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UNIVERSITA' DI LECCE
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in «Storia dei Centri delle Vie e della Cultura dei Pellegrinaggi nel
Medioevo Euromediterraneo» - XX ciclo. XI bando.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.88 del 8/11/2005 |
Ente: | UNIVERSITA' DI LECCE |
Località: | - |
Codice atto: | 05E06615 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/12/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato
con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e successive
modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 2755 del 20 settembre 2001;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, il cui art. 2 e' stato
integrato dall'art. 52, punto 57, della legge 28 dicembre 2001 (legge
finanziaria 2002);
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998 «Determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca approvato dal senato accademico in data
25 giugno 1999 e successive modificazioni;
Viste le delibere del 12 luglio 2004 e 28 luglio 2004 del Senato
accademico e del 27 luglio 2004 del Consiglio di amministrazione, con
le quali e' stata approvata l'istituzione del corso di dottorato di
ricerca di cui al presente decreto;
Visto il decreto rettorale n. 1592 del 2 agosto 2004 di
istituzione del XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce;
Vista la convenzione sottoscritta con l'Universita' degli studi
«Suor Orsola Benincasa» di Napoli per il finanziamento di una borsa
di studio per il corso di dottorato di ricerca in «Storia dei Centri
delle Vie e della Cultura dei Pellegrinaggi nel Medioevo
Euromediterraneo»;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta una selezione pubblica per l'ammissione al XX ciclo
del sottoriportato corso di dottorato di ricerca, di durata
triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Lecce: «Storia dei Centri delle Vie e della Cultura dei
Pellegrinaggi nel Medioevo Euromediterraneo».
Dipartimento proponente: Dipartimento dei beni delle arti e della
storia:
posti sette;
borse di studio quattro, di cui una finanziata dall'Universita'
degli studi «Suor Orsola Benincasa» di Napoli.
Curricula: Storia dei singoli centri di pellegrinaggi, della loro
origine e sviluppo, dei riti e dei culti relativi; Storia della
viabilita', degli itinerari, degli ospizi, della vita economica e
quotidiana del pellegrinaggio; Edizione dei testi delle memorie di
pellegrinaggio inedite o riedizioni di testi male o parzialmente
editi in passato; Storia delle confraternite di pellegrinaggio, dei
loro usi, delle loro strutture socio-economiche; Storia della cultura
di pellegrinaggio, delle leggende e della letteratura ad esso
relativi, della simbolica correlata; Storia delle architetture della
sede religiosa e confraternali; Storia delle tradizioni iconiche
relative al pellegrinaggio; Storia dei rapporti fra pellegrinaggio,
viaggio e commercio; Storia dei rapporti fra pellegrinaggio e
crociata; Pellegrinaggio e forme dello spettacolo medievale; Storia
degli ordini religioso-militari.
Sedi consorziate: Universita' degli studi «Suor Orsola Benincasa»
di Napoli, Universita' degli studi di Perugia, Universita' degli
studi di Bari e Universita' degli studi di Viterbo.
Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano
in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente l'emanazione del decreto ministeriale 509 del 3 novembre
1999 ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito secondo il
citato decreto ministeriale ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto, il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio
conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al corso di dottorato
di ricerca e' affidato, previo parere delle strutture didattiche
interessate, al Senato accademico.
Art. 3.
Domande di partecipazione
La domanda di ammissione, indirizzata all'Universita' degli studi
di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta, secondo lo schema
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, dovra' essere
presentata o fatta pervenire (o eccezionalmente anticipata in via
provvisoria per mezzo di telefax al seguente numero: 0832/293582)
all'Universita' degli studi di Lecce - servizio posta - Dottorato di
ricerca, viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce, a pena di esclusione,
entro il seguente termine perentorio: le ore 13 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e
la seguente dicitura: «Selezione per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Storia dei Centri delle Vie e della Cultura
dei Pellegrinaggi nel Medioevo Euromediterraneo - XX ciclo».
L'Universita' di Lecce non terra' conto delle domande pervenute
dopo la citata data e orario, anche se spedite prima.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso
un'Universita' straniera;
la lingua straniera conosciuta;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei
docenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e
votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.
I candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno, nella domanda di partecipazione
al concorso, fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' indicare l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Art. 4.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati la
cui domanda:
a) sia stata presentata o fatta pervenire oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) sia priva della firma del candidato;
c) sia priva della denominazione del corso di dottorato cui si
intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le
modalita' di cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Prove d'ammissione
Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
Gli esami d'ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti
per ciascuna prova.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
L'espletamento della prova scritta, con l'indicazione della sede,
del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima prova avverra',
sara' comunicata ai candidati, ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova o a mezzo telegramma.
La convocazione per l'orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che sara' inviata, a coloro che avranno superato la
prova scritta, venti giorni prima della data fissata per la prova
orale, o per mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice, in caso di rinuncia, di tutti
candidati presenti alla prova scritta, ai previsti termini di
preavviso, oppure contestuale alla comunicazione della prova scritta.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.
Art. 6.
Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri scelti tra i professori o
ricercatori universitari di ruolo nell'ambito dei settori
disciplinari degli afferenti al dottorato ai quali possono essere
aggiunti non piu' di due esperti.
