi, 2 - 21100 Varese, tel. 0332/219031, fax
0332/219039.
Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non disposto specificamente dai punti precedenti del
presente bando, l'Universita' degli studi dell'Insubria si attiene
alla normativa in vigore e al regolamento di Ateneo sui corsi di
dottorato di ricerca.
Varese, 1 luglio 2002
Il rettore: Dionigi
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