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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al primo
corso di novanta allievi marescialli dell'Aeronautica militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E2658 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 29/4/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti "Disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato";
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme" e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405,
concernente il relativo "Regolamento di esecuzione";
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle
norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli
ufficiali del corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza";
Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1990, concernente
"Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea",
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente "Determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge 16
giugno 1998, n. 191";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Vista la pubblicazione del Comando generale delle scuole
dell'Aeronautica militare in data 12 luglio 1999, concernente
"Regolamento interno della Scuola sottufficiali dell'Aeronautica
militare e successive eventuali modificazioni";
Visto il foglio n. 116/2/3754/4200 del 7 settembre 2000, con il
quale lo Stato Maggiore della difesa ha armonizzato le procedure dei
concorsi interni per il ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, nella parte relativa ai destinatari dei medesimi
concorsi;
Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 2000, recante
"Determinazione delle categorie e specialita' nelle quali e'
ripartito il personale dell'Aeronautica militare";
Visto il foglio n. SMA122/4583/P13-3/1.1 del 6 marzo 2001, con il
quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica ha trasmesso le direttive
tecniche per la predisposizione del presente bando di concorso;
Visto il foglio n. SMA123/5463/P13-2/2 del 16 marzo 2001, con il
quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica ha trasmesso i programmi
relativi al presente bando di concorso;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione al primo corso di novanta allievi marescialli
dell'Aeronautica militare, cosi' ripartiti:
a) trenta posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
sergenti dell'Aeronautica militare;
b) sessanta posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Aeronautica militare.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova scritta di cultura militare basata su un
questionario a risposta multipla;
b) selezione attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
I candidati, qualora immessi nel ruolo marescialli
dell'Aeronautica militare, potranno essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero in base alle esigenze della Forza
armata, indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi
all'atto dell'immissione nel ruolo.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sergenti dell'Aeronautica
militare, che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande:
abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando valido,
a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente dell'Aeronautica militare;
non abbiano superato il 40 anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno
"superiore alla media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione disciplinare
della consegna di rigore;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Aeronautica militare, che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo, comunque prestato, di
cui almeno 4 anni in servizio permanente;
non abbiano superato il quarantesimo anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno
"superiore alla media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione disciplinare
della consegna di rigore;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta'
universitarie, o lo conseguano entro l'anno 2001. Per i candidati in
possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di studio
quadriennali e' richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo.
2. Non vanno computati come periodo di servizio comunque prestato
i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati non
idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita'
subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio
per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati (vedasi
art. 15, comma 5, della legge 12 maggio 1995, n. 196).
3. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad
esclusione di quelli previsti al titolo VII della legge 31 luglio
1954, n. 599, che debbono essere posseduti fino alla data di
effettiva presentazione al corso, pena l'esclusione dal concorso con
la procedura prevista dal successivo art. 6.
Art. 3.
Domanda di partecipazione.
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato 1.
Tale domanda, sottoscritta dall'interessato, indirizzata alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2a
Divisione - 2a Sezione "primo concorso interno allievi marescialli
dell'Aeronautica militare", dovra' essere presentata entro il termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale - al Comando dell'ente o reparto di appartenenza.
Art. 4.
Compilazione della domanda.
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte deve essere tempestivamente segnalata al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
2a Divisione - 2a Sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma.
2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione).
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla
Direzione generale per il personale militare con comunicazione
personale, tramite l'ente o reparto di appartenenza.
Art. 5.
Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati
1. I comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire
le domande presentate dai candidati provvedendo a:
1. controllare in via preliminare la validita', verificando che
siano state redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1;
2. certificare la data di presentazione e la correttezza dei
dati riportati, apponendo il timbro dell'ente, la data ed il visto
del comando o ente di appartenenza;
3. allegare copia conforme:
a) documentazione caratteristica relativa al servizio permanente,
comprensiva dell'ultimo documento numerato, compilato alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande (30 aprile 2001),
con la motivazione "per partecipazione al concorso interno per
l'ammissione al primo corso allievi marescialli dell'Aeronautica
militare";
b) dichiarazione di completezza e attestazione sottoscritta dal
candidato;
c) foglio matricolare, i cui specchi devono essere tutti chiusi alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso (30 aprile 2001) compresi quelli privi di
annotazione, mediante apposizione della data, del timbro a umido
dell'ufficio e della firma dell'ufficiale alla matricola, a comprova
del regolare aggiornamento degli stessi;
4. compilare e trasmettere, unitamente alla suddetta
documentazione, gli allegati "2" e "3" del presente bando di
concorso;
5. i suddetti comandi o enti di appartenenza dovranno far
pervenire, a mezzo corriere, improrogabilmente entro quindici giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione, le domande
corredate della documentazione di cui al predetto punto 3, lettere
a), b), c) ed al punto 4, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 2a Divisione - 2a Sezione - Via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma (specificando sull'esterno della busta la dizione
"primo concorso interno allievi marescialli dell'Aeronautica
militare"), indicando il responsabile del procedimento amministrativo
con relativo recapito telefonico civile e militare;
6. i comandi dovranno inoltre informare tempestivamente la
medesima Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
2a Divisione - 2a Sezione, d'ogni fatto che dovesse intervenire nei
confronti dei candidati durante il concorso (trasferimenti,
instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, missioni
all'estero, collocamento in congedo, vincite di altri concorsi,
ecc.);
7. le comunicazioni personali agli aspiranti saranno effettuate
per il tramite del comando o ente di appartenenza.
Art. 6.
Esclusioni
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi
momento essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale o autorita' da lui delegata.
Art. 7.
Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del direttore generale o autorita' da
lui delegata, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare di grado
non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri;
c) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare,
segretario.
La commissione esaminatrice avra' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione dei titoli e della prova concorsuale;
b) definire il questionario della prova d'esame;
c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
d) valutare la prova d'esame;
e) redigere l'elenco dei candidati giudicati "idonei", "non
idonei" e "assenti alla prova scritta" e inviarlo tempestivamente
alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2a
Divisione - 2a Sezione;
f) valutare i titoli dei candidati;
g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei,
sulla base della valutazione della prova scritta e dei titoli.
3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze
operative determinate dallo Stato maggiore dell'Aeronautica militare
potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi
stabiliti dalla commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di
appositi comitati, nominati dalla Direzione generale per il personale
militare.
Art. 8.
Prova di cultura militare
1. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti ad una prova di cultura militare, i cui
programmi di studio sono illustrati nell'allegato 4 del presente
bando di concorso.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, verranno
indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - del 29 maggio 2001. Solo tale pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati. La suddetta prova di cultura militare, consistera' nella
somministrazione di test a risposta multipla e sara' costituita da
100 domande. A ciascuna domanda, a cui sara' data risposta esatta,
verra' attribuito il punteggio di 1. I primi quarantacinque candidati
del ruolo sergenti ed i primi novanta candidati del ruolo volontari
di truppa in servizio permanente, utilmente collocati in graduatoria
e quelli pari merito del concorrente classificatosi al
quarantacinquesimo posto per il ruolo sergenti ed al novantesimo
posto per il ruolo volontari di truppa in servizio permanente,
accederanno alla selezione attitudinale. Saranno in ogni caso
giudicati non idonei coloro che pur rientrando nel numero di
candidati da ammettere alla prova attitudinale, abbiano riportato un
punteggio inferiore a 40/100.
3. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo,
ancorche' dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comporta
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
4. I candidati dovranno presentarsi in uniforme ordinaria e
muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
5. Ai concorrenti non e' consentito introdurre nell'aula di esame
borse, valigie e bagagli in genere, nonche' detenere od utilizzare
qualsiasi tipo di apparecchio telefonico o ricetrasmittente, ne'
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i
membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza,
nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali
prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla stessa con provvedimento della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
6. L'esito di tale prova verra' comunicato ai concorrenti
risultati idonei, seduta stante o per il tramite dell'ente o reparto
di appartenenza. L'amministrazione si riserva la facolta' di dare
comunicazione anche ai candidati non idonei.