Tali esperti devono appartenere a universita', anche straniere,
non partecipanti al dottorato, a strutture di ricerca pubbliche e
private, anche straniere, e non devono essere componenti del Collegio
dei docenti.
Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la
graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima
dell'inizio delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 7.
Modalita' d'iscrizione al corso
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno esprimere la propria
accettazione, inviandola anche a mezzo fax al seguente numero:
0832/293582, entro il termine perentorio di giorni quindici, pena
decadenza, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, e dovranno presentare o spedire alla
segreteria dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Lecce
- entro il citato termine di giorni quindici, i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmata;
diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore
o, in via provvisoria autocertificazione;
domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione
finale;
c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato
di ricerca presso Universita' italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di
laurea o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o
straniere;
e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
Coloro che non sono vincitori della borsa di studio sono tenuti a
presentare quanto segue:
autocertificazione in carta libera, su apposito modello,
attestante il nucleo ed il reddito familiare relativo all'anno
precedente;
ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
Coloro che sono vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato;
di impegnarsi a non svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'Amministrazione, l'interessato puo' esibire o inviare per via
telematica copia, ancorche' non autenticata, del certificato di
laurea posseduto, come previsto dalla circolare del Ministero
dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
Art. 8.
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio sono tenuti
al pagamento del contributo annuo di Euro 1.549,37, ridotto secondo i
criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
Art. 9.
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a
quello determinato dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998.
La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso
(tre anni).
La cadenza di pagamento della borsa e' mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o
comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede
(in Italia o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di
viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del
collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento
assegnati al dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
Collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i
corsi e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal
Collegio dei docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento
della borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti puo'
richiedere al rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con
motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti
salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di
servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a
trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 10.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 11.
Incompatibilita'
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca titolari di una
borsa di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca, pena la decadenza dal
diritto di godimento della borsa.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio su proposta del tutor, successivamente approvata dal
Collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di
collaborazione per l'attivita' di ricerca purche' la stessa rientri
nell'ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal
caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi
derivanti dall'attivita' di ricerca, cosi' come sono compatibili con
eventuali compensi derivanti da attivita', preventivamente
autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano di approfondire
gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca del dottorato.
L'iscrizione al corso di dottorato e' incompatibile, a pena di
esclusione dal corso, con la frequenza di altri corsi di dottorato
presso altre universita' italiane o straniere, fatti salvi gli
accordi espliciti di cotutela.
L'iscrizione al corso di dottorato e', altresi', incompatibile
con l'iscrizione ad altri corsi di studio o a scuole di
specializzazione.
Art. 12.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Lecce, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 13.
Dipendente pubblico
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione alla selezione pubblica o comunque
acquisiti a tal fine dall'Universita' degli studi di Lecce e'
finalizzato unicamente all'espletamento delle attivita' previste
dalla selezione pubblica ed avverra' presso gli uffici
dell'Universita' degli studi di Lecce in Viale Gallipoli n. 49 -
73100 Lecce, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita',
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di
tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e
il possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere
tale valutazione. Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita'
degli studi di Lecce, responsabile del trattamento dei dati e' il
direttore del Centro Servizi Gestione Scuola di Dottorato.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, e, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento,
la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Lecce, Viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Il Centro Servizi Gestione Scuola di Dottorato - Ufficio
dottorandi dell'Universita' di Lecce - Viale Gallipoli n. 49, e'
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale inerente al presente bando. Il responsabile del
procedimento amministrativo e del trattamento dei dati e' il dott.
Ippazio Antonio Giannuzzi, tel. 0832/293570 - fax 0832/293582.
Art. 16.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
L'avviso del presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
sul sito: http://www.unile.it.
> Lecce, 13 ottobre 2005
Il rettore: Limone
Schema esemplificativo della domanda
(non soggetta all'imposta di bollo)
Sulla busta riportare la seguente dicitura: Selezione per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Storia dei Centri
delle Vie e della Cultura dei Pellegrinaggi nel Medioevo
Euromediterraneo» e il mittente.
All'Universita' degli studi di
Lecce - Servizio Posta - Dottorato
di ricerca Viale Gallipoli, 49 -
73100 Lecce
..l .. sottoscritt. ..cognome (surname)
nome (name) nato a
() il (c.f. )
residente a () alla via n. cap
tel. cell. e-mail
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta' cap () alla via
n. tel.
Chiede
Di partecipare al concorso per l'ammissione al corso di Dottorato
di ricerca in «Storia dei Centri delle Vie e della Cultura dei
Pellegrinaggi nel Medioevo Euromediterraneo» - XX ciclo.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri);
c) di avere conseguito la laurea in in data presso
l'Universita' degli studi di con la votazione ;
d) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di
svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio
dei docenti;
e) di conoscere la lingua, o le lingue straniere (specificare):
;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;
g) di autorizzare l'Universita' al trattamento dei propri dati
personali cosi' come previsto dall'art. 15 del bando di concorso.
Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le
norme contenute nel bando di concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere portatore di handicap ai sensi
dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto comunica
di avere necessita' del seguente ausilio nel corso dello svolgimento
delle prove scritte: e dei seguenti tempi aggiuntivi: .
Data, ............................
Firma ............................
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