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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di terzo livello
professionale con profilo professionale di ricercatore. (Bando
n. 9317/2002).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.42 del 28/5/2002 |
Ente: | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E11222 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 27/6/2002 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 7627 del 24
aprile 2002;
Visto il regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione
di personale a tempo indeterminato dell'I.N.F.N.;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Dispone
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di terzo livello professionale con profilo professionale di
ricercatore, per attivita' di ricerca nel campo della fisica
sperimentale subnucleare condotta con macchine acceleratrici.
La sede di lavoro di prima assegnazione sara' la sezione di
Padova dell'I.N.F.N.
L'assunzione oggetto del presente bando sara' effettuata con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non superiore agli anni 65;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il
posto a concorso;
d) possesso del diploma di laurea in fisica valido per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; i candidati che
abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno degli Stati membri
dell'Unione europea devono aver ottenuto il riconoscimento previsto
dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 - di
attuazione della direttiva CEE n. 89/1948 - o, se il titolo sia stato
conseguito in uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di
equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
f) possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica, ovvero
aver svolto, per un triennio post laurea, attivita' di ricerca in
fisica;
1) nell'ambito di contratti a termine presso l'I.N.F.N.
connessi ad attivita' programmate;
2) nell'ambito dei contratti triennali di cui all'art. 11, com
ma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con
valutazione positiva dell'attivita', secondo quanto dispone la stessa
norma, ovvero nell'ambito di assegni di ricerca banditi dall'I.N.F.N.
con valutazione positiva dell'attivita';
3) presso universita' o qualificati enti o centri di ricerca
pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata
positivamente ai sensi del predetto art. 11, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo n. 19/1999.
La valutazione dell'attivita' di cui ai precedenti punti 2) e 3)
dovra' essere stata effettuata entro la data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione fissato nel
successivo art. 3).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla
commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) i dipendenti dell'I.N.F.N. con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto a concorso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente
dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana, secondo lo schema allegato n. 2,
dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata a.r., all'I.N.F.N. -
Sezione di Padova - via F. Marzolo n. 8 - 35131 Padova -
Riferimento bando n. 9317/2002, entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a scadere in festivo,
si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di
forza maggiore, dovessero pervenire all'I.N.F.N., oltre il ventesimo
giorno successivo al termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda
dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed hanno la stessa validita' temporale delle
certificazioni che sostituiscono:
il proprio nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;
la nazionalita' di appartenenza;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera d),
del presente bando; nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia
stato conseguito in uno Stato estero i candidati dovranno dichiarare
inoltre di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 o la dichiarazione di
equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera f), del
presente bando, con esplicita indicazione, ove ricorra tale
circostanza, dell'avvenuta valutazione positiva dell'attivita' ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. 30 gennaio 1999,
n. 19;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego
statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del
provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
l'eventuale posizione di dipendente dell'I.N.F.N. con
l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e del profilo
professionale di inquadramento (la dichiarazione va resa anche se non
si e' dipendenti dell'I.N.F.N.);
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne
penali);
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre
l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative
al concorso.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:
1) la documentazione attestante il possesso dei titoli
valutabili dichiarati nel curriculum, come definita nel successivo
art. 5;
2) non piu' di 20 pubblicazioni o lavori a stampa.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare inoltre,
in quattro copie:
3) curriculum riguardante gli studi compiuti, i titoli
conseguiti, l'attivita' svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi
ricoperti e quant'altro i candidati ritengano utile al fine della
loro valutazione; il curriculum dovra' essere redatto in modo
sintetico, con una descrizione critica dell'attivita' che metta in
evidenza i contributi del candidato e, possibilmente, con riferimenti
ai riscontri documentali;
4) elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati;
5) elenco delle pubblicazioni e dei lavori a stampa allegati,
con un limite di numero 20 lavori;
6) elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla
domanda.
I suddetti curriculum ed elenchi di cui ai precedenti punti 3, 4,
5 e dovranno essere sottoscritti.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
L'I.N.F.N. non assume responsabilita' per il ritardato o mancato
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare
ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla
mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo
medesimo, ne' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata dal presidente
dell'I.N.F.N., sara' composta da un presidente e da due membri; le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento
in un profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore
di amministrazione.
Art. 5.
Punteggi del concorso - Titoli valutabili
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per le prove scritte;
40 punti per la prova orale.
I titoli valutabili sono i seguenti:
a) curriculum formativo e dell'attivita' svolta del candidato;
b) pubblicazioni e lavori a stampa presentati dal candidato (in
numero non superiore a 20).
La commissione esaminatrice effettuera' la valutazione dei titoli
(facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di
massima e ferma restando la possibilita' di individuarne ulteriori:
a) congruenza dell'iter formativo del candidato e
dell'attivita' svolta con l'attivita' prevista per il posto a
concorso;
b) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
c) continuita' temporale della produzione scientifica e suo
grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nel campo
dell'attivita' prevista per il posto a concorso;
d) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e
delle eventuali responsabilita' assunte;
e) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
f) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica.
Il punteggio e' attribuito complessivamente ai titoli valutati.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e
dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a
cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo
schema allegato n. 3).
Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra
elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono
altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane. Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla
francese, inglese,tedesca e spagnola) deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove scritte - prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.
Art. 6.
Prove - Programma di esame - Valutazione
Le prove del concorso consistono:
a) in due prove scritte una delle quali potra' essere a
contenuto teorico-pratico;
b) in una prova orale.
E' inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese,
francese.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato 1.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio
non inferiore a 28 punti su 40.
Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella
graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno
riportato un punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno
superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera.
La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova orale, risultera' dalla somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.
Art. 7.
Diario delle prove di esame - Documenti di identita'
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e
la sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza
dei seguenti termini minimi di preavviso: quindici giorni per le
prove scritte; venti giorni per la prova orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra'
essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto di
validita'. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati
non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in
possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validita'.
Art. 8.
Graduatoria - Titoli di preferenza
La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
La graduatoria sara' approvata con delibera del consiglio
direttivo dell'I.N.F.N. riconosciuta la regolarita' del procedimento
concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di preferenza nelle nomine.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
direttore della sezione di Bologna dell'I.N.F.N., entro il termine
del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
detta prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali
titoli di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di
merito (votazione complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.
Presentazione dei documenti
Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione al
concorso, dovra' presentare, entro il termine fissato per la
costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
1) qualora siano trascorsi piu' di sei mesi tra la data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il
suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisisti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
c) assenza di condanne penali passate in giudicato che
comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale
risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo al servizio
incondizionato e continuativo nell'impiego al quale il concorso si
riferisce, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento
sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956;
in alternativa tale certificazione potra' essere acquisita
direttamente dall'I.N.F.N. attraverso un medico autorizzato presso le
proprie strutture;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti
tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.
I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine
di cui al comma 1, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
5) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego,
come indicata nel punto 2) del comma precedente.
Art. 10.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'I.N.F.N. si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Art. 11.
Assunzione del vincitore
Il vincitore che risultera' in possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso sara' assunto in prova con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso la sezione di Padova
dell'I.N.F.N., con inquadramento nel profilo di ricercatore - terzo
livello professionale.
Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attributi.
La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, salvo comprovato impedimento, non
assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e
trattati presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - sezione di
Padova e amministrazione centrale, direzione affari del personale -
esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nei direttori della sezione di Padova e
della direzione affari del personale dell'I.N.F.N.
Il presidente: Iarocci
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