7. I candidati che non si presenteranno in uniforme e muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da una amministrazione dello Stato, saranno segnalati ai
rispettivi comandi per le eventuali sanzioni disciplinari del caso.
8. Non dovranno presentarsi i candidati che, nel giorno previsto
per la prova, si dovessero trovare nella posizione di
"temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato",
ovvero in malattia per qualsiasi motivo. A tal proposito non verra'
trasmessa alcuna comunicazione.
Art. 9.
Accertamento Attitudinale
I concorrenti che avranno superato la prova di cultura militare,
secondo le modalita' previste dal precedente art. 8, saranno
convocati a cura della Direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 2a Divisione - 2a Sezione, per essere sottoposti ad
accertamento attitudinale di idoneita' al servizio quale maresciallo
dell'Aeronautica militare, da parte di una commissione appositamente
nominata con successivo decreto ministeriale e composta cosi' come
indicato al successivo art. 10.
Art. 10.
Commissione attitudinale
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata da apposita commissione cosi' composta:
a) un ufficiale superiore in servizio permanente
dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a maggiore, membri;
c) un ufficiale inferiore in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, segretario.
2. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori dell'Aeronautica militare.
3. Al termine delle prove di accertamento attitudinale la
commissione esprimera' nei riguardi di ciascun concorrente un
giudizio di "idoneita'" o "non idoneita'", che sara' comunicato
seduta stante; il giudizio di "non idoneita'" riveste carattere
definitivo e comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso.
Art. 11.
T i t o l i
La commissione di cui all'art. 7, per i soli candidati risultati
idonei alla prova di cultura militare ed alla selezione attitudinale,
provvedera' alla valutazione dei seguenti titoli, per un massimo di
punti 10, secondo i valori appresso indicati:
1. documentazione caratteristica relativa alla permanenza nel
ruolo sergenti o di volontario di truppa in servizio permanente:
fino ad un massimo di punti 5 in base ai criteri che saranno
preventivamente individuati dalla commissione esaminatrice.
2. Titolo di studio:
per i candidati appartenenti al ruolo sergenti:
punti 1,5 per il possesso del diploma di scuola media superiore di
secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali o
istituti parificati o legalmente riconosciuti;
punti 0,75 per il possesso del diploma di scuola media superiore di
secondo grado di durata quadriennale rilasciato da scuole statali o
istituti parificati e legalmente riconosciuti (non cumulabile con il
punteggio attribuito per il titolo del precedente alinea);
punti 0,60 per il diploma di qualifica professionale di durata
triennale (non cumulabile con i punteggi attribuiti per i titoli dei
precedenti alinea);
punti 0,5 per essere stato allievo dell'Istituto U. Maddalena
dell'O.N.F.A.
per i candidati appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente:
punti 1,5 per il possesso del diploma di laurea;
punti 0,75 per il possesso del diploma universitario, con corso di
durata triennale (non cumulabile con il punteggio attribuito per il
titolo del precedente alinea);
punti 0,5 per essere stato allievo dell'Istituto U. Maddalena
dell'O.N.F.A.
3. Ricompense militari:
medaglia d'oro al valor militare o al valor aeronautico punti 2;
medaglia d'argento al valor militare o al valor aeronautico punti
1,5;
medaglia di bronzo al valor militare o al valor aeronautico punti 1;
encomio solenne punti 0,75;
encomio semplice punti 0,50;
elogio punti 0,25.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 3.
Per essere produttive di effetto le ricompense in argomento
devono essere dichiarate nella domanda e possedute alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 12.
Graduatoria
1. La commissione di cui all'art. 7 formera' due distinte
graduatorie, una per il ruolo sergenti, l'altra per il ruolo
volontari di truppa in servizio permanente. A ciascuno degli idonei
sara' attribuito il punteggio derivante dalla somma aritmetica dei
punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova di cultura
militare con quella dei titoli posseduti.
2. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l'ordine delle graduatorie stesse.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui
delegata.
4. A parita' di punteggio sara' data la precedenza, nell'ordine,
al piu' giovane di eta', al candidato avente maggiore anzianita' di
grado, maggiore anzianita' di servizio, al candidato che ha riportato
il miglior punteggio nella prova di cultura militare, al candidato
che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.
5. I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
al quarto corso biennale allievi marescialli dell'Aeronautica
militare.
Art. 13.
Corso di formazione
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito saranno ammessi, nell'ordine delle graduatorie stesse, al
corso di formazione presso la Divisione formazione sottufficiali e
truppa - S.S.A.M. di Caserta, che avra' una durata di dodici mesi.
2. Entro centoventi giorni dalla data di inizio del corso di
formazione, un'apposita commissione nominata dal direttore generale
per il personale militare o autorita' da lui delegata, provvedera'
all'assegnazione delle sottoindicate categorie e specialita' agli
allievi in istruzione, secondo le modalita' ed i criteri che saranno
stabiliti dallo Stato maggiore dell'Aeronautica - I Reparto:
Categoria |Specialita' -
---------------------------------------------------------------------
Assistenti tecnici servizi |Controllo spazio aereo Sistemi di
operativi: |difesa
---------------------------------------------------------------------
Assistenti tecnici servizi di |
supporto: |Telematica
---------------------------------------------------------------------
Assistenti tecnici di |
commissariato: |Rifornimenti
---------------------------------------------------------------------
|Motorizzazione Infrastrutture ed
Assistenti tecnici del genio: |impianti
Sui criteri di assegnazione delle categorie/specialita' e sul
numero dei posti disponibili in ognuna di esse gli allievi
frequentatori del corso saranno informati entro i suddetti centoventi
giorni e comunque prima di essere invitati ad indicare per iscritto
l'ordine di preferenza delle specialita' disponibili.
3. All'atto dell'immissione al corso i sergenti ed i volontari di
truppa in servizio permanente rilasceranno apposita dichiarazione di
rinuncia al grado posseduto, pena l'esclusione dal corso, ed
acquisiranno la qualifica di allievo maresciallo indossandone la
relativa uniforme.
4. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni
da parte dei vincitori entro i primi quindici giorni di corso,
convocando i candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di
merito.
5. La direzione generale per il personale militare potra'
autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la
presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
6. Al termine del corso ai candidati sara' attribuito un
punteggio in trentesimi. I candidati che non dovessero superare,
anche in seconda sessione gli esami finali, non saranno inseriti nel
nuovo ruolo e rientreranno nel ruolo di provenienza, in tal caso la
permanenza presso la Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare
di Caserta sara' considerata valida ai fini dell'anzianita' di
servizio.
7. Nei confronti dei frequentatori del corso dimessi d'autorita'
o d'ufficio, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.
Art. 14.
Immissione in ruolo
Gli allievi che supereranno il corso saranno inseriti nel ruolo
marescialli dell'Aeronautica militare con decorrenza dal giorno
successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente
dal corso, di cui al, comma 4, dell'art. 11 del decreto legislativo
n. 196/1995, concluso nell'anno.
Art. 15.
Posizione amministrativa.
1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
militare, prevista dal precedente art. 8, potra' essere concessa
dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di
servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di
giorni dieci da fruire in un'unica soluzione.
2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione dal giorno che precede le prove concorsuali (prova di
cultura militare e selezione attitudinale) fino al giorno successivo
al loro espletamento.
4. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la
citata prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati
espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione.
5. Nei confronti dei candidati idonei ammessi alla frequenza del
corso di formazione non si applicano le disposizioni di cui alla
legge 10 marzo 1987, n. 100.
6. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 20 marzo 2001
Il direttore generale: Simeone
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